Il co. 2-bis dell’art. 21-nonies e l’elemento soggettivo nelle “false rappresentazioni dei fatti”.

L’art. 21-nonies L. 241/90 prevede al co. 2-bis la “possibilità” di annullare in autotutela, oltre il termine dei 18 mesi previsto dal co. 1  il provvedimento amministrativo conseguito sulla base:

a) “di false rappresentazioni dei fatti

b) “o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato

Ricordiamo, al riguardo, che la giurisprudenza ha ormai chiarito la differenza tra le due ipotesi e, conseguentemente, la regola per cui l’accertamento giudiziale è necessario esclusivamente per la seconda ipotesi, come chiarito in maniera esaustiva da Cons. Stato, Sez. V, 27.6.2018, n. 3940).

L’aspetto su quale ci soffermiamo in questa sede è, però un altro, accennato dalla citata sent. 3940/2018 del Cons. Stato e ripreso anche da TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 28.8.2018, n. 5276.

Si tratta, in particolare, della rilevanza – sostenuta da tali sentenze – dell’elemento soggettivo ai fini della fattispecie delle “false rappresentazione dei fatti“.

Il Consiglio di Stato nella sent. 3940/2018 afferma che tale ipotesi ricorre “nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte (…)“.

Pur non richiamando espressamente tale decisione, la sentenza del TAR Campania sviluppa ulteriormente tale ragionamento.

In quel caso era accaduto – in estrema sintesi – che un Comune aveva annullato in autotutela un titolo edilizio ad oltre 18 mesi dal suo rilascio, contestando la sussistenza di una falsa rappresentazione di alcuni fatti incidenti sulla legittimazione edilizia dell’immobile oggetto degli interventi assentiti con il titolo abilitativo interessato dall’autotutela.

Ad avviso del TAR, infatti,  “l’ente locale resistente avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che ella ricorrente fosse terza acquirente in buona fede. Al riguardo, in particolare, parte ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto, stipulato in data 1° dicembre 2004, dal quale risulta che ella aveva acquistato l’immobile per cui è causa (…)” da soggetti che, in precedenza,  “erano stati autorizzati alla ricostruzione fuori sito del fabbricato, danneggiato dagli eventi sismici del 1980, su un terreno di loro proprietà in via Macello, ed erano stati perciò destinatari del relativo contributo pubblico, come risulta dalla relazione prot. n. 7822/2011, allegata al provvedimento impugnato”. Inoltre, risultava che l’alienante aveva “reso formale dichiarazione circa la regolarità edilizia dell’immobile – così come prescritto dalla legge –, e difettando agli atti del giudizio elementi di segno contrario, deve presumersi che la ricorrente ignorasse le vicende pregresse dell’immobile stesso, quale che ne fosse la sorte giuridica. Di conseguenza, contrariamente a quanto prospettato dal Comune resistente, non può sostenersi che la M. abbia reso una infedele o inesatta rappresentazione della realtà di fatto, dovendosi di contro ritenere che ella sia una acquirente in buona fede e che per questo abbia dichiarato di essere proprietaria dell’immobile per cui è causa confidando legittimamente nella dichiarazione di conformità edilizia resa dal venditore nell’atto di compravendita notarile. A ciò aggiungasi che, di contro, le vicende legate all’immobile erano comunque note all’Amministrazione, che aveva gestito tutte le relative pratiche, sia quelle relative al contributo concesso agli originari proprietari, sia quelle relative ai diversi titoli edilizi concernenti l’immobile stesso“.

Una vicenda sicuramente peculiare ma che, in termini generali, può essere letta nell’alveo del principio di diritto di cui a Cons. Stato 3940/2018, così riassumibile: per il superamento del termine di 18 mesi non è sufficiente che venga in rilievo un fatto “oggettivamente” falso dichiarato in sede di istanza preordinata al rilascio del provvedimento amministrativo, ma occorre, altresì verificare se il dichiarante fosse consapevole di tale falsità (e che, quindi ,abbia agito con dolo o colpa grave). Solo in presenza di tale connotazione della falsa rappresentazione dei fatti, nell’ottica di tale orientamento giurisprudenziale, la PA potrà intervenire in autotutela anche oltre il termine di 18 mesi previsto dal co. 1 dell’art. 21-nonies L. 241/90.