Appalto solo per le assicurazioni e non per le mutue: legittimo, ma con l’auspicio di apertura del mercato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima una gara di appalto per l’affidamento di una polizza collettiva di rimborso spese sanitarie per il personale di una staziona appaltante che limitava la possibilità di partecipazione alle sole imprese di assicurazione, escludendo le società di mutuo soccorso. Ha colto, però, l’occasione, per svolgere alcune considerazioni sul mercato di riferimento.

Infatti, l’oggetto del contratto era la stipulazione di una “polizza assicurativa”, ovverosia del contratto aleatorio con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si assume il rischio di tenere indenni i beneficiari dal rischio assicurato. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la richiesta fra i requisiti soggettivi di partecipazione dell’iscrizione all’Albo delle imprese delle assicurazioni, prescritta del resto dalla legge ai fini dell’esercizio della relativa attività, non è né illogico, né discriminatorio.

Inoltre, la scelta – tra le varie alternative possibili per soddisfare l’esigenza di copertura prevista dai CCNL – di porre a gara la stipulazione di un contratto di assicurazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione. In proposito, il Consiglio di Stato sottolinea che, sebbene i risultati pratici conseguibili con una polizza assicurativa e quelli tramite una mutua assicuratrice sono simili, i due schemi presentano differenze giuridiche, fra cui l’assunzione della qualità di socio della mutua da parte dell’assicurato a fronte della valenza sinallagmatica della polizza.

Ciononostante, però, con delle considerazioni che per sua stessa ammissione si collocano sul piano delle politiche del diritto, la sentenza rileva l’affermazione di un modello di sicurezza sociale che include anche servizi resi da soggetti privati e che, alla luce di tale tendenza, sarebbe auspicabile l’ampliamento del mercato e un’effettiva concorrenza tra i diversi soggetti che erogano i relativi servizi, incluse le mutue assicuratrici.

Cons. Stato, Sez. VI, 3/02/2020, n. 869