Previsione di più formule alternative per l’offerta economica e certezza del bando

formule matematiche alternative bandoLa scelta delle formule con cui attribuire punteggi agli elementi quantitativi, fra cui l’offerta economica, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che può individuare – fra quelle dotate di basi scientifiche – quella che ritiene più adatta all’obiettivo che vuole conseguire in relazione all’oggetto della specifica gara.

È legittimo, tuttavia, che una stazione appaltante utilizzi, nella medesima procedura di gara, due distinte formule matematiche applicabili alternativamente per la valutazione dell’offerta economica?

La questione è stata di recente affrontata dal TAR Veneto in un caso in cui nella lex specialis – che consentiva la presentazione di offerte al rialzo – si prevedeva in maniera inequivoca che, nel caso in cui anche una sola offerta fosse stata di importo superiore al prezzo a base d’asta, avrebbe applicato una formula “inversamente proporzionale” – in luogo della formula “lineare”.

La sentenza in esame ha ritenuto legittima tale decisione, sottolineando che, nel caso concreto, la scelta di un doppio criterio non causava una incertezza tale da rendere impossibile, per l’operatore concorrente, la formulazione di una offerta economica sufficientemente ponderata.

Infatti, la stazione appaltante si era autovincolata nel bando a impiegare l’una o l’altra delle due formule in relazione alla sussistenza di precisi fatti oggettivi, in particolare a seconda dell’assenza o della presenza di offerte al rialzo, mettendo comunque i concorrenti nella condizione di competere su criteri già predefiniti e non più emendabili. Nel caso di specie, non erano state presentate offerte al rialzo, e dunque la stazione appaltante non poteva che applicare la formula “lineare”, atteso che, essendosi autovincolata in tal senso, non vi erano margini di manovra che le consentissero, in via discrezionale, di applicare invece la formula “inversamente proporzionale”.

Inoltre, indipendentemente dal criterio di valutazione dell’offerta economica scelto dalla stazione appaltante, vi è comunque sempre una certa alea per i concorrenti in una procedura per l’affidamento di un appalto pubblico, vista l’impossibilità di prevedere le scelte fatte dagli altri concorrenti in tema di offerta economica.

In conclusione, secondo il TAR Veneto, in assenza di norme che lo vietino, è possibile l’impiego, all’interno della medesima gara, di più formule di valutazione delle offerte economiche applicabili alternativamente, a condizione, beninteso, che gli ambiti applicativi di ciascuna di esse siano predeterminati e ben distinti tra loro.

TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 26/04/2021, n.538