I poteri di verifica e controllo attribuiti ex lege al G.S.E.

Il Tar Lazio, con una recente pronuncia, affronta una delle tematiche più dibattute nella disciplina sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: la natura dei poteri di verifica e controllo attribuiti al G.S.E., il Gestore dei servizi energetici.

Recentemente, con la news consultabile a questo link, è stato affrontato uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente la promozione e lo sviluppo degli impianti di energia rinnovabili, ovvero la tutela paesaggistica.

Il tema degli incentivi, che trasversalmente qui si affronta, costituisce certamente un particolare strumento di promozione all’utilizzo di tali forme di energia.

In materia di incentivi, come è noto, ai sensi dell’art. 42, d.lgs. 3.3.2011, n. 28, il legislatore ha attribuito al G.S.E. dei poteri di controllo e verifica rispetto ai dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza di agevolazione.

La disciplina generale prevede che qualora il Gestore dei servizi ravvisi, nell’ambito dei controlli operati, delle violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il medesimo Gestore può rigettare l’istanza oppure disporre la decadenza dagli incentivi stessi.

Il caso scrutinato dal Giudice amministrativo laziale riguarda proprio la decisione adottata dal Gestore a conclusione del procedimento di verifica della documentazione presentata dal soggetto interessato di accesso alle agevolazioni; nel corso delle verifiche, infatti, il Gestore riscontrava che l’impianto era carente di un requisito essenziale al fine del riconoscimento di un’agevolazione maggiormente remunerativa, e, pertanto, disponeva la rimodulazione in riduzione del beneficio.

Si è precisato che il potere esercitato dal GSE, lungi dal poter esser considerato alla stregua di un potere di annullamento d’ufficio, è autonomamente regolato dall’art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28 del 2011, che prevede la “decadenza” dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate laddove siano riscontrate violazioni “rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi” medesimi e conferisce al GSE “potere immanente di verifica della spettanza dei benefici previsti per la produzione di energia elettrica“.

La pronuncia consente pertanto di esaminare la natura dei poteri di verifica e controllo del G.S.E. rispetto alle previsioni generali sancite dalla l. 241/90 e s.m.i., in materia di procedimenti amministrativi ed in particolare dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies.

Nel circoscrivere la natura dei poteri, della decadenza in particolare, il Giudice amministrativo, applicando la normativa previgente, ha escluso che, rispetto a tali poteri attribuiti ex lege al GSE, non trovano applicazione le norme e i principi dettati in materia di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies il quale prevede, nei limiti di interesse, che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole,

In tale prospettiva, “… è stato ulteriormente precisato che … il Gestore è titolare di un potere immanente di verifica della spettanza di tali benefici […], potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso … non essendo previsto … alcun termine decadenziale di attivazione …”.

Si può certamente condividere, dunque, il principio ricavato dal caso di specie, secondo il quale “.. la natura dei poteri di verifica e controllo attribuiti al GSE … non rientrano nel genus dell’autotutela bensì costituiscono espressione di un potere di accertamento e controllo volto ad acclarare lo stato dell’impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto di chiarato dall’interessato”.

Con la disamina della pronuncia, si può certamente cogliere l’occasione per soffermarsi su di un aspetto che è stato al centro di un vivace contrasto giurisprudenziale, poi risoltosi positivamente.

Si tratta, infatti, dell’applicazione della disciplina recata dall’art. 21-nonies, l. 241/90 e s.m.i. alla materia delle agevolazioni connesse all’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili, la quale è stata risolta in senso positivo, grazie alle modifiche apportate dal legislatore all’art. 42, co. 3, d.lgs. 28/2011 e s.m.i., che stabiliscono che il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi avviene da parte del G.S.E. in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies, l. 241/90 e s.m.i.

(T.A.R. Lazio Sez. III ter, 25.10.2021, n. 10934)