Il soccorso istruttorio sugli elementi dell’offerta tecnica: la differenza tra aspetti essenziali ed aspetti meramente accidentali

offerta tecnica

Il soccorso istruttorio sugli elementi dell’offerta tecnica: la differenza tra aspetti essenziali ed aspetti meramente accidentali

 

Premessa

 Il soccorso istruttorio è un istituto volto a permettere la partecipazione degli operatori economici nonostante le carenze documentali emerse durante la procedura di aggiudicazione. Esso incontra un solo limite invalicabile: principio di “immodificabilità dell’offerta”, sancito dall’art. 101, d.lgs. 36/2023. In pratica, le integrazioni documentali compiute con il soccorso istruttorio non possono spingersi fino ad integrare elementi mancanti dell’offerta originaria o a modificarne il contenuto.

Recentemente, il TAR Lazio-Roma, sez. IV, 1.7.2025, n. 12976, è tornato sull’argomento per precisare la portata applicativa di tali regole.

 

La vicenda: il soccorso istruttorio attivato sulla documentazione contenuta nella busta dell’offerta tecnica

Una società in house dello Stato ha bandito una procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 71 e 127 del d.lgs n. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione “chiavi in mano” di una location per un evento pubblico. Il Disciplinare di gara prevedeva che l’offerta tecnica si componesse di almeno due documenti: (i) una relazione unica, recante tutti gli elementi costitutivi dell’offerta, e (ii) una “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location”, richiesta espressamente a pena di inammissibilità dell’offerta.

Durante la fase di valutazione delle offerte, la Commissione di gara si è accorta della mancanza di tale dichiarazione da parte di uno dei concorrenti. Pertanto, ha deciso di aprire il soccorso istruttorio e, ottenuta l’integrazione documentale, ha infine affidato il contratto proprio a tale operatore.

Il secondo classificato – Controinteressato – ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura, sostenendo che l’affidamento fosse illegittimo perché la Stazione appaltante aveva violato le norme sul soccorso istruttorio. In particolare, secondo il Controinteressato, la “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location” costituiva un elemento integrante l’offerta tecnica e, come tale, non poteva essere oggetto di soccorso istruttorio.

 

Il distinguo del TAR tra requisiti previsti a pena di esclusione e tra requisiti previsti a pena di inammissibilità

Il TAR ha disatteso le tesi della ricorrente e ha confermato la legittimità del soccorso istruttorio nel caso di specie.

Preliminarmente, il TAR ha constatato, sul piano fattuale, che il contenuto della relazione unica redatta dall’aggiudicataria aveva già posto la Commissione di gara nelle condizioni di poter procedere alla valutazione dell’offerta tecnica della Società. In pratica, quest’ultima aveva già consegnato tutta la documentazione rilevante ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica, anche con riferimento alla struttura proposta per ospitare l’evento messo a gara, che veniva, invero, indicata e descritta.

Sotto questo profilo, dunque, il soccorso istruttorio non ha aggiunto nulla al contenuto dell’offerta originariamente formulata.

Il TAR si è però spinto oltre. In particolare, anche sulla scorta delle considerazioni della ricorrente, il Giudice amministrativo si è soffermato sulla formulazione della lex specialis di gara, la quale comminava l’inammissibilità dell’offerta tecnica a fronte della mancanza della già menzionata “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location”.

Ebbene, sul punto, il TAR ha chiarito che, per un verso, i requisiti previsti a pena di inammissibilità vanno tenuti ben distinti da quelli previsti a pena di esclusione. Nell’ambito delle gare pubbliche, infatti, vige il principio di tassatività delle cause di esclusione e, quindi, le disposizioni del disciplinare che prevedono requisiti incidenti sulla partecipazione degli operatori vanno interpretate restrittivamente. Chiarito questo aspetto, il TAR ha anche precisato che la funzione del soccorso istruttorio è proprio quella di integrare tutti i documenti che possano incidere sulla partecipazione dell’operatore, con l’unico limite dell’immodificabilità dell’offerta (fattispecie esclusa, come si è visto, nel caso concreto).

Alla luce di tali elementi, il TAR ha rigettato il ricorso della Controinteressata, negando “l’asserita violazione della par condicio competitorum e del principio di immodificabilità delle offerte. Detto principio, come noto, presuppone che “l’offerta risulti [effettivamente, n.d.r.] modificata” e, dunque, opera quando emerge “l’inattendibilità dell’offerta originaria” e il concorrente abbia inteso ottenere “una nuova valutazione dell’offerta modificata” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10615; id., sez. V, 19 aprile 2022, n. 2941). Nel caso in esame, viceversa, l’attivazione del soccorso istruttorio non ha comportato nessun vantaggio competitivo in favore della società aggiudicataria, considerato che anche senza la dichiarazione in contestazione la Commissione sarebbe stata in condizioni di attribuire i punteggi previsti”.

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TAR Lazio-Roma, sez. IV, 1.7.2025, n. 12976

 

 

 

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