Forma e contenuto delle riserve: ritorno al futuro.

Torniamo sulle formalità, tese a garantire peraltro il rispetto della spesa pubblica, relative alla formulazione delle riserve ossia la previsione del termine di decadenza per la loro esplicazione e quelle inerenti i requisiti di contenuto delle stesse.
 
Questi temi nel regolamento previgente (d.P.R. 207/2010) erano disciplinati agli artt. 190 e 191, successivamente abrogati dal d.lgs. 50/2016 e connesso d.M. 49/2018.
L’abrogazione di tali norme, che invece fissavano in modo puntuale le modalità di apposizione delle riserve, ha lasciato senza un’adeguata definizione normativa una procedura che, da sempre, costituisce un punto nodale della fase esecutiva dell’appalto pubblico. Ragione che mi ha spinto a definire le riserve disciplinate dal Codice del 2016 (e d.M. 49/2018 che le rimetteva alla disciplina negoziale sottraendole ad una fonte normativa di rango primario) “riserve fai da te”.
 
Ma c’è una novità. Come noto, il decreto Sblocca Cantieri ha riportato in vita il Regolamento unico, mandando la cd. soft law nel dimenticatoio,
 
Ad un primo esame dello schema di regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti pubblici (clicca qui per visione), sembra che gli artt. 190 e 191 del Regolamento previgente stiano per tornare alla vita giacché il testo presente nella bozza di Regolamento sembra ricalcare fedelmente la disciplina regolamentare previgente.
 
E invero, all’art. 161 della bozza di regolamento è dato leggere: “1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, in corre in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l’esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le riserve nel modo e nel termine sopra indicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.”
 
All’art. 162 invece: “1. L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s’intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o
incrementi rispetto all’importo iscritto.”
 
Se ciò venisse confermato, la novità sarebbe da accogliersi con favore giacché la procedura sulle riserve tornerebbe ad avere una fonte normativa di rango primario (e non affidata alla disciplina negoziale come voleva l’art. 9 del d.M. 49/2018 che rimetteva la gestione delle riserve alla disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato negoziale).