Intelligenza artificiale e gare d’appalto: cosa cambia con il nuovo Bando tipo ANAC
L’ingresso dell’intelligenza artificiale nei procedimenti di gara non è più una prospettiva futura, ma un dato con cui operatori economici e stazioni appaltanti devono già misurarsi. Con la Delibera n. 148 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha aggiornato lo Schema di Bando tipo n. 1/2023 – già adeguato al d.lgs. 209/2024 (cd. Correttivo) – inserendo, per la prima volta, specifiche dichiarazioni dedicate all’impiego di sistemi di IA. Si tratta di una novità che, pur formalmente circoscritta a un modello documentale, produce ricadute immediate sulla redazione delle offerte e sulla predisposizione degli atti di gara.
Il contesto: perché l’ANAC interviene ora
L’intervento si colloca al crocevia di tre fattori. Il primo è l’entrata in vigore della legge 23 settembre 2025, n. 132, che detta i principi nazionali in materia di intelligenza artificiale. Il secondo è la progressiva applicabilità del Regolamento (UE) 2024/1689 (l’AI Act), la cui efficacia si dispiega per fasi successive secondo lo schema scandito dall’art. 113. Il terzo è il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 in tema di accesso agli atti e trattamento dei dati personali, che ha offerto l’occasione per una revisione più ampia del documento. Su queste basi l’Autorità ha ritenuto necessario rendere il Bando tipo – e la connessa Domanda di partecipazione tipo – conformi alla normativa sull’uso dei sistemi di IA.
Le nuove dichiarazioni sull’uso dell’IA
Il cuore della modifica risiede nella Domanda di partecipazione tipo, il cui paragrafo 10 è ora rubricato “Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale”. Il concorrente è chiamato a una dichiarazione su due distinti piani temporali. Sul piano della predisposizione dell’offerta, deve indicare se si sia avvalso o meno di sistemi di IA per la redazione dell’offerta tecnica e, in caso affermativo, attestare che il loro utilizzo è avvenuto nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025 e della disciplina sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003). Sul piano della esecuzione del contratto, deve dichiarare se, in caso di aggiudicazione, intenda impiegare sistemi di IA per lo svolgimento delle prestazioni, assumendo in tal caso l’impegno a garantire il rispetto delle medesime cautele normative.
La dichiarazione, in altri termini, non si esaurisce in una fotografia del momento dell’offerta, ma proietta i propri effetti sulla fase esecutiva, trasformandosi in un impegno che la stazione appaltante potrà richiamare per tutta la durata del rapporto.
Il regime speciale per i servizi intellettuali
Una disciplina più stringente è prevista per i servizi di natura intellettuale resi da un professionista, in coerenza con l’art. 13 della legge n. 132/2025. In questi casi il concorrente non si limita a dichiarare il ricorso all’IA, ma deve specificare la tipologia dei sistemi utilizzati e, soprattutto, assicurare la prevalenza del lavoro intellettuale umano, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti. L’IA, in questa cornice, è ammessa come strumento di supporto ed efficientamento del servizio, non come sostituto dell’apporto professionale: una distinzione che incide direttamente sul modo in cui le prestazioni intellettuali potranno essere offerte ed eseguite.
Le ricadute pratiche per gli operatori economici
Per le imprese e i professionisti la novità introduce un nuovo onere dichiarativo che va gestito con attenzione. Occorre, anzitutto, mappare e tracciare l’eventuale ricorso a strumenti di IA nella predisposizione dell’offerta tecnica, in modo da rendere una dichiarazione veritiera e documentabile. L’omissione o l’incompletezza della dichiarazione espone, nei casi più lievi, all’attivazione del soccorso istruttorio, ma una dichiarazione non veritiera può aprire scenari ben più gravi sul piano della falsa dichiarazione. È inoltre prudente verificare a monte che gli strumenti impiegati siano effettivamente conformi all’AI Act e alla disciplina sui dati personali, poiché l’impegno assunto in sede di gara vincola anche l’esecuzione.
Le ricadute pratiche per le stazioni appaltanti
Le amministrazioni sono chiamate a recepire le nuove clausole nei propri disciplinari e nei modelli di domanda, evitando di mutuare acriticamente versioni superate del Bando tipo. Sul versante della verifica, dovranno predisporre criteri per la valutazione delle dichiarazioni rese, coordinandole con la disciplina dell’accesso agli atti e della protezione dei dati personali oggetto del parallelo aggiornamento. Particolare cura andrà riservata agli affidamenti di servizi intellettuali, per i quali la clausola sulla prevalenza del lavoro umano richiede una formulazione coerente con l’oggetto della prestazione.
Il raccordo con il Codice: l’art. 30 d.lgs. 36/2023
La novità va inoltre letta in dialogo con l’impianto codicistico. L’art. 30 d.lgs. 36/2023 disciplina, infatti, l’uso delle procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, affermando i principi di conoscibilità e comprensibilità della decisione algoritmica, di non esclusività della stessa – con il presidio della decisione umana (cd. human in the loop) – e di non discriminazione algoritmica. Il punto è che tale norma guarda al versante della domanda, ossia all’impiego di strumenti automatizzati da parte della stazione appaltante, mentre le nuove dichiarazioni del Bando tipo presidiano il versante dell’offerta, cioè l’uso dell’IA da parte dell’operatore economico. Le due prospettive sono complementari, ma il loro coordinamento è oggi affidato a uno strumento di soft regulation – un modello documentale – più che a una disposizione di rango primario.
Si tratta di una soluzione pragmatica e tempestiva, ma non priva di limiti. Considerata la rapidità con cui l’IA evolve, l’approccio meramente dichiarativo rischia di rincorrere la realtà tecnologica anziché governarla. Sarebbe perciò auspicabile un intervento più organico sul Codice che coordini l’art. 30 con la logica risk-based dell’AI Act e disciplini espressamente anche l’uso dell’IA da parte dei concorrenti, così da assicurare al sistema maggiore certezza e uniformità applicativa.
Conclusioni
La Delibera n. 148/2026 segna il primo recepimento strutturato dell’intelligenza artificiale negli strumenti standard delle gare pubbliche, traducendo principi di rango europeo e nazionale in adempimenti concreti di gara. Il messaggio per gli operatori è chiaro: l’uso dell’IA non è vietato, ma deve essere trasparente, tracciabile e conforme. Sul piano operativo, le imprese dovranno aggiornare i propri processi di redazione delle offerte e le procedure interne di compliance, mentre le stazioni appaltanti dovranno allineare tempestivamente la modulistica e le modalità di controllo. In entrambi i casi, intervenire per tempo – prima della pubblicazione o della presentazione delle offerte – è la chiave per evitare contestazioni e per cogliere le opportunità di efficienza che l’IA, se correttamente governata, può offrire.
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