Illegittimo l’invito del gestore uscente in una procedura sotto soglia

Il contenzioso deciso dal TAR Puglia riguarda una procedura sotto soglia di fornitura di materiali di cancelleria con il criterio del prezzo più basso.

La SA selezionava, tra le 11 offerte pervenute, l’offerta del contraente uscente, già aggiudicatario della medesima fornitura per l’anno 2017, il quale aveva offerto il maggior ribasso e al quale veniva comunicato provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Sennonché la concorrente giunta seconda in graduatoria ricorreva in giudizio, lamentando non solo la violazione del disposto di cui all’art. 36 comma 2 lett. b), ma anche l’assenza di motivazione tale da ritenere imprescindibile l’invito del gestore uscente.

In particolare, sostiene la ricorrente, la corretta applicazione del disposto di cui all’art. 36 citato impone alla SA di non invitare il gestore uscente, poi risultato aggiudicatario, a partecipare alla nuova procedura di gara.

Il Collegio accoglie in toto le argomentazioni della ricorrente, evidenziando che:

1) per i contratti sotto soglia l’affidamento deve avvenire nel puntuale rispetto del principio di rotazione degli inviti, in modo da assicurare la tutela della concorrenza e la massima partecipazione delle piccole e medie imprese;

2) l’invito all’affidatario uscente deve avere carattere residuale ed eccezionale e deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato.

È quindi parere del Collegio che “la tutela della concorrenza non possa essere surrogata invitando un cospicuo numero di operatori sociali” e che non si rinviene negli atti di gara “una puntuale e rigorosa motivazione da parte della Stazione Appaltante in ordine alla scelta di invitare il gestore uscente che in realtà manca del tutto e che, invece, è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza, pacifica sul punto, trattandosi di deroga ad un principio generale”.

(TAR Puglia Lecce, Sez. I, 4/09/2018, n. 1322)