Aspettando il Registro unico nazionale del Terzo settore, opera il collegamento fra i registri delle APS

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sentenza della corte costituzionale sul collegamento fra i registri delle APS In attesa che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) diventi operativo, vale il collegamento automatico tra l’iscrizione nei registri regionali e quelli nazionali previsto dalla legge sulle associazioni di promozione sociale (APS).

Lo ha di recente chiarito la Corte costituzionale, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo della legge della Regione Basilicata che individua tra i beneficiari dei finanziamenti regionali di appositi programmi e progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le associazioni con certificata esperienza iscritte nel registro regionale del volontariato o della promozione sociale (art. 4, l.r. 30 novembre 2018, n. 43).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso la questione ritenendo che la disposizione violasse l’art. 3 della Costituzione, precludendo in via discriminatoria l’accesso ai finanziamenti regionali alle associazioni aventi analoghe finalità, iscritte nel registro nazionale. La Corte costituzionale ha chiarito che, in attesa dell’operatività del RUNTS, alle associazioni di promozione sociale si applica in via transitoria l’art. 7, l. 7 dicembre 2000, n. 383, che stabilisce un collegamento automatico tra l’iscrizione nei registri regionali e quelli nazionali.

Per effetto di tale collegamento, i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati alle associazioni iscritte nel registro nazionale hanno anch’essi il diritto di automatica iscrizione nel medesimo registro, per poter accedere ai contributi pubblici. Pertanto, tra i destinatari dei finanziamenti previsti dalla disposizione regionale in questione, oltre alle associazioni iscritte nei registri regionali, sono ricomprese anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale.

Risultano dunque escluse dai finanziamenti solo le associazioni nazionali che non svolgono alcuna attività istituzionale – nemmeno attraverso articolazioni locali o circoli affiliati – nel territorio della Regione Basilicata, il che risulta del tutto coerente con la finalità dell’intervento legislativo regionale, volto a prevenire ed affrontare a livello locale il fenomeno del cyberbullismo, finanziando le associazioni che abbiano maturato una specifica esperienza nel contesto locale di riferimento.

Corte costituzionale, 20/02/2020, n. 27