Revisione prezzi, “Decreto Aiuti” e FOI: primi elementi di chiarezza
Revisione prezzi, “Decreto Aiuti” e FOI: primi elementi di chiarezza
Con la sentenza n. 41 del 12.3.2026, il TRGA Trento, ha:
i) dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla domanda di adeguamento prezzi ex art. 26l.50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), ritenuta pretesa paritetica di adempimento ancorata a parametri oggettivi;
(ii) ritenuto inammissibile la domanda volta a ottenere l’inserimento/applicazione di una clausola di revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022, in ragione dell’assenza di un provvedimento impugnabile e della mancata tempestiva contestazione della lex specialis.
La decisione si colloca in un filone che tende a “spostare” sul giudice ordinario le controversie sull’adeguamento automatico ex lege (art. 26), mentre mantiene nell’alveo dell’interesse legittimo (e dunque del giudice amministrativo) le questioni in cui residui una sfera di determinazione amministrativa.
Il caso
Il ricorso ha ad oggetto due domande principali: (1) l’applicazione del meccanismo di adeguamento ex art. 26, commi 6-bis e ss., d.l. 50/2022 per lavorazioni 2023–2025; (2) accertamento del diritto all’inserimento/applicazione di clausola di revisione prezzi ex art. 29 d.l. 4/2022, con prospettata nullità di pattuizioni contrarie (in specie clausole di invariabilità del prezzo previsto nel contratto).
I.1. Sulla prima questione: art. 26 d.l. 50/2022: adeguamento prezzi “automatico” e riparto di giurisdizione
Il TRGA dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, valorizzando la natura “vincolata” del meccanismo: l’adeguamento è parametrato ai prezzari regionali aggiornati, con riduzione (se non azzeramento) di margini valutativi della stazione appaltante. In questo senso, la pretesa dell’appaltatore viene letta come diritto soggettivo a un corrispettivo determinabile ex lege, dunque azionabile dinanzi al giudice ordinario.
L’impostazione è coerente con la pronuncia Cons. St., Sez. V, n. 9568/2025 dello scorso dicembre, che ha ricondotto l’adeguamento ex art. 26 a un meccanismo erosivo di ogni discrezionalità, dunque “paritetico”, e perciò estraneo alla cognizione del giudice amministrativo ().
I.2. Sulla prima questione: FOI (Fondo Opere Indifferibili) e non cumulabilità: il “blocco” dell’art. 26, comma 6-ter
Sul piano sostanziale, la controversia si innesta sul nodo – ricorrente nel contenzioso PNRR – della non cumulabilità tra accesso al FOI (art. 26, comma 7) e applicazione dell’adeguamento straordinario per SAL (commi 6-bis/6-ter).
La giurisprudenza recente sembrerebbe tendere verso un orientamento tendenzialmente rigoroso: l’accesso al FOI “sterilizza” ulteriori meccanismi compensativi, per evitare sovracompensazioni e duplicazioni di aiuti, con esclusione dell’applicabilità del 6-ter ai contratti che abbiano avuto accesso al Fondo (TAR Lazio, n. 23690/2025, TRGA Bolzano, n. 27/2026).
È in questa cornice che si colloca il dibattito che sta interessando la dottrina.
Pur prendendo atto della clausola escludente (“che non abbiano accesso al Fondo”), è ragionevole proporre una lettura temporalmente limitata dell’incompatibilità, sostenendo che l’esclusione dovrebbe valere per le annualità effettivamente coperte dal FOI, mentre per le lavorazioni 2024–2025 – esaurite le risorse FOI – potrebbe tornare operativa la tutela ex art. 26, comma 6-ter, onde evitare una penalizzazione strutturale degli appalti PNRR.
La sentenza del TRGA Trento in commento non entra nel merito di tale opzione ricostruttiva – arrestando la cognizione per difetto di giurisdizione sulla domanda ex art. 26 – ma il tema resta centrale e destinato a proseguire dinanzi al giudice ordinario, dove la questione si sposta su un piano tipicamente obbligatorio: spettanza e quantificazione del “quantum” da adeguamento, nei limiti e secondo i presupposti di legge.
- Sulla seconda questione: art. 29d.l. 4/2022: revisione prezzi ed “eterointegrazione”
Quanto alla seconda questione, il TRGA la dichiara inammissibile in ragione di due profili: (i) assenza di una specifica istanza e, quindi, di un provvedimento (espresso o tacito) da impugnare/contestare; (ii) mancata impugnazione della lex specialis e delle clausole convenzionali asseritamente ostative (es. invariabilità del prezzo), con conseguente preclusione dell’azione di accertamento “autonoma” laddove fosse praticabile la tutela demolitoria nei termini.
Resta comunque significativo che il Collegio abbia ritenuto la giurisdizione amministrativa astrattamente sussistente su questa domanda, poiché l’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022 – imponendo l’inserimento di clausole di revisione ma lasciando spazio alla conformazione del contenuto – può implicare un’area di valutazione amministrativa, con conseguente configurabilità di interesse legittimo.
In parallelo, merita ricordare che, in tema di clausole obbligatorie di revisione, l’ANAC ha valorizzato il principio di eterointegrazione dei documenti di gara: la mancata previsione in lex specialis di una clausola imposta dalla legge non rende di per sé invalida la procedura, ma comporta integrazione automatica delle regole di gara con la disciplina imperativa (Parere di precontenzioso ANAC n. 222/2024). Tuttavia, l’eterointegrazione non elimina le esigenze processuali di corretta attivazione del contraddittorio e di individuazione dell’atto lesivo, che la sentenza, sul piano dell’ammissibilità, pone come barriere imprescindibili.
Indicazioni operative
Dalla pronuncia emergono tre spunti:
(a) per l’adeguamento ex art. 26, la strategia processuale deve misurarsi con il consolidamento del riparto verso il giudice ordinario quando il meccanismo è vincolato
(b) per l’art. 29 d.l. 4/2022, la tutela richiede attenzione alla sequenza procedimentale (istanza, provvedimento) e alle preclusioni connesse alla lex specialis, pena l’inammissibilità, anche a fronte di principi (come l’eterointegrazione) astrattamente favorevoli.
Per i contratti con accesso FOI e la compatibilità con il decreto aiuti, pur a fronte della tendenza giurisprudenziale a non ammettere cumuli, vi sono argomenti per poterne sostenere al contrario l’applicazione. Sicché, almeno per il momento, la giurisprudenza sul punto può dirsi tutt’altro che consolidata.
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