Appalti pubblici e algoritmi: fino a che punto può spingersi la digitalizzazione?

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Appalti pubblici e algoritmi: fino a che punto può spingersi la digitalizzazione?

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici rappresenta uno degli assi portanti del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

La sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sezione III, n. 1157/2026 offre un’analisi approfondita e puntuale del processo di digitalizzazione nel settore degli appalti pubblici, delineandone i principi, le finalità e, soprattutto, i limiti invalicabili. Il caso di specie, relativo a un errore di calcolo nel punteggio tecnico attribuito da un software di gara, diventa l’occasione per il Collegio di tracciare le coordinate giuridiche dell’interazione tra automazione e azione amministrativa alla luce delle disposizioni contenute nel Codice 36/2023.

Il caso: quando il software decide (senza possibilità di controllo)

La controversia nasce nell’ambito di una procedura di gara gestita integralmente tramite piattaforma telematica. Il sistema utilizzato prevedeva che i commissari inserissero i coefficienti di valutazione, mentre il calcolo dei punteggi finali veniva eseguito automaticamente dal software.

Il problema emerge nel momento in cui l’operatore secondo classificato contesta l’esito della gara, evidenziando – tramite una perizia tecnica – un errore nel calcolo del punteggio tecnico tale da incidere sulla graduatoria finale. A fronte di tale contestazione, la stazione appaltante non è stata in grado di fornire alcun riscontro puntuale: né i passaggi matematici intermedi, né le regole di funzionamento dell’algoritmo utilizzato risultavano conoscibili o ricostruibili.

La stessa amministrazione ha, infatti, ammesso di non disporre dei calcoli effettuati dal sistema e di essersi limitata all’inserimento dei dati iniziali, affidandosi al risultato restituito dalla piattaforma.

La posizione del TAR: la digitalizzazione non è un valore in sé

Il TAR coglie l’occasione per chiarire un principio destinato a orientare la futura applicazione del Codice: la digitalizzazione non costituisce un fine autonomo dell’azione amministrativa, ma uno strumento al servizio dei principi costituzionali.

Come si legge nella pronuncia: “[…] la possibilità di ricomprendere la digitalizzazione tra i principi del nuovo codice dei contratti pubblici possa essere consentita soltanto ove si dia atto che tale principio non possa (e non debba) assurgere a bene giuridico da perseguire ex se, venendo piuttosto in rilievo un bene strumentale e servente rispetto alla necessità, rimasta immutata, di rendere effettivi quelli che sono (e devono rimanere de iure condito) i pilastri fondamentali e tradizionali che devono informare l’azione amministrativa, desumibili dall’art. 97, Cost., ossia: legalità, buon andamento (da declinarsi in efficienza, efficacia ed economicità) e imparzialità, da cui deriva, altresì, il principio della trasparenza”.

Ne deriva che l’innovazione tecnologica non può mai tradursi in una compressione delle garanzie, né tantomeno in una deresponsabilizzazione dell’amministrazione.

La sentenza ricostruisce meticolosamente il quadro normativo, evidenziando come il D.Lgs. 36/2023 abbia impresso una “significativa accelerazione” al processo di digitalizzazione, disegnando un vero e proprio “ecosistema di strumenti informatici”

Il TAR traduce queste previsioni in un principio di fondo molto chiaro: l’algoritmo può assistere la decisione, ma non può sostituirla. In ogni fase del procedimento deve essere possibile ricostruire il percorso logico seguito, verificare la correttezza delle operazioni compiute e, se necessario, intervenire per correggere eventuali errori.

Il cuore dell’analisi del TAR risiede, dunque, nell’identificazione di una serie di “limiti invalicabili” che l’automazione deve rispettare per essere compatibile con l’ordinamento giuridico. Tra questi rientrano, dunque,

1) la trasparenza algoritmica, intesa quale piena conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato;

2) la presenza di un contributo umano, ossia la non esclusività della decisione algoritmica (“human in the loop”);

3) l’imputabilità della decisione e la responsabilità della scelta, che deve rimanere in capo all’organo amministrativo titolare del potere;

4) la non discriminazione, ossia il divieto di effetti discriminatori e minimizzazione del rischio di errori;

5) la sindacabilità giurisdizionale, ossia la piena verificabilità della correttezza del procedimento automatizzato;

6) la tutela dei diritti fondamentali, rispetto della protezione dei dati personali, del diritto di difesa e del diritto a una buona amministrazione.

La “delega in bianco” al software e l’abdicazione della funzione pubblica

Nel caso esaminato, secondo il Collegio, questi presidi risultano completamente assenti. La stazione appaltante si è limitata a inserire i dati di partenza (i coefficienti dei commissari) nel software, affidandosi “fideisticamente” al risultato finale, senza alcuna possibilità di verifica o controllo

È proprio questo affidamento acritico che viene censurato con particolare severità. Il TAR parla, in sostanza, di una vera e propria “delega in bianco” allo strumento informatico, incompatibile con l’assetto costituzionale dell’azione amministrativa. Si legge nella pronuncia che “Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere delle aree oscure dell’agere amministrativo, inaccessibili, non soltanto, ai privati per soddisfare le loro esigenze di tutela, ma anche alla stessa p.a. procedente, di fatto costretta ad abdicare alla sua funzione pubblica riconosciutagli dalla Costituzione e dalla legge per effetto di una di delega in bianco a favore di strumenti informatici con correlata (mera) speranza del loro corretto funzionamento”.

La conclusione cui giunge il TAR è, dunque, netta. Quando l’automazione entra in tensione con i principi fondamentali dell’azione amministrativa, è la prima a dover arretrare. L’efficienza e la rapidità non possono giustificare un sistema decisionale non trasparente o non verificabile.

Implicazioni operative

La pronuncia impone una riflessione immediata sul modo in cui vengono utilizzate le piattaforme digitali nelle gare pubbliche. Non è sufficiente che il sistema “funzioni”: è necessario che il suo funzionamento sia comprensibile, verificabile e, soprattutto, governato dall’amministrazione.

Per le stazioni appaltanti, ciò significa dotarsi di strumenti che consentano la piena tracciabilità dei processi e la ricostruzione delle operazioni effettuate. Per gli operatori economici, la decisione rafforza la possibilità di contestare esiti di gara fondati su meccanismi opachi, valorizzando anche il ruolo della prova tecnica.

La sentenza del TAR Catania si colloca a pieno diritto come un importante punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione delle norme sulla digitalizzazione nel d.lgs. 36/2023, riaffermando con forza la primazia dei principi di trasparenza, conoscibilità e controllo umano sull’automazione, anche quando questa è finalizzata a perseguire obiettivi di efficienza e celerità.

 

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 22.4.2026, n. 1157

 

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