Marcatura CE e dispositivi medici: fin dove arriva l’obbligo di verifica del distributore?
Chi distribuisce dispositivi medici non è un semplice anello logistico della catena di fornitura.
Con la sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C‑10/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea risponde ad una domanda dalle ricadute molto concrete: quando mette un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore deve limitarsi a controllare che ci sia una marcatura CE, oppure deve anche interrogarsi su che cosa quella marcatura certifichi realmente?
La risposta della Corte introduce un concetto operativo destinato a incidere sulle procedure di compliance di distributori e importatori: quello di “verifica di coerenza”.
Il Regolamento MDR e il ruolo degli operatori economici
Il Regolamento (UE) 2017/745 (il cosiddetto MDR) poggia su un principio chiaro: definire in modo netto gli obblighi dei diversi operatori economici lungo la filiera. La responsabilità della conformità del prodotto grava sul fabbricante, che conosce progettazione, funzionamento e destinazione d’uso del dispositivo, ne determina la classe di rischio (I, IIa, IIb, III), redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE. Al distributore l’art. 14 MDR assegna invece obblighi puntuali di verifica preliminare: accertare, prima della messa a disposizione, che il dispositivo rechi la marcatura CE e sia corredato della dichiarazione di conformità UE, delle informazioni del fabbricante e, ove previsto, dell’identificativo unico (UDI).
Il caso: un compressore odontoiatrico marcato come “macchina”
La controversia nasce in Germania. Un fabbricante concorrente contesta a un distributore la commercializzazione di compressori a secco “senza olio” destinati alla produzione di aria compressa per il trattamento odontoiatrico. Tali compressori sono pacificamente accessori di un dispositivo medico e rientrano quindi nell’ambito del MDR, con classificazione in classe di rischio IIa. Il fabbricante, tuttavia, aveva apposto la marcatura CE e redatto la dichiarazione di conformità non ai sensi della normativa sui dispositivi medici, bensì ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle “macchine”; mancava inoltre il numero identificativo a quattro cifre dell’organismo notificato richiesto per la classe IIa.
Diffidato dal concorrente, il distributore aveva interpellato il fabbricante – che confermava la natura di “macchina” del prodotto – e l’autorità nazionale competente, la quale riteneva non necessario alcun intervento. Il giudice tedesco, investito della questione, ha chiesto alla Corte di chiarire l’esatta portata degli obblighi di verifica del distributore ai sensi dell’art. 14 MDR.
L’obbligo di diligenza gravante sui distributori
La Corte muove da una distinzione essenziale: il distributore deve “verificare l’esistenza della marcatura CE e della dichiarazione di conformità UE relative al dispositivo di cui trattasi, ma non la loro esattezza”, che resta responsabilità del fabbricante.
Ciò non significa, però, un controllo puramente formale. In forza dell’obbligo di diligenza sancito dall’art. 14, paragrafi 1 e 2, il distributore è tenuto a verificare, alla luce degli elementi di cui dispone, che marcatura CE e dichiarazione di conformità UE si riferiscano chiaramente a un dispositivo che rientra nell’ambito di applicazione del MDR. Si tratta della c.d. “verifica di coerenza”: un controllo di plausibilità tra ciò che il prodotto è e la normativa richiamata dalla marcatura.
Nel caso di specie, una marcatura CE apposta come “macchina” per un prodotto che è accessorio di un dispositivo medico costituisce, appunto, un elemento di incoerenza rilevante: la disciplina sulle macchine non è pertinente e il distributore, secondo la sua diligenza, non può ignorarlo.
La Corte precisa però anche i limiti di questo dovere. Il distributore non è obbligato a verificare l’esattezza della classificazione del prodotto nella classe di rischio (ad esempio se sia correttamente IIa): si tratta di una valutazione tecnica complessa che compete al fabbricante e agli organismi notificati.
Spiega la Corte che spesso “il distributore non è necessariamente in grado di verificare l’esattezza della classificazione di un prodotto, in particolare quando si tratta di una PMI. Una siffatta verifica da parte del distributore dell’esattezza della classificazione di un dispositivo medico potrebbe quindi rivelarsi troppo complessa e potrebbe persino, se del caso, pregiudicare l’obiettivo di sicurezza e di tutela della salute per i pazienti e gli utilizzatori, dato che il distributore non dispone, a tal fine, delle stesse competenze degli organismi notificati.”
Resta fermo, tuttavia, un controllo formale: se le informazioni disponibili indicano che il fabbricante ha classificato il dispositivo in una classe che richiede l’intervento di un organismo notificato (IIa, IIb o III), la diligenza del distributore comprende la verifica della presenza del numero identificativo a quattro cifre di tale organismo accanto alla marcatura CE.
Il valore della diffida del concorrente e del parere di fabbricante e dell’autorità preposta
Il terzo profilo affrontato è di grande interesse pratico.
Alla corte è stato chiesto che valore possa attribuirsi ad una diffida fatta da un concorrente sulla non conformità del dispositivo all’MDR.
Secondo la Corte, la diffida inviata da un concorrente, che espone le ragioni di fatto e di diritto della presunta non conformità, non può essere ignorata dal distributore e può fondare la sospensione della messa a distribuzione del prodotto.
L’art. 14, par. 2 dell’MDR prevede infatti che il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un dispositivo non sia conforme alle prescrizioni di tale regolamento, non mette il dispositivo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme e informa il fabbricante e, se del caso, il suo mandatario e l’importatore. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il dispositivo presenti un rischio grave o che sia un dispositivo falsificato, ne deve altresì informare l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
Una diffida, dunque, può integrare il “motivo di credere”, previsto dall’art. 14, che impone di sospendere la messa a disposizione. Spetta comunque al distributore valutare, sotto la propria responsabilità, se quella diffida generi un dubbio concreto.
E se il fabbricante ritiene infondate le ragioni poste a fondamento della diffida? In questo caso il distributore che si adegua a tale parere non viola i propri obblighi, salvo che il parere gli appaia manifestamente infondato.
Se poi il distributore ha informato l’autorità nazionale competente, un parere di quest’ultima motivato e chiaro, che confuti la non conformità, dissipa i dubbi “senza riserve”.
Le implicazioni operative
La sentenza non trasferisce sul distributore la responsabilità della conformità, che resta del fabbricante, ma alza l’asticella della diligenza attesa. Per gli operatori del settore diventa opportuno strutturare procedure di ingresso merci che non si fermino alla presenza “visiva” di una marcatura CE, ma verifichino la coerenza tra prodotto, destinazione d’uso e normativa richiamata dalla dichiarazione di conformità, con attenzione particolare ai casi in cui la marcatura rinvii alla disciplina sulle macchine anziché al MDR.
Sul piano difensivo, la Corte offre un’indicazione preziosa: le attività di verifica compiute – il confronto con il fabbricante, l’interpello dell’autorità competente – possono dimostrare l’adempimento dell’obbligo di diligenza.
È quindi consigliabile documentare e tracciare ogni controllo, ogni scambio con il fabbricante e ogni riscontro delle autorità, anche valorizzando i rapporti contrattuali con il fabbricante. In presenza di una diffida, un’istruttoria interna tempestiva, che verifichi la fondatezza della segnalazione prima di proseguire la commercializzazione, è oggi la condotta più prudente per chi opera nella distribuzione di dispositivi medici.
CGUE, Sez. I, 4 giugno 2026, causa C‑10/24
Gare dispositivi medici: manuali d’uso e certificazioni prevalgono sulle schede tecniche dell’operatore
Gare dispositivi medici: manuali d’uso e certificazioni prevalgono sulle schede tecniche dell’operatore
Con la sentenza n. 225 del 18 aprile 2026, il TAR Abruzzo offre un chiarimento di rilievo per le gare pubbliche aventi a oggetto dispositivi medici e, più in generale, prodotti caratterizzati da specifiche tecniche certificate: nella verifica della conformità dell’offerta alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, le certificazioni ufficiali e i manuali d’uso del prodotto prevalgono sulle dichiarazioni contenute nelle schede tecniche predisposte dall’operatore economico.
La vicenda trae origine da una gara comunitaria centralizzata per la stipula di accordi quadro monofornitore relativi alla fornitura a noleggio di sistemi antidecubito destinati alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo. La procedura era articolata in quattro lotti territoriali e in cinque fasce di prodotto. Per la “Fascia A”, tra gli altri requisiti minimi, il Capitolato tecnico richiedeva una portata massima terapeutica non inferiore a 200 kg e un’altezza complessiva del sistema non superiore a 24 cm.
Nel corso della valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice aveva escluso il concorrente ritenendo che il prodotto offerto non rispettasse tali requisiti.
L’operatore economico aveva contestato l’esclusione, sostenendo che la Commissione avesse attribuito rilievo eccessivo al manuale d’uso, trascurando invece la scheda tecnica e il depliant illustrativo prodotti in sede di offerta. Secondo la ricorrente, tali documenti avrebbero dimostrato la conformità del dispositivo ai parametri richiesti dalla lex specialis.
Il TAR ha respinto questa impostazione, affermando che la Commissione aveva correttamente valorizzato il manuale d’uso quale documento idoneo a definire le caratteristiche certificate, i limiti operativi e le condizioni di sicurezza del dispositivo. In particolare, dalla documentazione ufficiale risultava una portata massima di 200 kg in modalità statica, ma una portata massima di 180 kg in modalità terapeutica. Poiché il Capitolato richiedeva espressamente una “portata massima terapeutica” non inferiore a 200 kg, la conformità non poteva essere desunta da una modalità diversa da quella rilevante ai fini della prestazione richiesta.
Lo stesso ragionamento è stato seguito con riferimento all’altezza complessiva del sistema. La scheda tecnica predisposta dall’operatore indicava un valore compatibile con il limite massimo previsto dal Capitolato, ma il manuale d’uso descriveva una configurazione del presidio superiore alla soglia richiesta. Anche sotto questo profilo, il TAR ha ritenuto legittima la scelta della Commissione di fare riferimento alla documentazione ufficiale del dispositivo, anziché alla scheda tecnica elaborata dall’operatore per la procedura di gara.
La pronuncia precisa espressamente che “alla luce del Regolamento (UE) 2017/745, le Instructions for Use (IFU) costituiscono la fonte primaria per individuare i limiti operativi e di sicurezza del dispositivo medico, mentre una scheda tecnica predisposta dall’operatore economico non può estendere o modificare tali limiti”.
Il punto è decisivo anche sul piano operativo.
Nelle gare pubbliche, la scheda tecnica prodotta dal concorrente può certamente illustrare le caratteristiche del bene offerto, ma non può porsi in contrasto con manuali d’uso, certificazioni, istruzioni del fabbricante o altra documentazione ufficiale del prodotto. Quando emergono divergenze tra tali fonti, la stazione appaltante può legittimamente attribuire prevalenza alla documentazione ufficiale, soprattutto se essa riguarda profili di sicurezza, impiego terapeutico o limiti prestazionali.
Il TAR ha inoltre escluso che, in una simile ipotesi, possa essere invocato il soccorso istruttorio. Le difformità riscontrate non riguardavano infatti irregolarità formali o carenze dichiarative sanabili, ma requisiti tecnici minimi del prodotto offerto. Consentire all’operatore di chiarire o rimodulare ex post le caratteristiche del bene avrebbe determinato una modifica sostanziale dell’offerta tecnica, in violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di par condicio tra i concorrenti.
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 18.4.2026, n. 225
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Fornitura dispositivi medici: quando la mancanza di certificazioni determina la risoluzione del contratto

Fornitura dispositivi medici: quando la mancanza di certificazioni determina la risoluzione del contratto
Nel contesto dei contratti pubblici di fornitura di dispositivi medici, la consegna di prodotti privi delle certificazioni prescritte dalla normativa di settore può condurre alla risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio, con conseguente obbligo di restituzione integrale dei corrispettivi percepiti.
Due recenti pronunce del giudice ordinario chiariscono in quali casi le criticità afferenti alla documentazione di conformità assumano rilievo tale da incidere sul sinallagma contrattuale e giustificare la risoluzione del rapporto.
- Certificazione mancante e risoluzione del contratto
La consegna di aliud pro alio si verifica quando il bene fornito è radicalmente diverso da quello pattuito o inidoneo a svolgere la funzione per cui è stato acquistato. Nel settore dei dispositivi medici, la certificazione (es. marcatura CE, validazione da organismi notificati, conformità alle norme tecniche di settore) non rappresenta un elemento accessorio, bensì una componente essenziale del bene, in quanto ne condiziona la legittima immissione sul mercato e l’utilizzabilità.
La sua assenza non integra, pertanto, un mero vizio formale, ma incide sulla stessa identità del prodotto oggetto di fornitura.
Le pronunce in commento confermano che un dispositivo privo delle prescritte certificazioni non è legalmente utilizzabile e deve considerarsi, sul piano funzionale, privo di valore. In tali ipotesi – tutt’altro che isolate nella prassi delle forniture pubbliche – l’amministrazione è legittimata a domandare la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate. Ne deriva l’esigenza, già in fase di gara, di un’attenta verifica delle clausole del capitolato in materia di requisiti di conformità e documentazione tecnica.
- L’assenza di certificazione nei dispositivi medici: è aliud pro alio?
Nelle due pronunce in commento, la Corte di Appello di Roma e di Milano, chiariscono che la mancanza delle certificazioni di conformità legalmente richieste per il dispositivo venduto non costituisce una mera mancanza di qualità, ma integra la più grave ipotesi di aliud pro alio.
La Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1622/2025) offre un’impostazione particolarmente rigorosa.
Nel giudizio, avente ad oggetto la fornitura di mascherine FFP2 e occhiali destinati al personale sanitario durante l’emergenza Covid-19, la Corte ha accertato che una parte significativa dei dispositivi consegnati era priva di un’idonea certificazione CE rilasciata da organismi notificati ai sensi del Regolamento UE n. 425/2016, con conseguente impossibilità di utilizzarli e commercializzarli legittimamente.
La Corte ha espressamente rigettato la tesi del giudice di primo grado, secondo cui il difetto di certificazione avrebbe una rilevanza meramente "amministrativa", affermando che tale difetto incide sul piano civilistico perché “...determina, infatti, la inutilizzabilità del bene, ossia l’inidoneità del bene a svolgere la funzione economico-sociale per la quale è stato venduto”.
La marcatura CE e la relativa certificazione non sono considerate un requisito formale, ma un elemento che garantisce ab origine l’idoneità del bene a proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori. La loro assenza rende il bene radicalmente diverso da quello pattuito, in quanto funzionalmente inservibile per lo scopo essenziale del contratto. Pertanto, la Corte conclude che la vendita di DPI privi di adeguata certificazione “…integra gli estremi dell’aliud pro alio a fronte della relativa inutilizzabilità ai sensi di legge”.
La Corte di Appello di Roma (sentenza n. 5488/2025) giunge a una conclusione analoga in un caso relativo alla fornitura di camici. Il Tribunale di primo grado aveva già qualificato l'inadempimento come aliud pro alio, e la Corte d'Appello ha confermato tale impostazione.
Il punto cruciale, in questo caso, era che i camici forniti erano stati dichiarati conformi alla norma tecnica EN ISO 13485:2016, applicabile ai dispositivi medici, anziché alla norma UNI EN 13688:2013, prevista per gli indumenti di protezione come DPI. Tale discrasia, puntualmente evidenziata dal parere negativo dell’INAIL che aveva negato la validazione, è stata ritenuta decisiva. La Corte, quindi, ha statuito che “...resta comunque provata la circostanza della non corrispondenza della fornitura all’ordine richiesto, così da configurarsi una ipotesi di vendita di “aliud pro alio”.
Anche in questo caso, la conformità alla normativa specifica rappresentava una qualità essenziale del bene, idonea a identificarne la funzione protettiva. La consegna di prodotti non conformi a tale disciplina ha comportato, sul piano giuridico, la consegna di una cosa diversa da quella pattuita.
Conclusioni
Le due pronunce pongono l’accento su due profili di particolare rilievo operativo.
In primo luogo, l’onere di dimostrare la conformità del prodotto e la validità delle certificazioni grava sul fornitore. Una volta che la stazione appaltante abbia allegato la mancanza o l’inadeguatezza della certificazione prescritta, non è tenuta a dimostrare l’inutilizzabilità concreta del dispositivo: spetta al venditore provare, mediante idonea documentazione, che il bene sia comunque conforme e idoneo alla funzione cui è destinato. La giurisprudenza esclude che l’acquirente debba procedere a test o verifiche tecniche, essendo la predisposizione della marcatura CE e della documentazione tecnica un onere proprio del produttore o dell’importatore.
In secondo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Roma chiarisce che l’accettazione della fornitura o il pagamento del prezzo non escludono il rischio di risoluzione quando la non conformità incide su una qualità essenziale del bene. Qualora emerga che il prodotto non assolve alla funzione per la quale è stato acquistato, l’amministrazione può agire per la risoluzione anche in un momento successivo alla consegna, una volta accertato il difetto.
In definitiva, la corretta gestione delle forniture impone un rigoroso presidio della documentazione di conformità e la capacità di dimostrarne la validità sostanziale. Le stazioni appaltanti, dal canto loro, sono chiamate a vigilare già in fase di gara, ma conservano la possibilità di far valere l’azione risolutoria anche dopo l’accettazione della fornitura, qualora emergano difformità essenziali. Solo il rispetto puntuale degli oneri probatori e della normativa in materia di certificazione consente di ridurre il rischio di risoluzione e di tutelare, al contempo, la salute degli utilizzatori e l’equilibrio del rapporto contrattuale.
Corte appello Roma, 30.9.2025, n. 5488
Corte appello Milano, 6.6.2025, n. 1622
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Il soccorso istruttorio c.d. “processuale”: presupposti e limiti
Il soccorso istruttorio c.d. “processuale”: presupposti e limiti
Il soccorso istruttorio e la sua funzione
Con la sentenza n. 21670 del 2 dicembre 2025, la Seconda Sezione del TAR Lazio torna a pronunciarsi in materia di soccorso istruttorio processuale.
In via generale, il soccorso istruttorio è quello strumento che permette all’operatore economico di sanare la propria posizione relativamente a irregolarità o omissioni documentali riguardanti la domanda di partecipazione ad una gara pubblica. Tale strumento impone alla stazione appaltante di avviare una sorta di “dialogo” con l’operatore prima di escluderlo per carenze documentali.
Di norma, poi, il soccorso istruttorio si qualifica come “procedimentale”, poché attivato dalla stazione appaltante durante la gara. Esiste però anche un soccorso istruttorio di tipo “processuale”, nel caso in cui venga ammesso dal giudice amministrativo nel corso di giudizio sotto forma di allegazione probatoria.
Nella sentenza in commento, il giudice ha ribadito le circostanze che legittimano il soccorso istruttorio processuale.
La vicenda
La vicenda trae origine da una procedura di affidamento di servizi, la quale era stata aggiudicata ad un RTI costituito tra due diverse Società.
La seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo – tra le altre cose – che l’RTI avrebbe dovuto essere escluso in quanto una delle partecipanti al raggruppamento non aveva dimostrato il possesso di un requisito di gara posto a pena di esclusione. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe violato l’art. 68, comma 11, primo periodo, d.lgs. 36/2023, il quale disciplina il c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti speciali per i partecipanti ad un RTI.
Il TAR ha respinto il ricorso, impiegando nel caso di specie proprio l’istituto del c.d. soccorso istruttorio “processuale”.
Cosa ha sancito la sentenza sul soccorso istruttorio processuale
Nel rigettare le censure proposte, il giudice amministrativo ha richiamato la giurisprudenza consolidata in tema di soccorso istruttorio (es., Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2025 n. 1425), ribadendo che non sussiste una violazione del principio della par condicio se il processo sopperisce a ciò che avrebbe dovuto accertare l’amministrazione durante il procedimento. In pratica, secondo il TAR, “la giurisprudenza amministrativa ammette il c.d. "soccorso istruttorio processuale" “quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall'amministrazione, durante il procedimento””.
D’altra parte, sempre secondo il TAR, il soccorso istruttorio processuale ha un ambito applicativo ristretto: esso non può infatti trovare applicazione con riferimento ai requisiti di tipo premiale, ossia, quelli che contribuiscono all’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica.
Quest’ultimo passaggio è fondamentale. Dalla pronuncia del giudice, il soccorso istruttorio si conferma uno strumento di natura pro-concorrenziale che ha come obiettivo evitare esclusioni indebite dalla procedura di gara e garantire la massima apertura e partecipazione degli operatori economici. Le sue disposizioni devono pertanto essere sempre lette alla luce dei principi di buona fede e legalità, per giungere ad una aggiudicazione tempestiva dell’offerta.
A questo punto, specificare che l’obbligo gravante nei confronti della pubblica amministrazione sussiste unicamente in relazione a requisiti partecipativi posti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara esplicita ulteriormente lo scopo ultimo della misura, da non intendersi come una mera sanatoria a favore dell’operatore economico rispetto ad inadempienze documentali in fase di gara.
Il soccorso istruttorio dev’essere attivato ogniqualvolta sussistano cause che possano indebitamente portare all’esclusione di un concorrente, e solamente in quest’ultimi casi, la mancata o lacunosa attivazione di soccorso procedimentale può legittimare l’attivazione del soccorso processuale
TAR Lazio, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. 21670
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Dalla conformità del dispositivo medico alla dimostrazione della funzionalità
Dalla conformità del dispositivo medico alla dimostrazione della funzionalità: un approccio sostanzialistico alla preparazione delle offerte tecniche
Due recenti pronunce del Consiglio di Stato – Sez. III, nn. 8601/2025 e 8305/2025 – offrono una lettura interessante e sempre più consolidata del modo in cui deve essere valutata la conformità tecnica dei dispositivi medici nelle gare pubbliche.
Si tratta di decisioni che confermano una tendenza giurisprudenziale ormai chiara: superare un'applicazione rigidamente formalistica della lex specialis e valorizzare, invece, la conformità sostanziale e funzionale del prodotto offerto. L’attenzione del giudice si sposta dunque dal dato meramente letterale alla reale capacità del dispositivo di soddisfare le esigenze della stazione appaltante, premiando soluzioni tecnologiche equivalenti – o persino migliorative – rispetto alle specifiche tecniche richieste.
La funzionalità del dispositivo come prova dell’equivalenza
La controversia oggetto della pronuncia n. 8601/2025 nasce dall'aggiudicazione di una fornitura di macchinari lava-endoscopi. L'impresa seconda classificata contesta l'offerta dell'aggiudicataria sostenendo che il prodotto era privo di una caratteristica tecnica minima richiesta a pena di esclusione: l'“apertura del portello di carico manuale a tastiera e a pedale” L'appellante evidenzia che la documentazione tecnica del macchinario offerto non menzionava alcun pedale, ma solo un pulsante manuale. Sostiene inoltre che un'eventuale modifica successiva da parte del distributore per aggiungere un pedale avrebbe invalidato la marcatura CE del dispositivo.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l'appello, valorizza un'interpretazione orientata al risultato e alla funzionalità, superando un approccio meramente formalistico.
Il giudice non si ferma alla letterale assenza del termine “pedale”. Valorizza invece il fatto che il dispositivo offerto fosse munito di un “pulsante a terra collegato con un cavo all’apparecchio”, una soluzione che raggiunge il medesimo scopo funzionale richiesto dalla lex specialis: consentire un'apertura senza l'uso delle mani per evitare contaminazioni.
Il Collegio definisce questa soluzione “assolutamente equivalente e fungibile” e persino “maggiormente in grado di assicurare il risultato”.
La sentenza richiama espressamente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di equivalenza non deve basarsi su “riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte”. Viene quindi valorizzata la capacità dell'offerta di soddisfare nella sostanza le esigenze della stazione appaltante, anche attraverso una soluzione tecnicamente difforme ma prestazionalmente uguale o superiore.
La sentenza lascia intendere che soluzioni tecnologiche avanzate o difformi rispetto al capitolato possono essere ammesse, se accompagnate da una dimostrazione chiara della loro capacità di soddisfare – o migliorare – la prestazione funzionale.
Del resto, se l'onere di dimostrare l'equivalenza grava sul concorrente, allora l'offerta tecnica deve essere costruita per evidenziare il “perché” la soluzione è efficace, non solo il “come” è fatta.
La visione d'insieme del sistema e del servizio
La gara oggetto della pronuncia n. 8305/2025 riguarda la fornitura in noleggio di monitor multiparametrici. L'impresa seconda classificata contesta l'aggiudicazione sostenendo, in primo luogo, che l'aggiudicataria non avesse prodotto la documentazione di conformità (CND, Repertorio, CE) per alcuni moduli specifici del sistema di monitoraggio, considerandoli dispositivi a sé stanti. In secondo luogo, lamenta che l'offerta fosse incompleta perché prevedeva un numero di cavi per il rilevamento di un parametro vitale inferiore al numero di monitor forniti.
Anche in questo caso, il Consiglio di Stato adotta un approccio pragmatico e d'insieme, respingendo le censure formalistiche.
Il giudice valorizza una concezione unitaria del dispositivo medico, per cui i moduli contestati non sono dispositivi autonomi, ma “componenti modulari” dei monitor, incapaci di funzionare se non connessi ad essi.
Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto che la documentazione di conformità prodotta per il sistema nel suo complesso era coerente con l’MDR (Regolamento UE 2017/475), oltre ad avere il numero di classificazione CND e i numeri di registrazione del Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia, dovendosi ritenere che la sua efficacia si estenda anche ai componenti che ne sono parte integrante, ritenendo che gli elementi contemplati nelle schede tecniche descrittive e nei manuali di utilizzo dei dispositivi medici offerti dalla controinteressata si devono considerare componenti dei suddetti dispositivi a cui si estende l’efficacia degli atti di registrazione, di classificazione e di attestazione di conformità che riguardano questi ultimi.
Riguardo alla presunta carenza di cavi, ha valorizzato la natura del contratto, un “servizio di noleggio omnicomprensivo” della durata di otto anni. L'elemento decisivo non è il numero di cavi indicati nella fornitura iniziale, ma l'impegno contrattuale dell'aggiudicataria a “fornire (a fronte del canone di noleggio pattuito) tutti i cavi necessari al funzionamento dei dispositivi medici da essa offerti secondo le diverse necessità”, premiando la garanzia di risultato e di continuità del servizio nel tempo.
Nelle gare di noleggio o che prevedono servizi a lungo termine, l'offerta deve essere strutturata per enfatizzare l'impegno a garantire la piena funzionalità e l'assistenza per tutta la durata del contratto. La descrizione del servizio deve essere presentata come una “soluzione” completa, non come una mera vendita di prodotti.
Considerazioni conclusive
Le sentenze esaminate indicano una prospettiva più aperta, che consente agli operatori di proporre soluzioni tecnologiche avanzate, addirittura difformi dal capitolato, purché sia dimostrata in modo chiaro e documentato la piena equivalenza funzionale.
Questa maggiore flessibilità non deve tuttavia essere interpretata come un “liberi tutti”: le imprese restano tenute a rispettare scrupolosamente la lex specialis, a verificare con attenzione le caratteristiche del prodotto offerto e, soprattutto, a evitare dichiarazioni inesatte o non comprovabili.
L’approccio sostanzialistico premia l’innovazione, ma richiede rigore tecnico e trasparenza documentale: solo così la soluzione “diversa” può davvero essere considerata equivalente — e quindi ammissibile — senza esporre l’operatore al rischio di esclusioni o contestazioni.
Cons. St., Sez. III, 27.10.2025, n. 8305
Cons. St., Sez. III, 5.11.2025, n. 8601
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Dispositivi medici e IFU in lingua straniera: si può ricorrere al soccorso istruttorio?

Dispositivi medici e IFU in lingua straniera: si può ricorrere al soccorso istruttorio?
Nel settore dei dispositivi medici, assume particolare importanza la documentazione tecnica a corredo dell’offerta, redatta ai sensi del regolamento (UE) 745/2017. Schede tecniche e IFU costituiscono una parte essenziale dell’offerta, necessaria per comprendere le caratteristiche tecniche dei prodotti.
Nel mercato interno dell’Unione europea, però, i dispositivi circolano e, pertanto, la documentazione tecnica è redatta nelle varie lingue ufficiali dell’Unione (di solito, inglese e/o tedesco). Cosa accade se le IFU non sono redatte italiano, bensì in un’altra lingua? Come si deve comportare una stazione appaltante italiana? È quanto ha chiarito il TAR Lombardia-Milano, sez. II, 15.10.2025, n. 3270, valorizzando l’istituto del soccorso istruttorio.
La vicenda: le IFU redatte soltanto in inglese e la clausola nella lex specialis
Una centrale di committenza regionale ha bandito una gara per la fornitura di endoprotesi. Il Capitolato Tecnico precisava che “devono essere forniti in lingua italiana il manuale d’uso e le istruzioni per gli Operatori, così come le Schede tecniche dei prodotti”, mentre per la documentazione di carattere internazionale (quali dichiarazioni di conformità, certificazioni, letteratura scientifica) si ammetteva la lingua inglese accompagnata dalla traduzione in italiano.
Alla procedura ha partecipato un’impresa che, suo malgrado, ha allegato alla propria offerta le IFU non in lingua italiana, bensì soltanto in inglese.
A questo punto, la Stazione appaltante ha escluso l’impresa, proprio sulla base del fatto il manuale era presente in varie lingue tranne l’italiano e che il manuale era soltanto in lingua inglese.
Avuto notizia dell’esclusione, l’impresa ha formulato un’istanza di annullamento in autotutela, chiedendo quantomeno di essere ammessa al subprocedimento di soccorso istruttorio.
A fronte del diniego della Stazione appaltante, l’impresa esclusa ha proposto ricorso al TAR competente.
I principi ribaditi dal TAR
Il TAR ha accolto il motivo di ricorso basato sull’art. 101, d.lgs. 36/2023, censurando l’operato della Stazione appaltante laddove quest’ultima non ha attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio.
Innanzitutto, il TAR ha affermato che le clausole del Capitolato che imponevano la presenza della lingua italiana non potevano essere interpretate in senso immediatamente escludente. In particolare, secondo il TAR, “la clausola deve essere interpretata restrittivamente, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. D’altro canto, deve farsi applicazione del consolidato e condivisibile principio secondo cui «a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale» (in tal senso, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2019, n. 6127; Cons. Stato, Sez. V , 15 gennaio 2018 , n. 187; Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4644; id., 5 luglio 2017, n. 3302; id., 12 maggio 2017, n. 2232).”
Chiarito questo aspetto, il TAR si è soffermato sul rapporto che intercorre tra le schede tecniche e l’obbligo di attivazione del soccorso istruttorio. È vero – afferma il TAR – che il soccorso istruttorio non può riguardare elementi costitutivi dell’offerta. È altrettanto vero, però, che nel caso di specie la documentazione tecnica era stata presentata in gara fin dall’inizio, di fatto rendendo immutabile il contenuto dell’offerta. A mancare, piuttosto, era la traduzione dall’inglese all’italiano del manuale d’uso.
Pertanto, il TAR ha indicato la strada da seguire, spiegando che “[l]’omessa produzione della traduzione del manuale d’uso in italiano – pur prodotto in inglese – doveva quindi essere configurata come un’ipotesi di mera irregolarità dell’offerta, sanabile mediante l’attivazione del soccorso istruttorio nel quale richiedere eventualmente di produrre una traduzione giurata al fine di evitare contestazioni sulla rispondenza della traduzione italiana rispetto al manuale in inglese depositato in sede di offerta (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez, III, 20 luglio 2022, n. 6383)”.
La decisione del TAR interessa ai distributori di dispositivi medici per due ragioni: (i) la prima è perché spiega come ovviare ai problemi relativi alla documentazione tecnica redatta in lingue diverse dall’italiano; (ii) la seconda è perché chiarisce il ruolo del soccorso istruttorio in caso di mere irregolarità che attengono alle schede tecniche e ai manuali d’uso dei dispositivi medici.
TAR Lombardia-Milano, sez. II, 15.10.2025, n. 3270
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Il TAR sul concetto di verifica di anomalia e sui costi della manodopera
Il TAR sul concetto di verifica di anomalia e sui costi della manodopera
Il TAR Veneto si pronuncia sul concetto di verifica di anomalia e sui costi di manodopera, con un intervento di estremo interesse per una serie di motivi, primo fra tutti l’importanza della fase di verifica di anomalia per la sua capacità di segnare incisivamente le sorti della selezione e per l’importanza della fase dell’aggiudicazione conclusiva.
Più precisamente, il caso di specie ha ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici impugnata dalla seconda aggiudicataria per doglianze afferenti, prevalentemente, la modalità di verifica di anomalia adottata dalla Stazione appaltante ed i costi della manodopera nell’ambito del subappalto.
Sotto quest’ultimo profilo, ed in considerazione delle poco plausibili argomentazioni articolate dalla ricorrente, l’aggiudicataria non avrebbe dichiarato il costo della manodopera relativa ai subappaltatori, ostacolando in tal modo la Stazione appaltante nell’accertamento della conformità rispetto ai minimi contemplati.
Proseguendo, poi, con la travisata ricostruzione dei fatti compiuta dalla seconda aggiudicataria, sotto un altro profilo, il ribasso sarebbe stato calcolato solo sui materiali, non sulla manodopera, con implicazioni sul ribasso offerto dalla resistente notevolmente inferiore a quello dichiarato.
Ed ancora, un’ulteriore doglianza involge i preventivi presentati dalla aggiudicataria in sede di giustificativi, definiti dalla ricorrente “vetusti e riferiti ad altri cantieri”, oltre al fatto che, sostiene sempre la predetta, la Stazione appaltante avrebbe limitato la verifica di anomalia a sole dieci voci di prezzo, non badando alla generalità dell’offerta.
Nel merito, la Stazione appaltante ha precisato che il costo della manodopera così come dichiarato dalla resistente, risulterebbe in linea con quanto previsto dal progetto e, di conseguenza, non sarebbe stato oggetto di ribasso.
Nelle giustificazioni, l’impresa ha evidenziato che anche per le prestazioni oggetto di subappalto i costi sarebbero stati riconosciuti integralmente, in linea con le tabelle ministeriali e ANCE.
Ebbene, quanto asserito dalla ricorrente, non ha sortito l’effetto sperato, al punto che il TAR Veneto ha adottato una posizione divergente, ponendo l’attenzione sugli articoli 110 (offerte anormalmente basse) e 119 (subappalto) del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Difatti, ai fini della valutazione della vicenda, il TAR ha richiamato una interessante sentenza del Consiglio di Stato n. 5580/2025, la quale chiarisce, efficacemente, che i costi della manodopera del subappaltatore non vanno dichiarati in sede di gara, trattandosi di un corrispettivo per un servizio acquistato e non di retribuzioni da versare direttamente, non senza considerare che la verifica della coerenza spetta alla fase di autorizzazione del subappalto.
Il Giudice amministrativo ha tenuto a precisare, in più battute, che la valutazione di congruità presenta un carattere generale e “globale” e persegue il precipuo intento di vagliare la serietà e l’affidabilità dell’offerta nella sua complessità, non apparendo necessario disaminare tutte le singole voci, ma solo quelle maggiormente significative.
Le paventate contraddittorietà riscontrate su alcune voci non hanno scalfito l’ammissibilità dell’offerta, così come la presentazione di preventivi riferiti ad altri cantieri è stata ritenuta incongruente poiché i predetti sono comunque idonei a giustificare la sostenibilità dell’offerta, con la conseguenza che la Stazione appaltante ha espletato correttamente le proprie considerazioni e dalle stesse non è affiorata alcuna illogicità.
Il TAR Veneto si è pronunciato sul ricorso, respingendolo, e confermando, nel contempo, la legittimità dell’aggiudicazione così come compiuta dalla Stazione appaltante.
In conclusione, la pronuncia in oggetto ha riflessi tanto nei confronti delle imprese quanto nei confronti delle stazioni appaltanti: per le prime, si precisa che non è previsto alcun obbligo di dichiarazione dei costi della manodopera dei subappaltatori in sede di offerta; per le seconde, si puntualizza che sussiste la possibilità di valutare l’anomalia sulle voci più rilevanti, senza disaminare ogni prezzo.
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I limiti all’importazione di dispositivi medici dalla Cina: regolamento UE n. 1197/2025
A cura di Giampaolo Austa con la collaborazione di Marica de Angelis
Il Notes analizza in dettaglio i profili più critici emersi proprio in sede applicativa del Regolamento della Commissione UE n. 1197/2025, che impone misure restrittive sulle importazioni di dispositivi medici dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC).
L’impatto delle restrizioni non è irrilevante per gli operatori e, anche in ragione di ciò, è necessario comprendere correttamente quando queste operano e in che modo. A tal fine, crediamo che le Notes di Legal Team possano costituire uno strumento di ausilio, utile a dirimere i primi dubbi.
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Subentro con aumento del corrispettivo? Il TAR Lazio si esprime sulla rinegoziazione economica del contratto
Subentro con aumento del corrispettivo?
Subentro con aumento del corrispettivo. Il TAR Lazio si esprime sulla rinegoziazione economica del contratto
Quando si procede allo scorrimento della graduatoria in una gara pubblica a seguito della risoluzione dell’appalto, il nuovo affidamento deve avvenire alle stesse condizioni originarie. È quanto ribadito dal TAR Lazio nella sentenza 20.05.2025, n. 9641, che interviene su una vicenda di rinegoziazione economica riconosciuta al nuovo affidatario dopo il subentro.
Nonostante la decisione in commento contribuisca a delineare i limiti applicativi degli artt. 106 e 110 del d.lgs. 50/2016, mantiene comunque una rilevanza attuale, poiché gli operatori economici si trovano frequentemente, oggigiorno, a dover affrontare problematiche legate all’esecuzione di contratti stipulati sotto il previgente codice degli appalti.
La continuità e la transizione tra le normative, infatti, comportano che, sebbene i contratti siano stati sottoscritti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, le problematiche relative all’esecuzione degli stessi e alle interpretazioni delle clausole contrattuali possano ancora essere influenzate dai principi previgenti. Inoltre, le controversie che ne derivano, e le relative risoluzioni, restano pertinenti anche nell’interpretazione delle disposizioni attuali, con impatti diretti sulle pratiche operative e sugli assetti giuridici degli operatori economici coinvolti.
Il caso
La vicenda origina da una gara regionale per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione presso un’Azienda Ospedaliera capitolina. Uno dei lotti dell’appalto era stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) guidato dalla società ricorrente.
Tuttavia, dopo pochi mesi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante aveva sollevato numerose contestazioni per presunti inadempimenti e ritardi, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto con l’appaltatore. Contestualmente, l’Azienda Ospedaliera aveva rimodulato la graduatoria a favore dell’operatore successivo, con subentro dello stesso “alle medesime condizioni” economiche.
Nonostante ciò, le condizioni economiche sono mutate poco dopo: dapprima, con apposita delibera, la Stazione appaltante ha rinegoziato i termini del contratto con il nuovo fornitore, applicando i prezzi originariamente offerti dalla controinteressata in sede di gara (più alti) e non quelli dell’originario affidamento; successivamente, con due ulteriori delibere, l’Amministrazione ha incrementato il corrispettivo contrattuale di oltre 8,7 milioni di euro, invocando esigenze straordinarie legate al Giubileo 2025.
Il RTI ha proposto ricorso avverso tali atti di rinegoziazione contrattuale, contestando la legittimità delle modifiche economiche poste in essere dalla Stazione appaltante.
La decisione del TAR
Il TAR Lazio ha ritenuto fondate le censure proposte dalla ricorrente, che ha contestato la legittimità delle suddette modifiche economiche del contratto.
Secondo il Collegio, l’Amministrazione ha posto in essere una violazione del previgente Codice dei contratti pubblici (in particolare degli artt. 106 e 110), aggirando il principio del vincolo delle “medesime condizioni” in caso di stipula di un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della stessa.
In sostanza, quando un contratto pubblico viene risolto con l’impresa appaltatrice, l’art. 110 del d.lgs. 50/2016 permette alla stazione appaltante di far subentrare la società classificatasi in posizione immediatamente successiva in graduatoria. Ma questo può avvenire solo a parità di condizioni, cioè alle stesse regole e agli stessi prezzi del contratto originario; si tratta di una tutela fondamentale per garantire concorrenza, trasparenza e parità tra le imprese.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha illegittimamente incrementato il corrispettivo dell’appaltatore di oltre 8 milioni di euro. L’incremento è stato formalmente motivato con l’imminente inizio del Giubileo 2025, un evento destinato a determinare un aumento dell’utenza presso la struttura ospedaliera, con conseguente maggiore necessità di servizi di pulizia.
A parere del Collegio, non sussistono nel caso di specie le circostanze impreviste e imprevedibili richieste dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e in particolare:
- il Giubileo non può considerarsi un evento imprevedibile, sicché era noto da anni e le sue conseguenze potevano e dovevano essere considerate fin dall’inizio. Perciò non si può giustificare la modifica del contratto adducendo le “circostanze straordinarie e imprevedibili”;
- l’aumento non era limitato nel tempo, poiché, anche se il Giubileo dura solo un anno, il contratto con la controinteressata sarebbe proseguito fino al 2028. Quindi, l’aumento di spesa deciso non si riferiva solo al periodo critico, ma copriva tutto il restante periodo contrattuale;
- sono stati applicati prezzi diversi da quelli del contratto originale, in quanto l’Amministrazione ha calcolato i nuovi compensi basandosi sull’offerta fatta dalla controinteressata in gara, che però era più alta e diversa rispetto a quella presentata dall’originario affidatario.
In conclusione, la decisione del TAR Lazio ribadisce con forza l’importanza di rispettare i termini contrattuali originari in caso di subentro a seguito di risoluzione dell’appalto. Gli operatori economici devono prestare particolare attenzione alla clausola del “vincolo delle medesime condizioni”, in quanto qualsiasi modifica economica dei contratti soggetti al d.lgs. 50/2016, come nel caso di un aumento del corrispettivo, deve essere giustificata da circostanze straordinarie e imprevedibili, non da esigenze previste e pianificate. Il rispetto delle regole di trasparenza e concorrenza rimane un principio fondamentale, e la decisione in oggetto fornisce un chiaro monito riguardo alla necessità di evitare pratiche di rinegoziazione che non siano pienamente conformi alla normativa vigente.
Gli operatori devono dunque vigilare attentamente su eventuali modifiche contrattuali, proteggendo i propri diritti e tutelando la corretta esecuzione degli appalti.
TAR Lazio Roma, Sez. III quater, 20.5.2025, n. 9641
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Equivalenza funzionale e discrezionalità tecnica
Equivalenza funzionale e discrezionalità tecnica
Il Consiglio di Stato ha ribadito che nelle contestazioni relative alla valutazione di equivalenza funzionale di un prodotto offerto in una gara d’appalto, il concorrente che impugna la decisione della stazione appaltante non può limitarsi ad asserire la non conformità del prodotto dell’aggiudicatario.
Grava sul ricorrente l’onere di fornire un serio principio di prova a sostegno delle proprie contestazioni rispetto alla valutazione tecnico-discrezionale condotta dell’Amministrazione. In mancanza di tali prove la valutazione di equivalenza è generalmente immune da censure.
Il fatto
La vicenda prende avvio da una procedura negoziata per la fornitura di dispositivi medici aggiudicata ad un operatore economico che aveva offerto alla stazione appaltante un prodotto equivalente rispetto a quello richiesto dalla lex specialis. La stessa ASL aveva chiarito la possibilità di offrire un prodotto “equivalente” al fine di non mortificare la massima partecipazione degli operatori economici.
L’appellante, però, contestava che il prodotto offerto dall’aggiudicataria non rispettasse le specifiche tecniche minime previste dal bando, in particolare per l’assenza di adesivo in silicone previsto come requisito.
Tuttavia, la Stazione Appaltante e il proprio organo tecnico avevano ritenuto il dispositivo equivalente dal punto di vista funzionale, valutazione confermata anche in seguito a richiesta di riesame in autotutela.
Il caso era già stato sottoposto all’attenzione del TAR Abruzzo, che aveva rilevato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
La società, non soddisfatta dalla statuizione del giudice di primo grado, ha impugnato la decisione anche in appello, sostenendo che la dichiarazione di equivalenza non fosse stata adeguatamente valutata né istruita.
La decisione del Consiglio di Stato
Il nodo centrale della controversia riguarda la possibilità di considerare equivalenti prodotti tecnicamente difformi rispetto alle specifiche della lex specialis, sulla base del principio di equivalenza funzionale sancito dall’art. 79 e dall’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023.
A parere dell’appellante, diversi sarebbero i profili critici rispetto all’ammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria:
- non sarebbe stata allegata la dichiarazione di equivalenza,
- pur ammettendo l’esistenza della stessa, non vi sarebbe prova della verifica compiuta dall’Amministrazione sull’equivalenza dei prodotti e
- in ogni caso la difformità del prodotto offerto non sarebbe superabile attraverso la sussistenza dell’equivalenza.
Sul primo punto il Collegio ha rilevato che le censure dell’appellante non colgano nel segno; infatti, la dichiarazione di equivalenza è stata correttamente depositata dall’aggiudicataria.
Tale documento, da un lato, risponde ai requisiti previsti dalla lex specialis, “in quanto afferma che “i prodotti offerti ottemperano in misura equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del progetto di gara” e “rispettano perfettamente quanto richiesto dalla Stazione appaltante poiché possiedono specifiche tecniche del tutto equivalenti, sia dal punto funzionale che tecnico-produttivo in conformità dell’Allegato II al d.lgs. 36/2023”.
D’altro lato, chiarisce anche le ragioni per le quali il prodotto offerto doveva ritenersi equivalente a quello descritto nel capitolato tecnico rimandando alla documentazione tecnica ad esso allegata.
In merito alla seconda censura, il Consiglio di Stato condivide quanto già dedotto dal TAR, risulta indubbia la valutazione svolta dall’Amministrazione in quanto la stessa ha valutato non solo la scheda tecnica ma anche il campione richiesto dalla lex specialis e puntualmente offerto dall’aggiudicataria.
Non regge nemmeno la contestazione sulla equivalenza del prodotto offerto e quello descritto dal capitolato, in merito l’appellante non ha fornito adeguata prova circa l’erroneità della valutazione della stazione appaltante.
Il solido elemento di prova è fondamentale per poter scalfire la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, la stessa è frutto di ampia discrezionalità dell’ASL e di conseguenza le sue risultanze sono sottratte al sindacato di legittimità, fatte salve specifiche ipotesi. In sintesi, in mancanza di elementi di prova, la valutazione è immune da vizi.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale sottolinea che il principio di equivalenza mira “ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi ad oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta”.
Diretta conseguenza è che le offerte devono essere ritenute rispettose della lex specialis quando sono in grado di conseguire il fine ultimo dell’affidamento, come nel caso di specie.
Consiglio di Stato, Sez. III, 24.5.2025, n. 3545
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