Il Collegio consultivo tecnico: a volte ritornano.

Il decreto sblocca cantieri – legge 14.6.2019 n. 55 – ci riserva, tra le altre, una ulteriore sorpresa. In realtà non di vera sorpresa pare trattarsi, dovremmo piuttosto parlare di un “ritorno al futuro” del Collegio Consultivo Tecnico, istituto già disciplinato all’art. 207 del d.lgs. 50/2016 e soppresso con il correttivo del 2017 (ne avevamo parlato anche qui).

A ben vedere, l’art. 1, comma 10 del decreto sblocca cantieri prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento unico – e già da questo potremmo presumere che tale istituto abbia i giorni contati (anche stavolta?!) –  le parti contraenti possano nominare tale collegio, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Fino a qui nulla di nuovo, il testo riprende sostanzialmente quanto già era stato previsto dall’art. 207 del codice 2016, ante correttivo.

L’istituto in parola esplica la funzione delle “ADR” nell’attività di assistenza informale che il collegio svolge nei confronti delle parti – audizioni anche informali – destinata a concludersi con una proposta motivata non vincolante di risoluzione della insorgenda controversia.

Sulla natura della proposta del Collegio, lo sblocca cantieri si discosta da quanto era stato inizialmente previsto nel 2016 e afferma che l’eventuale accettazione della proposta non ha natura di transazione, salva diversa volontà delle parti (nell’art. 207 del codice, ante correttivo, la proposta del Collegio aveva natura di transazione).

Questo strumento è alternativo rispetto all’accordo bonario, dal quale si distingue per una più spiccata funzione di assistenza tecnica in favore delle parti finalizzata a risolvere preventivamente ogni tipo di controversia che possa insorgere nelle more dell’esecuzione.

A differenza di quanto accade nell’accordo bonario, il collegio in parola è costituito, infatti, per l’intera durata dell’esecuzione del contratto e non al fine di risolvere una sola e determinata controversia.

L’organismo si caratterizza per la connotazione tecnica garantita dai requisiti soggettivi necessari per entrare a farne parte. È composto da tre membri <<dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera>> scelti di comune accordo tra le parti. In difetto di intesa, le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte.

Il Collegio si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali.

All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. Il Collegio si intende sciolto al termine dell’esecuzione del contratto.