Equivalenza funzionale e discrezionalità tecnica
Equivalenza funzionale e discrezionalità tecnica
Il Consiglio di Stato ha ribadito che nelle contestazioni relative alla valutazione di equivalenza funzionale di un prodotto offerto in una gara d’appalto, il concorrente che impugna la decisione della stazione appaltante non può limitarsi ad asserire la non conformità del prodotto dell’aggiudicatario.
Grava sul ricorrente l’onere di fornire un serio principio di prova a sostegno delle proprie contestazioni rispetto alla valutazione tecnico-discrezionale condotta dell’Amministrazione. In mancanza di tali prove la valutazione di equivalenza è generalmente immune da censure.
Il fatto
La vicenda prende avvio da una procedura negoziata per la fornitura di dispositivi medici aggiudicata ad un operatore economico che aveva offerto alla stazione appaltante un prodotto equivalente rispetto a quello richiesto dalla lex specialis. La stessa ASL aveva chiarito la possibilità di offrire un prodotto “equivalente” al fine di non mortificare la massima partecipazione degli operatori economici.
L’appellante, però, contestava che il prodotto offerto dall’aggiudicataria non rispettasse le specifiche tecniche minime previste dal bando, in particolare per l’assenza di adesivo in silicone previsto come requisito.
Tuttavia, la Stazione Appaltante e il proprio organo tecnico avevano ritenuto il dispositivo equivalente dal punto di vista funzionale, valutazione confermata anche in seguito a richiesta di riesame in autotutela.
Il caso era già stato sottoposto all’attenzione del TAR Abruzzo, che aveva rilevato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
La società, non soddisfatta dalla statuizione del giudice di primo grado, ha impugnato la decisione anche in appello, sostenendo che la dichiarazione di equivalenza non fosse stata adeguatamente valutata né istruita.
La decisione del Consiglio di Stato
Il nodo centrale della controversia riguarda la possibilità di considerare equivalenti prodotti tecnicamente difformi rispetto alle specifiche della lex specialis, sulla base del principio di equivalenza funzionale sancito dall’art. 79 e dall’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023.
A parere dell’appellante, diversi sarebbero i profili critici rispetto all’ammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria:
- non sarebbe stata allegata la dichiarazione di equivalenza,
- pur ammettendo l’esistenza della stessa, non vi sarebbe prova della verifica compiuta dall’Amministrazione sull’equivalenza dei prodotti e
- in ogni caso la difformità del prodotto offerto non sarebbe superabile attraverso la sussistenza dell’equivalenza.
Sul primo punto il Collegio ha rilevato che le censure dell’appellante non colgano nel segno; infatti, la dichiarazione di equivalenza è stata correttamente depositata dall’aggiudicataria.
Tale documento, da un lato, risponde ai requisiti previsti dalla lex specialis, “in quanto afferma che “i prodotti offerti ottemperano in misura equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del progetto di gara” e “rispettano perfettamente quanto richiesto dalla Stazione appaltante poiché possiedono specifiche tecniche del tutto equivalenti, sia dal punto funzionale che tecnico-produttivo in conformità dell’Allegato II al d.lgs. 36/2023”.
D’altro lato, chiarisce anche le ragioni per le quali il prodotto offerto doveva ritenersi equivalente a quello descritto nel capitolato tecnico rimandando alla documentazione tecnica ad esso allegata.
In merito alla seconda censura, il Consiglio di Stato condivide quanto già dedotto dal TAR, risulta indubbia la valutazione svolta dall’Amministrazione in quanto la stessa ha valutato non solo la scheda tecnica ma anche il campione richiesto dalla lex specialis e puntualmente offerto dall’aggiudicataria.
Non regge nemmeno la contestazione sulla equivalenza del prodotto offerto e quello descritto dal capitolato, in merito l’appellante non ha fornito adeguata prova circa l’erroneità della valutazione della stazione appaltante.
Il solido elemento di prova è fondamentale per poter scalfire la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, la stessa è frutto di ampia discrezionalità dell’ASL e di conseguenza le sue risultanze sono sottratte al sindacato di legittimità, fatte salve specifiche ipotesi. In sintesi, in mancanza di elementi di prova, la valutazione è immune da vizi.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale sottolinea che il principio di equivalenza mira “ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi ad oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta”.
Diretta conseguenza è che le offerte devono essere ritenute rispettose della lex specialis quando sono in grado di conseguire il fine ultimo dell’affidamento, come nel caso di specie.
Consiglio di Stato, Sez. III, 24.5.2025, n. 3545
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