Il principio di equivalenza: la distinzione tra requisiti strutturali e requisiti funzionali

Il principio di equivalenza: la distinzione tra requisiti strutturali e requisiti funzionali
Il principio di equivalenza rappresenta uno dei cardini nella disciplina degli appalti pubblici e mira a garantire un effettivo confronto concorrenziale, evitando che le specifiche tecniche previste dalla stazione appaltante si traducano in ostacoli ingiustificati alla partecipazione delle imprese.
Tale principio consente di ammettere in gara prodotti o soluzioni che, pur non rispondendo formalmente alle caratteristiche indicate nella lex specialis, siano in grado di soddisfare in modo sostanzialmente analogo le esigenze dell’amministrazione.
Il TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, con la sentenza 12 settembre 2025, n. 16214, è tornato a pronunciarsi sull’applicazione concreta di tale principio, chiarendone i confini e i limiti alla luce di un caso in cui era contestata la conformità tecnica del prodotto offerto.
La vicenda: la contestazione sulla conformità tecnica di una fornitura di dispositivi medici
La controversia trae origine da una procedura di gara indetta da una ASL per l’affidamento della fornitura biennale di dispositivi medici per anestesia e rianimazione. Per uno dei lotti, la stazione appaltante aveva previsto una serie di requisiti tecnici minimi a pena di esclusione.
L’appalto è stato aggiudicato ad un operatore, la cui offerta è stata ritenuta conforme dalla Commissione di gara. La seconda classificata, però, ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che il dispositivo proposto non rispettasse i requisiti tecnici richiesti, in particolare per la mancanza di una specifica caratteristica che, sul mercato, è posseduta solo dalla ricorrente.
Secondo quest’ultima, perciò, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta per difformità tecnica e non avrebbe potuto invocare il principio di equivalenza, trattandosi di elementi strutturali e insostituibili, esplicitamente previsti a pena di esclusione.
Il principio di equivalenza: distinzione tra requisiti strutturali e requisiti funzionali
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, fornendo una dettagliata ricostruzione dell’ambito applicativo del principio di equivalenza.
Richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, il TAR ha ricordato che tale principio è applicabile anche ai requisiti tecnici qualificati come “minimi” e “obbligatori”, purché questi abbiano natura funzionale. Un requisito è da considerarsi “funzionale” quando la lex specialis ne esplicita la finalità. In questo modo, si chiarisce l’obiettivo perseguito dall’amministrazione, e quindi è possibile dimostrare che tale finalità sia raggiungibile anche attraverso soluzioni tecniche diverse. Viceversa, l’equivalenza non è applicabile in presenza di requisiti strutturali, ossia elementi essenziali e indefettibili della prestazione richiesti dalla legge di gara, senza che sia esplicitata l’esigenza dell’amministrazione.
In questo contesto, il TAR ha sottolineato come le caratteristiche indicate dall’amministrazione non costituissero requisiti strutturali, ma piuttosto espressione delle funzionalità richieste dal dispositivo. In particolare, la caratteristica era richiesta al fine di minimizzare alcuni rischi connessi all’uso del dispositivo, e tale funzione poteva essere garantita anche da una diversa soluzione tecnica, come quella offerta dall’aggiudicataria.
D’altronde, un’interpretazione eccessivamente rigida, volta a pretendere una corrispondenza letterale con le caratteristiche indicate, finirebbe per vanificare la ratio stessa dell’istituto e determinerebbe una violazione del principio di concorrenza e della par condicio.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che l’equivalenza può essere valutata anche implicitamente, senza necessità di un’espressa dichiarazione dell’operatore, se la documentazione tecnica dimostra la capacità del prodotto di assolvere alla medesima funzione.
Conclusioni
Con questa sentenza, il TAR Lazio ha ribadito che il principio di equivalenza non è uno strumento eccezionale, ma una regola generale dell’evidenza pubblica, destinata a garantire un effettivo confronto competitivo e ad evitare interpretazioni formalistiche delle specifiche tecniche.
La decisione sottolinea la necessità di distinguere tra requisiti funzionali e strutturali, ricordando che, in presenza dei primi, l’amministrazione può (e deve) valutare la conformità dell’offerta in termini sostanziali, anche attraverso un giudizio implicito di equivalenza.
Il giudice amministrativo conferma così un orientamento improntato a un approccio sostanzialistico, che valorizza le finalità dell’appalto e riduce il rischio di esclusioni ingiustificate basate su meri formalismi tecnici. In conclusione, si tratta di un’interpretazione chiaramente orientata al principio del risultato.
TAR Lazio-Roma, sez. III-Quater, 12.9.2025, n. 16214
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