Ricalcolo pensione: anche gli arruolati nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza possono agire
Come abbiamo già anticipato, il personale militare posto in congedo assoluto per infermità prima del raggiungimento dei limiti di età ha diritto al beneficio alternativo all’ausiliaria previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997.
La disposizione prevede che “(…) per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e’ liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e’ determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.
La norma si applica anche a coloro che sono stati arruolati nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, e questo dato trova conferma nell’art. 1 del menzionato decreto legislativo.
Infatti, è proprio l’art. 1 a far rientrare nel “personale militare” l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.
Per ulteriori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui