Le nuove autorizzazioni in ambito di normativa sismica

autorizzazioni sismicheNell’ultimo anno, il Legislatore è più volte intervenuto in materia di normativa sismica, modificando radicalmente il regime delle autorizzazione necessarie per le diverse categorie di interventi.

Nella primavera 2019, è stato adottato il Decreto legge n. 32/2019 cd. Sblocca Cantieri, il quale, rimettendo in ordine fra interventi e le autorizzazioni e chiarendo le competenze del legislatore regionale,  ha modificato, fra le altre cose, gli artt. 93 e 94 del d.p.r. 380/2001 ed ha introdotto il l’art. 94 bis: rinviando ai precedenti contributi di approfondimento, tale provvedimento normativo ha attribuito rilevanza, ai fini delle specifiche tipologie di autorizzazioni sismiche, non solo al livello di sismicità della zona ove insiste l’intervento, ma anche alla tipologia di intervento stesso. Gli interventi sono stati pertanto classificati in  base agli effetti sulla pubblica incolumità, suddividendoli in “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza”.

Per l’effetto di tale riforma, solo determinate – e più limitate – tipologie di interventi sono rimaste soggette ad autorizzazione sismica, essendo per le altre necessarie il solo deposito del progetto presso il Genio Civile.

Successivamente, a distanza di poco più di un anno è intervenuto il  decreto del 30.4.2020 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dando attuazione al Decreto Sblocca Cantieri, ha fornito le indicazioni di dettaglio per inquadrare e inserire gli interventi nell’ambito delle macro-categorie introdotte  dal novellato art. 94 bis, così da individuare le autorizzazioni amministrative cui essi rimangono soggetti.

Rinviando anche in questo caso a precedenti contributi,  deve in questa sede rilevarsi come tale decreto abbia disciplinato, fra le altre cose, le cd. varianti non sostanziali eseguite in corso d’opera, esonerandole sia dall’autorizzazione sismica, sia dal deposito del progetto presso il Genio Civile: pur ribadendo l’importanza del principio fissato dall’art. 93 d.p.r. 380/2001 in ordine alla necessità di preventiva trasmissione del progetto, il decreto del MIT ha espressamente previsto che esse “sono evidentemente  esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art.  93″ .

Il decreto ha fornito precise indicazione per l’individuazione e definizione delle “varianti non sostanziali”:  come ivi si legge “sulla  base  delle  caratteristiche  strutturali dell’intervento, una variante si può  definire  non  sostanziale  se interviene  solo  su  singole  parti  o  elementi  dell’opera,  senza produrre  concrete  modifiche  sui  parametri  che   determinano   il comportamento statico o dinamico della struttura nel  suo  complesso”.

Infine, è intervenuto il Decreto n. 76/2010 cd. Decreto Semplificazioni,  il quale ha nuovamente modificato l’art. 94 del d.p.r. 380/2001,  semplificando ulteriormente il regime delle autorizzazioni sismiche.

Tale norma prevede ora che le autorizzazioni sismiche possano formarsi e perfezionarsi allo scadere del trentesimo giorno successivo alla presentazione della relativa istanza, secondo un meccanismo di silenzio assenso. In tal senso, il comma 2 del nuovo art. 94 dispone che l’autorizzazione sismica sia rilasciata entro 30 giorni: decorso tale termine, si forma il silenzio assenso e l’autorizzazione può ritenersi perfezionata.

Rispetto a tale silenzio-assenso,  il soggetto interessato può richiedere un attestato riguardante il decorso del predetto termine di 30 giorni, l’assenza di richieste di integrazioni documentali nonché l’assenza di provvedimenti di diniego, che per l’appunto attesta il regolare perfezionamento del meccanismo di silenzio assenso. Tale attestazione viene rilasciata entro il termine di 15 giorni.

Deve dunque concludersi come, nell’ultimo anno, la normativa in materia di autorizzazioni sismiche abbia subito rilevanti modifiche e novità, in un’ottica di semplificazione e velocizzazione , finalizzate fra le altre cose al rilancio del settore edilizio, agevolando – anche sotto il profilo strettamente procedurale –  l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico.