Soccorso istruttorio per mancata indicazione costi della manodopera servizi di natura intellettuale: di che si tratta?
I giudici di Palazzo Spada sono chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del soccorso istruttorio in favore di un’impresa, rea di non aver indicato i costi della manodopera in un appalto pubblico avente ad oggetto servizi di natura intellettuale.
Nello specifico, nel corso della procedura di appalto pubblico de qua, la stazione appaltante ammetteva con riserva il concorrente, poi risultato aggiudicatario, motivando tale decisione con la rilevata mancanza della dichiarazione ex art. 95 comma 10 del codice dei contratti pubblici – riferita all’ammontare del costo della manodopera – per poi ammettere a pieno titolo tale concorrente mediante soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9.
Nel giudizio di primo grado, la ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione ritenendolo viziato da un soccorso istruttorio non ammissibile, in quanto in contrasto con gli artt. 83 comma 9 e 95 comma 10 del codice.
Il Collegio di prime cure, tuttavia, rigettava il ricorso evidenziando in particolare che l’art. 95 comma10 prevede che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera (…) ad esclusione delle forniture (…), dei servizi di natura intellettuale”.
Nel procedimento di appello avverso tale pronuncia, l’impugnante sostiene la non applicabilità del soccorso istruttorio atteso che il servizio oggetto di gara non rientrava nelle prestazioni d’opera intellettuale.
Tale eccezione è motivata col fatto che la Direttiva UE 24/2014 qualificava come intellettuali alcuni servizi di consulenza, di architettura o d’ingegneria oppure appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, ponendo l’accento sul carattere squisitamente professionale della prestazione.
Il gravame viene, tuttavia, rigettato in quanto il Collegio sostiene da un lato che i criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio presuppongono “una preparazione a livello tributario oltre la media, necessaria anche a valutare le eventuali evasioni non solo contabilistiche, ma giuridiche e la gestione del contenzioso” in misura tale da ritenere “la correttezza della qualificazione intellettuale delle prestazioni messe a gara” e dall’altro esclude che “la nozione di “intellettuale” sia connessa all’accezione colloquiale di appartenenza ad una élite di soggetti accomunati da una cultura o da un’istruzione superiori a livello accademico e depositari di valori culturali universali”.