Libera circolazione dei servizi e radicamento territoriale negli appalti pubblici

La richiesta di un radicamento territoriale quale requisito di partecipazione, in relazione a servizi svolti nel medesimo territorio, può comportare l’annullamento del bando.
In tal senso si è espresso di recente il TAR Marche. A presidio della decisione della giurisprudenza amministrativa vi sono, ancora una volta, i principi di matrice europea: la libera concorrenza, la parità di trattamento e non discriminazione, proporzionalità.
Infatti, anche laddove la P.A. preveda il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, per partecipare ad una procedura di gara, questi debbono essere conformi sia ai principi sanciti dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea, sia quelli stabiliti dalla Legge sul procedimento amministrativo.
Il caso di specie, afferisce ad un bando di selezione avente ad oggetto una manifestazione di interesse per servizi di assistenza tecnica riferiti alla gestione faunistica venatoria di competenza dell’Ambito territoriale di Caccia di Pesaro.
Il ricorrente impugna il bando deducendo l’illegittimità delle limitazioni delle candidature a coloro che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni, in favore di almeno un ambito territoriale di caccia nelle Regione Marche.
Il TAR accoglie il ricorso sotto tale profilo, ritenendo che sia un requisito estremamente restrittivo e del tutto privo di motivazione, tale da impedire la partecipazione di concorrenti che abbiano maturato la propria esperienza in altre regioni.
Pertanto, per la violazione dei principi in materia di gare pubbliche, l’aver ancorato la partecipazione alla gara all’esperienza locale degli operatori, senza una approfondita motivazione, ha determinato l’annullamento del bando.