Ordine di demolizione e diniego accertamento di conformità: il decorso del termine per adempiere

In materia di sanatoria edilizia (ex art. 36 Testo Unico Edilizia -. “TUED”) uno degli aspetti da maneggiare con più attenzione è quello dell “pericoloso incrocio” tra decorso  del termine per l’adempimento dell’ordine di demolizione (ex art. 31 TUED) e il decorso del termine (di 60 giorni ex art. 36 TUED) per il riscontro all’istanza di accertamento di conformità.

Il primo termine, come noto, è di 90 giorni, decorsi i quali si produce, tra l’altro, l’acquisizione di diritto del bene al patrimonio comunale; il secondo è, invece, di 60 giorni, scaduto il quale, se non intervenga un provvedimento espresso, l’istanza di sanatoria si intende “rifiutata”.

Non sempre il privato destinatario dell’ordine di demolizione presenta l’istanza ex art. 36 TUED immediatamente dopo la notifica dell’ordine di demolizione.

Si pongono così i seguenti problemi “pratici”:

  • il termine di 90 giorni, scaduto il quale si verifica, ex lege, l’acquisizione dell’opera abusiva (non spontaneamente rimossa) al patrimonio comunale continua a decorrere o no successivamente alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità?
  • conseguentemente, una volta ricevuto il diniego (espresso o tacito) sulla domanda ex art. 36 TUED, “quanto tempo” ha il privato per adempiere all’ordine di demolizione, prima che si produca l’effetto acquisitivo?

Una interessante – e ragionevole – soluzione perviene dalla recente sentenza 16.1.2018, n. 362 del TAR Campania, Napoli, secondo cui  “il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione dovrà decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato; costui, infatti, non può essere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere la verifica postuma di conformità urbanistica e, pertanto, ha diritto di fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso”.

Dunque, secondo questa decisione il “timer” dell’acquisizione ex lege, dal momento della presentazione dell’istanza ex art. 36 TUED, si “azzera” completamente, ricominciando a decorrere l’intero termine per l’ottemperanza dal momento del provvedimento (espresso o tacito) di diniego di sanatoria.

Si tratta di una soluzione, peraltro, complementare e in linea con l’attuale arresto della giurisprudenza secondo la quale “l’efficacia dell’ordine di demolizione risulta sospesa nelle more della pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda ex art. 36 DPR n. 380/2001” (Cons. St. Sez. VI, 4.04.2017 n. 1565 e TAR Lazio, ord. 5.10.2017, n. 5162). Posizione, quella citata, che in vero poteva lasciare il dubbio che la presentazione della domanda di accertamento di conformità determinasse semplicemente una “sospensione” del decorso del termine in attesa della definizione della domanda di titolo postumo.

Ovviamente – è bene sottolinearlo – anche in ragione del fatto che si tratta di una sola pronuncia, prudenza vorrebbe che le domande di accertamento di conformità vengano presentate con “largo anticipo” rispetto alla consumazione dei 90 giorni previsti.