Balneari: gare ed aggiudicazione entro la stagione 2026

GARE E AGGIUDICAZIONEBalneari: gare ed aggiudicazione entro la stagione 2026

Con la sentenza n. 29 del 15 gennaio 2026 il Tar Liguria ha dichiarato l’illegittimità della determina di un Comune ligure, il quale, predisponendo l’indizione delle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali presenti sul territorio, ha mancato di indicare il termine ultimo per la conclusione delle stesse.

Si conferma, così, un orientamento ormai consolidato: le concessioni balneari scadute non possono essere prorogate, e le amministrazioni comunali devono tempestivamente indire le gare in un modo tale da assicurare la conclusione delle stesse prima dell’inizio della stagione balneare 2026.

 

La vicenda del Tar Liguria

La vicenda nasce dall’impugnazione della delibera comunale con cui era stata disposta una proroga generalizzata sino al 30 settembre 2027 in virtù del D.L. 131/2024 di concessioni comunali già scadute, e della successiva delibera con la quale lo stesso Comune – oltre a confermare che le attuali concessioni sarebbero rimaste nel frattempo in vigore – aveva indetto la nuova gara, senza però fissare un termine ultimo di conclusione.

Secondo la ricorrente, tali atti sarebbero stati adottati in violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dell’art. 12 della Direttiva Servizi, nonché della normativa nazionale (L. n. 118/2022 e art. 1 L. n. 241/1990), perché il Comune avrebbe illegittimamente differito le scadenze delle concessioni, rinviando di fatto la gara; e, quando poi ha avviato la selezione, lo avrebbe fatto senza un cronoprogramma e senza un termine idoneo a garantire la chiusura della procedura entro i mesi di aprile e maggio 2026, cioè in tempo utile per la stagione balneare 2026.

Il Tar accoglie il ricorso. In primo luogo, quanto alla delibera di proroga, ribadisce che la disciplina eurounitaria e la giurisprudenza europea e nazionale impongono, in presenza di differimenti generalizzati incompatibili con i principi di concorrenza, la disapplicazione della normativa interna e degli atti amministrativi che ne fanno applicazione. Ne consegue l’illegittimità della proroga adottata ai sensi del D.L. 131/2024 e l’impossibilità, per gli attuali titolari, di permanere legittimamente sull’area demaniale sulla base di un titolo scaduto, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere tempestivamente alla gara.

Il Tar compie poi un ulteriore passaggio: non basta “aprire” la procedura, ma occorre che gli atti di indizione siano strutturati in modo da assicurare la conclusione della selezione entro l’inizio della nuova stagione balneare. Nel caso concreto, il Comune aveva avviato la gara con l’obiettivo di arrivare auspicabilmente all’assegnazione per la stagione 2026, senza però predisporre tempi certi. Per il Tar, questa impostazione è illegittima: la sola indizione non garantisce l’esito prima dell’estate 2026 e rischia di consentire una permanenza di fatto degli attuali concessionari in forza di titoli ormai scaduti.

Conclusioni

Di certo la pronuncia 29/2026 del TAR Liguria non è né la prima né l’ultima a muoversi in questa direzione. Sono ormai frequenti i casi di Tar che incalzano le amministrazioni a indire tempestivamente le gare e, soprattutto, a strutturarle in modo da chiuderle in tempo utile.

Si pensi, senza pretesa di esaustività, alla sentenza del Tar Abruzzo del 20 gennaio 2026, n. 20 che ha ritenuto contrario ai principi eurounitari anche il solo atto di indirizzo con cui il Comune di Vasto subordinava le gare all’approvazione di strumenti pianificatori senza data certa e, di fatto, al termine del 30 settembre 2027; o, ancora, alle sentenze n. 111, 112 e 113 del Tar Liguria del 2 febbraio 2026 che impongono ai Comuni di indire la procedura al più presto e di concluderla entro maggio o giugno 2026, perché l’assegnazione sia operativa già per la stagione balneare 2026;

Dunque, l’andamento è chiaro: la giurisprudenza sta accompagnando il passaggio definitivo dalla stagione delle proroghe alla stagione delle gare, e lo sta facendo alzando l’asticella su due fronti. Da un lato, viene ribadito che le proroghe generalizzate incompatibili con il diritto UE vanno disapplicate e non possono più costituire il “paracadute” per tenere in vita concessioni scadute; dall’altro, non è più sufficiente la mera indizione di una selezione, perché gli atti devono essere costruiti con un procedimento scadenzato e idoneo a portare all’aggiudicazione in tempo utile così da superare definitivamente l’incertezza nella gestione del demanio.

In altri termini, ai Comuni non basterà più “manifestare” la volontà di andare a gara ma occorre avviare un procedimento effettivo ed orientato sin dall’inizio alla conclusione e all’aggiudicazione entro tempi certi.

 

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