Responsabilità solidale nell’RTI

responsabilità solidale rti Responsabilità solidale nell’RTI: è ancora valida la distinzione tra verticale e orizzontale nel d.lgs. 36/2023?

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24594 del 5 settembre 2025, si è pronunciata in merito alla possibilità per le Stazioni appaltanti di agire non solo nei confronti della mandataria, bensì anche delle mandanti di un ATI di tipo orizzontale per richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite dall’ATI stesso.

 

 

Sebbene la pronuncia sia basata sul quadro normativo previgente (d.lgs. 50/2016), i principi in essa espressi mantengono una notevole rilevanza interpretativa anche nel contesto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), nonostante quest’ultimo abbia superato la tradizionale dicotomia formale.

La vicenda

Una Stazione appaltante aveva erogato un contributo economico in favore di due società unite in RTI di tipo orizzontale, per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Lazio.

Successivamente, l’Amministrazione aveva disposto la revoca del finanziamento motivata dalla condizione di “impresa in difficoltà” di una delle partecipanti.

La Stazione appaltante, dunque, agiva in giudizio nei confronti della sola mandante, al fine di ottenere la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

L’impresa mandante, dal canto suo, fondava la propria difesa sull’impossibilità di fungere da destinataria diretta dell’azione, con la conseguenza che ogni azione doveva essere rivolta esclusivamente contro la mandataria, trattandosi di RTI orizzontale.

La risposta della Corte e i principi espressi

La Corte di cassazione, nel risolvere una controversia relativa alla legittimazione della stazione appaltante ad agire direttamente nei confronti di un’impresa mandante di un RTI, articola in modo chiaro le differenze strutturali e funzionali tra le diverse tipologie di raggruppamento, così come disciplinate dall’art. 48 d.lgs. 50/2016.

La pronuncia ribadisce la distinzione fondamentale tra le due forme di RTI basata sulla natura delle prestazioni:

  • Raggruppamento Orizzontale: Caratterizzato dal fatto che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze ed eseguono lavori della stessa categoria o, nel caso di servizi e forniture, la medesima prestazione. In questa configurazione, le imprese si uniscono per cumulare i requisiti quantitativi, suddividendo l’esecuzione di una prestazione qualitativamente omogenea.
  • Raggruppamento Verticale: Si configura quando un operatore economico (mandatario) realizza i lavori della categoria prevalente o la prestazione principale, mentre le imprese mandanti eseguono lavori scorporabili o prestazioni secondarie. Questa struttura si basa su una differenziazione qualitativa delle competenze, dove ogni impresa apporta una specializzazione distinta.

La Corte precisa che la qualificazione di un raggruppamento come verticale presuppone che la lex specialis di gara abbia chiaramente identificato una prestazione principale e una o più prestazioni secondarie. In assenza di tale distinzione, e in presenza di una prestazione unitaria, il raggruppamento non può che essere qualificato come orizzontale.

La conseguenza più significativa di tale distinzione risiede nel regime di responsabilità delle imprese associate nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di RTI orizzontali, vige un regime di responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti (mandataria e mandanti) per l’intera prestazione. La Corte sottolinea che questa solidarietà consente alla stazione appaltante di agire direttamente nei confronti di qualsiasi impresa del raggruppamento per l’adempimento delle obbligazioni.

Nell’RTI verticale, ferma restando la responsabilità solidale dell’impresa mandataria per l’intera opera, la responsabilità delle mandanti è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. La Corte afferma che “nel caso di raggruppamenti verticali, per effetto della suddivisione ben individuata dell’esecuzione dell’appalto tra le associate, la responsabilità delle mandanti non è solidale, ma è limitata alle parti scorporate di opere da essa assunte, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.

In altre parole, spiega la Cassazione, la responsabilità solidale tra le imprese dell’RTI consente alla Stazione appaltante di agire direttamente anche contro la mandante, atteso che:

  • la mandataria rappresenta le imprese verso la Stazione appaltante per gli atti di gestione del contratto, ma ciò non deroga la responsabilità solidale delle mandanti;
  • in un raggruppamento orizzontale, tutte le imprese rispondono in solido verso la Stazione appaltante delle obbligazioni nascenti dal contratto, comprese quelle relative alla restituzione di somme indebitamente percepite.

Nel caso di specie, trattandosi di un raggruppamento orizzontale, la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione della stazione appaltante ad agire contro la mandante per la restituzione di un contributo, in quanto obbligata in solido.

Il superamento della distinzione tra RTI orizzontale e verticale nel d.lgs. 36/2023 e la valenza attuale dei principi espressi dalla Cassazione

Il nuovo Codice non ha riprodotto esplicitamente la distinzione tra RTI orizzontali e verticali. L’art. 68 d.lgs. 36/2023, che disciplina i raggruppamenti temporanei, si concentra sulla libertà organizzativa degli operatori economici. L’obbligo per i concorrenti è ora quello di specificare le parti del servizio o dei lavori che ciascuna impresa eseguirà. Tale indicazione “per consolidata giurisprudenza (valida anche in vigenza della novellata disposizione) “deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali” (Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2017, n. 3264; Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641; Cons. Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26)” (Parere ANAC 23.10.2024, n. 478).

Questa evoluzione normativa è il risultato di un percorso già avviato sotto il vigore del codice precedente, influenzato dalla giurisprudenza europea che ha progressivamente smantellato i vincoli quantitativi rigidi, come l’obbligo per la mandataria di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2022 in C-642/20)

Nonostante l’abbandono della nomenclatura formale, i principi sostanziali delineati dalla Corte di cassazione nella pronuncia in esame conservano la loro validità e utilità per interpretare il regime dei raggruppamenti anche in vigenza del d.lgs. 36/2023.

La riflessione si sposta dalla qualificazione formale del raggruppamento alla sostanza della ripartizione delle prestazioni dichiarata in sede di offerta.

La distinzione tra prestazioni omogenee e fungibili (tipiche del modello orizzontale) e prestazioni qualitativamente distinte e specialistiche (tipiche del modello verticale) non scompare, ma diventa il criterio sostanziale per determinare il regime di responsabilità e la verifica dei requisiti.

In altre parole, quando dall’indicazione delle parti del lavoro o dei servizi risulta che le attività delle imprese sono tra loro fungibili e intercambiabili, il raggruppamento assume di fatto un’impronta orizzontale: ne discenderebbe, secondo l’impostazione accolta dalla Cassazione, un regime di responsabilità solidale tra tutte le associate. Se invece la ripartizione mette in luce compiti specialistici e non fungibili attribuiti a talune imprese (le ex mandanti), mentre un’altra cura la prestazione principale (ex mandataria), la struttura è di fatto verticale: in questo assetto opera una responsabilità limitata per chi svolge prestazioni secondarie.

Il principio, richiamato dalla Cassazione, secondo cui è la stazione appaltante a definire la struttura delle prestazioni, rimane centrale. Se la lex specialis non distingue tra prestazioni principali e secondarie, gli operatori avranno maggiore libertà nel definire la ripartizione, ma dovranno essere consapevoli che da tale ripartizione deriveranno precise conseguenze in termini di requisiti di qualificazione e di responsabilità.

In questo contesto, vale la pena ricordare che l’art. 68, comma 2, stabilisce che “per i raggruppamenti temporanei di imprese […] la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei fornitori e dei subappaltatori sussiste in capo a ciascun operatore economico”.

Questa formulazione meriterebbe di essere letta alla luce della ripartizione interna delle prestazioni. La logica espressa dalla Cassazione suggerisce, infatti, che in un raggruppamento con prestazioni specialistiche e scorporabili, la “responsabilità solidale” di una mandante potrebbe essere interpretata come limitata alla corretta esecuzione della propria parte, ferma restando la responsabilità generale della mandataria per il coordinamento e l’intera prestazione.

Conclusioni

La pronuncia della Corte di cassazione n. 24594/2025 fornisce una chiave di lettura essenziale anche per il nuovo quadro normativo.

Il superamento della distinzione formale tra RTI orizzontali e verticali nel d.lgs. 36/2023 non elimina la necessità di analizzare la sostanza della collaborazione tra imprese. I principi giurisprudenziali sulla correlazione tra omogeneità/eterogeneità delle prestazioni e il regime di responsabilità (solidale o limitata) rimangono un faro interpretativo per ricostruire, caso per caso, la natura della collaborazione e, di conseguenza, per determinare l’estensione della responsabilità di ciascun operatore economico, applicando la logica e i principi che la Cassazione ha così chiaramente ribadito.

Ord. Cass. Civ., Sez. I, 5.9.2025, n. 24594

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