Quale rilevanza assumono le determinazioni del CCT in una risoluzione contrattuale?

CCTQuale rilevanza assumono le determinazioni del CCT in una risoluzione contrattuale?

Quale rilevanza assumono le determinazioni del CCT in una risoluzione contrattuale? A dare una risposta al quesito è il Tribunale di Brescia, che si è espresso sul tema nel contesto di alcune criticità emerse durante l’esecuzione di un appalto pubblico per la costruzione di una scuola.

Sebbene al CCT in questione trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 5 e 6 del d.l. 76/2020, la pronuncia offre alcuni spunti interessanti anche ai fini della disciplina del CCT contenuta nell’attuale Codice (d.lgs. 36/2023).

Il fatto

Nel caso sottoposto alla decisione del Tribunale, il CCT era stato investito dall’appaltatrice per valutare le intervenute variazioni dei prezzi e l’adozione di una variante per far fronte al notevole aumento dei costi dell’appalto. Il CCT aveva riconosciuto l’aumento, fornendo indicazioni operative per la rinegoziazione.

L’amministrazione aveva dato seguito al calcolo delle maggiori somme; tuttavia, l’appaltatore ne aveva contestato la quantificazione, ritenendo che il calcolo effettuato dalla committente fosse difforme rispetto alle indicazioni date dal CCT, ritenendo altresì che vi fosse il dovere di procedere alla rinegoziazione, così come indicato dalla determinazione del CCT.

La Committente aveva altresì avviato la procedura di risoluzione del contratto, chiedendo il relativo parere al CCT, il quale aveva anche convocato le parti. Nel corso dell’incontro, l’appaltatore aveva dichiarato che l’appalto non era più eseguibile per il venir meno dell’equilibrio contrattuale originario a seguito dell’aumento dei prezzi, per cui, conseguentemente, i componenti del Collegio avevano invitato le parti a valutare se era possibile trovare un accordo che consentisse di giungere alla ultimazione dei lavori ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, dando termini per la presentazione delle memorie e per la produzione di alcuni documenti ritenuti mancanti ai fini del componimento bonario della questione.

Senonché, il CCT si trovava a dover dichiarare cessato il proprio operato, poiché nelle more del procedimento per la soluzione della controversia, la stazione appaltante aveva ritirato la richiesta di parere e aveva proceduto con la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, disposta prima della conclusione delle valutazioni del CCT su ulteriori questioni.

A questo punto, l’appaltatrice ha contestato in giudizio la legittimità della risoluzione, sostenendo che:

  • la stazione appaltante avrebbe dovuto attendere il parere del CCT sulla risoluzione;
  • l’attivazione del CCT avrebbe dovuto bloccare l’efficacia della risoluzione.

 

La competenza del CCT e la valutazione del Tribunale

La questione sottoposta all’attenzione del Tribunale attiene dunque alla possibilità, per la stazione appaltante di disporre una risoluzione senza il parere del CCT.

La disciplina applicabile al caso di specie (in particolare gli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020) prevede che per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione del CCT sia obbligatoria; come noto, il CCT ha il compito di esprimersi ai fini della rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono sorgere in corso di esecuzione dell’appalto.

La stessa normativa elenca i casi in cui il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere: tra gli stessi non figura quello di risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore, limitandosi alle ipotesi di dispute di natura tecnica e a specifiche ipotesi di sospensione.

In particolare, l’art. 5, comma 4 del D.L., prevede che nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dei lavori nei casi elencati con il soggetto designato, la stazione appaltante può dichiarare la risoluzione contrattuale in deroga alla procedura prevista dal Codice degli appalti, previo parere del Collegio.

A tal proposito il Tribunale ha sottolineato che la disposizione dell’art. 5 del detto decreto non possa essere interpretata nel senso di deroga necessaria alla procedura di risoluzione così come disciplinata dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016; in altre parole essa non può costituire l’unica ipotesi di risoluzione di diritto di cui può avvalersi l’Amministrazione in caso di costituzione del CCT.

Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento del Consiglio di Stato (sent. n. 4650/2022) che si è espresso in merito, affermando che la norma in questione non sia applicabile ai casi di risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore, come accaduto nel caso di specie.

In definitiva, la competenza del CCT non può contemplare la valutazione della legittimità della risoluzione per grave inadempimento, non trattandosi di una questione tecnico-contabile; pur essendo fondamentale la costituzione del Collegio per meglio affrontare le criticità che si verificano durante l’esecuzione del contratto, restano fermi i poteri decisionali delle stazioni appaltanti rispetto a temi delicati quali la risoluzione per inadempimento.

Il Tribunale ha dunque ritenuto che, a fronte del lamentato inadempimento del concorrente, la stazione appaltante non fosse tenuta ad acquisire il parere del CCT per poi risolvere il contratto, escludendo che siffatto comportamento fosse contrario a buona fede.

La rilevanza del CCT ai fini della risoluzione nel d.lgs. 36/2023

Il CCT, nel nuovo Codice, presenta alcune novità significative rispetto alla disciplina precedente. In particolare, l’art. 215, comma 3, stabilisce che l’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico venga valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, costituendo, salvo prova contraria, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Al contrario, l’osservanza delle determinazioni del CCT esclude la responsabilità per danno erariale, salvo che non emerga una condotta dolosa.

Con il Correttivo al Codice, inoltre, l’art. 216, comma 2, ha introdotto l’obbligo di richiedere il parere del CCT in caso di risoluzione contrattuale. Tuttavia, l’art. 217 precisa che, in tal caso, la determinazione del CCT non assume valore di lodo contrattuale, e quindi il parere non è vincolante.

Alla luce del caso illustrato e della pronuncia del Tribunale di Brescia, è evidente come questa modifica apporti un cambiamento significativo nelle dinamiche degli appalti pubblici, con implicazioni importanti per la gestione delle controversie. In primo luogo, la stazione appaltante dovrà attendere il parere del CCT prima di procedere alla risoluzione del contratto, indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento. Inoltre, sebbene il parere del CCT non sia vincolante, è chiaro che la stazione appaltante dovrà giustificare adeguatamente la sua decisione, specialmente se questa dovesse discostarsi dal parere del Collegio, pena il rischio di incorrere in responsabilità per danno erariale.

L’obbligo di consultare il CCT prima di procedere alla risoluzione, che può essere anche consensuale e non solo in danno di una delle parti, rappresenta anche un’opportunità per risolvere le controversie tecnico-economiche in modo più equilibrato, evitando di giungere a una risoluzione unilaterale. In tal senso, il CCT potrebbe fungere da strumento per prevenire la risoluzione del contratto, favorendo una trattativa tra le parti per il superamento delle difficoltà, piuttosto che per il loro aggravamento.

Sarà interessante osservare se questa nuova normativa avrà l’effetto di ridurre il contenzioso derivante dalle risoluzioni contrattuali e, forse, limitare anche le segnalazioni all’ANAC per gravi illeciti professionali, promuovendo una gestione più trasparente e collaborativa degli appalti pubblici.

 

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BRESCIA_N._2157_PUBBLICATA_IL_23_05_2025

 

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