Accertamento di conformità nel Lazio: buone notizie dalla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2 del 9.1.2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 22, c. 2, lett. a) L.R. Lazio n. 15/2008.

Il tema affrontato è quello della misura dell’oblazione dovuta ai fini del rilascio del titolo in sanatoria.

Quadro normativo.

A tal proposito, l’art. 36 del DPR n. 380/2001 prevede che il rilascio del titolo in sanatoria sia subordinato al versamento, quale oblazione,di un importo pari al “contributo di costruzione in misura doppia”.

L’oblazione così determinata, secondo la fonte statale, è riferita ai casi di “interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa” (così sempre l’art. 36, co. 1, TUEd).

Diversa e più onerosa, invece, la commisurazione di tale importo nella legislazione della Regione Lazio.

Infatti, l’art. 22, co.2, della L.R. 15/2008 prevede che l’oblazione sia così determinata:

a) in caso di “interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali” :  “un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione“;

b) nei casi di “interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali” e di “Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo”:  “un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione”

c) nei casi di “interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività” (oggi: SCIA): “un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso“.

E’ piuttosto evidente che la scelta del legislatore laziale sia stata nel senso di innalzare – notevolmente – il “prezzo” dell’oblazione che nella TUEd è commisurato al “costo di costruzione”.

La questione rimessa dal TAR Lazio alla Corte Costituzionale.

La decisione della Consulta prende le mosse da una vicenda nella quale era stato impugnato, sotto diversi profili sia il provvedimento repressivo di un abuso edilizio sia, quanto all’accertamento di conformità, la quantificazione dell’oblazione.

Il TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina, nell’esaminare la vicenda e nel constatare la già segnalata divergenza tra DPR 380/01 e norma regionale, ha sollevato (ord. 630/2017) questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, co. 2, lett. a) della L.R. 15/08 sotto due distinti profili:

a) possibile invasione, da parte del legislatore regionale, della competenza esclusiva statale in materia penale: subordinare l’accertamento di conformità ad una oblazione così sensibilmente maggiore rispetto a quella prevista dall’art. 36 TUEd significa introdurre una condizione limitativa della possibilità di ottenere non solo il titolo “amministrativo”, ma anche l’effetto estintivo dell’illecito penale.

b) irragionevolezza e disparità di trattamento, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.: la L.R. 15/2008, per effetto di quanto disposto all’art. 22, co. 2, lett. a), finisce per trattare in maniera più “severa” l’abuso formale (quello, cioé, sanabile al ricorrere del presupposto della doppia conformità) rispetto agli abusi “sostanziali” sanabili ex art. 20 della medesima L.R.

Tale norma, infatti, disciplina la fattispecie della sanatoria degli interventi realizzati in base a PdC annullato (in armonia con l’art. 38 del TUEd), prevedendo, a tal fine, la corresponsione di una sanzione pari “pari al valore di mercato dell’immobile o all’incremento del valore di mercato dello stesso conseguente all’esecuzione delle opere“.

La sentenza del 9 gennaio 2019.

La Consulta ha ritenuto non fondata la prima questione, essendo legittimato il legislatore regionale ad intervenire in materia edilizio-urbanistica, anche integrando i presupposti applicativi di norme penali (sul punto si rinvia alla sentenza § 2 del “Diritto”).

E’ stata, invece, accolta in pieno la questione – per così dire – concernente la “ingiustizia sostanziale” dell’art. 22, co. 2, lett. a), della legge regionale.

Ad avviso della Corte, infatti, la disposizione – nell’innalzare in maniera così sensibile l’importo dell’oblazione – risulta violativa dell’art. 3 Cost. finendo per trattare in maniera maggiormente punitiva la fattispecie dell’abuso puramente formale (quale è quello sanabile tramite accertamento di conformità) rispetto all’ipotesi della “sanatoria” ex art. 38 TUEd (e art. 20 L.R. 15/08), che si riferisce ad abusi.sostanziali. 

Cosa succede ora nel Lazio?

Occorre precisare e sottolineare che la sentenza della Consulta (che produce effetti solo per il futuro) ha senz’altro “rimosso” il co. 2, lett.a) dell’art. 22 L.R. 15/2008.

Da “oggi”, quindi, l’accertamento di conformità per “interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali” non potrà più essere soggetto all’oblazione pari al valore di mercato dell’intervento eseguito.

Resta un “vuoto normativo” (almeno fin quando la Regione non interverrà al livello legislativo): quale è, quindi, la sanzione applicabile?

Si può ritenere, a questo punto, che possa trovare immediata applicazione l’art. 36 del TUEd.

Ma la sentenza della Corte apre – evidentemente – alla messa in discussione della legittimità e ragionevolezza anche del co. 2, lett. b), relativo alla sanatoria di  “interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali” e di “Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo“, subordinata ad una oblazione pari ad un “importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere (…); qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione”.

Infatti, la “eliminazione” del co. 2, lett. a), determina – a questo punto – l’assurdo per cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e di m.d.u. in assenza di titolo/in totale difformità/con variazioni essenziali sono trattati – ai fini del “costo della sanatoria” – in maniera più severa dei (più gravi, evidentemente) interventi di “interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali“.

Se non ci penserà la Regione – molto rapidamente – la questione tornerà sicuramente alla Corte Costituzionale.

Sulla irragionevolezza dell’apparato “sanzionatorio” in questione sono illuminanti gli esempi dell’Arch. Marco Campagna, che invito a leggere qui.

E nelle altre Regioni?

Come per il caso del principio della doppia conformità (oggetto, come noto, di numerose sentenze della Consulta che hanno “cassato” leggi regionali che avevano codificato la sanatoria “giurisprudenziale”: Toscana, Sicilia, Umbria), è chiaro come la sent. 2/2019 costituisca un “monito” per tutte quelle norme regionali che prevedano un “irragionevole” equiparazione – ai fini dell’oblazione – tra abusi formali (suscettibili di accertamento di conformità) e abusi sostanziali (suscettibili di titolo ex art. 38 TUEd e corrispondenti norme regionali).