Richiesta di chiarimenti inviata a un indirizzo pec errato. Esclusione legittima?

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni viene esclusa da una procedura di gara avente ad oggetto la “fornitura necessaria per la continuità operativa per la sala sistemi di produzione, in particolare l’acquisizione di una coppia di sistemi di storage nonché di una nuova infrastruttura di elaborazione dati nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per le forniture di prodotti e servizi per l’informativa e le telecomunicazioni”, per non aver riscontrato una richiesta di chiarimenti avanzata dalla SA.

Impugnato il provvedimento di esclusione innanzi al TAR, la ricorrente evidenzia che il mancato riscontro non è ad essa imputabile poiché la SA ha inviato la richiesta di chiarimenti in modo errato rispetto a quanto previsto dalla lex specialis.

In particolare, a dire della ricorrente, la SA, anziché inviare la richiesta di chiarimenti mediante caricamento sul Sistema nell’area comunicazioni, ha inviato la comunicazione a mezzo Pec a un indirizzo diverso da quello eletto dall’operatore nella gara in questione, tra l’altro esclusivamente alla mandataria e non anche alla mandante del costituendo RTI.

In ordine a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene che l’eccezione sia priva di rilievo dato che l’onere della comunicazione può ritenersi soddisfatto se assolto nei confronti della mandataria quale punto di riferimento del costituendo RTI.

Sulla modalità adottata nella comunicazione dalla SA, invece, il TAR condivide la tesi della società.

In dettaglio, la lex specialis prevede che l’operatore economico, con la presentazione della “Domanda di ammissione” elegga automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazione” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara. Inoltre, è fatto obbligo all’operatore economico di eleggere domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax e l’indirizzo che indica al momento della Registrazione.

Indi, nel caso di indisponibilità del sistema, la SA può inviare le comunicazioni inerenti la procedura a mezzo pec all’indirizzo indicato dall’operatore in sede di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso di specie, però la richiesta di chiarimenti (il cui mancato riscontro ha comportato l’esclusione della società) è stata inviata non tramite l’area comunicazioni del Sistema ma a mezzo PEC a un indirizzo diverso da quello espressamente eletto dall’operatore nella domanda sebbene risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC).

Ad avviso del Collegio, la richiesta di chiarimenti inviata nelle modalità descritte è illegittima giacché in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis che prevedeva l’obbligo dell’operatore economico di eleggere domicilio presso un indirizzo PEC al momento della presentazione della domanda.

Sulla legittimità dell’invio a pec risultante da pubblici elenchi sostenuta dall’Amministrazione, il TAR non condivide e afferma che, qualora la SA avesse inteso utilizzare ai fini delle comunicazioni esclusivamente l’indirizzo ufficiale risultante dai pubblici elenchi, non sarebbe stato neppure necessario richiederne l’esplicita dichiarazione da parte dell’operatore economico all’atto della presentazione della domanda, essendo a tal fine sufficiente specificare nel Capitolato che le eventuali comunicazioni a mezzo PEC sarebbero state effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi.

(TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 5/12/2019, n. 13915)