Concessioni demaniali e procedure ad evidenza pubblica. Proroga sì, proroga no: la palla alla Plenaria.

Concessioni demaniali e procedure ad evidenza pubblica. Proroga sì, proroga no la palla alla PlenariaNegli ultimi mesi diversi TAR sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell’operato di amministrazioni che, con argomentazioni discordanti, hanno ammesso o rigettato la possibilità – prevista dalla legge italiana, va detto – di una proroga automatica delle concessioni demaniali in luogo di una procedura ad evidenza pubblica.

Il legislatore, infatti, ha previsto – articolo 1 commi 682 e 683 legge 30 dicembre 2018 n. 145 – la proroga in via automatica, al 2033, di quelle concessioni demaniali vigenti al 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore del citato testo normativo: ciò in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 12 della direttiva 2006/123/UE, secondo cui le concessioni devono essere assegnate a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Numerose le pronunce del giudice amministrativo sul tema.

Il TAR Lecce, ad esempio, ha negato la possibilità di disapplicare la norma nazionale: secondo il Collegio (Sez. I, 15.1.2021, n. 73) l’articolo 12 della Direttiva Servizi non sarebbe direttamente esecutivo nell’ordinamento nazionale, con conseguente prevalenza del diritto italiano. Saranno, pertanto, illegittimi tutti quei provvedimenti che neghino la proroga ex lege, sino al 2033, delle concessioni demaniali.

A conclusioni radicalmente opposte è giunto invece il TAR Catania (Sez. III, 15.2.2021, n. 504).

Il Collegio – richiamando quanto sancito dalla CGUE (Sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15) – ha affermato che l’articolo 12 della Direttiva Servizi non consente la proroga automatica delle concessioni demaniali in assenza di una procedura selettiva. Ammettere una simile possibilità, infatti, farebbe sorgere una disparità di trattamento tra gli operatori economici con conseguente violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza.

Gli argomenti appena richiamati sono stati accolti anche dal TAR Toscana (Sez. II, 8.3.2021, n. 363) il quale – richiamando quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021), con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una norma regionale che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali – ha ribadito che la proroga automatica delle concessioni demaniali è in contrasto con il citato articolo 12 della Direttiva Servizi. Secondo il Collegio sarebbe invece necessario procedere ad una selezione pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

In un quadro normativo e giurisprudenziale così frammentato, gli stessi giudici di Palazzo Spada hanno recentemente dichiarato (Cons. St, Sez. VI, 9.3.2021 n. 2002) che gli enti preposti al rilascio delle concessioni demaniali non possono, in virtù della normativa disciplinante il settore, procedere al “rilascio in via diretta ma solo all’esito di una selezione tra gli aspiranti concessionari”.

A fronte di tanto, il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria.

Più nello specifico, con il decreto di rimessione, l’Adunanza Plenaria è chiamata a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1) se sia doveroso o meno procedere alla disapplicazione di una normativa interna – quale quella che prevede la proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali – confliggente con il diritto comunitario;

2) se la disapplicazione della normativa interna sia compito di tutte le articolazioni dello Stato, ivi inclusi gli enti territoriali, gli enti pubblici genericamente intesi nonché tutti i soggetti a questi equiparati;

3) se, in adempimento dell’obbligo di disapplicazione laddove confermato, l’amministrazione statale sia tenuta all’annullamento ex officio dell’atto emesso in contrasto con il diritto comunitario (in ossequio a quanto previsto dall’articolo 21-octies della legge 241/1990) ovvero se la sussistenza di un giudicato favorevole sia d’ostacolo all’annullamento d’ufficio.

In ogni caso, risulta essere opportuno (e non più rinviabile) un intervento del legislatore, volto a fornire ad un settore nevralgico dell’economia nazionale una riforma organica della disciplina delle concessioni – ponendo così fine al (mal)costume delle proroghe e degli interventi a singhiozzo.

Decreto Presidente Cons. St., 24.5.2021 n. 160