Tempestività e contenuto delle riserve: quando la forma può decidere il destino del contenzioso
Tempestività e contenuto delle riserve: quando la forma può decidere il destino del contenzioso
La recente sentenza del Tribunale di Pesaro n. 644/2025 offre uno spaccato significativo delle dinamiche ricorrenti nel contenzioso sugli appalti pubblici, mostrando come l’esito del giudizio dipenda spesso più dal rispetto delle regole formali che dal merito tecnico delle questioni.
Il caso affronta temi tipici del settore — tra cui la tempestività delle riserve, la gestione di varianti e lavori extracontrattuali — evidenziando come la corretta tenuta della contabilità e l’osservanza delle procedure di contestazione siano condizioni essenziali per far valere le proprie pretese.
I principi generali in materia di riserve: repetita iuvant
Prima di affrontare il merito delle singole riserve, il Tribunale ha ricordato che, in materia di appalti pubblici, tutte le pretese dell’appaltatore che comportino un aumento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante devono essere fatte valere mediante specifica riserva, da iscrivere nella forma e nei tempi imposti dalla legge.
La riserva ha infatti la funzione di consentire alla stazione appaltante di conoscere tempestivamente qualsiasi circostanza idonea ad aggravare il costo dell’opera, così da poter svolgere le verifiche del caso e valutare, in ogni momento, la convenienza a proseguire il rapporto (Cass. 24.1.2012, n. 8242; Cass. 22.3.2012, n. 4566; Cass. civ. 11188/2018).
Rientrano nell’obbligo di riserva non solo le contestazioni relative a quantità o qualità dei lavori eseguiti, ma anche tutte le pretese economiche connesse ai pregiudizi subiti dall’appaltatore: difficoltà derivanti da un andamento anomalo dell’appalto, carenze progettuali, condotte inadempienti della stazione appaltante, nonché richieste di natura risarcitoria (Cass. 7.7.2011, n. 15013).
La riserva deve poi essere iscritta nel primo atto contabile utile (registro di contabilità o altro documento equipollente) successivo all’insorgenza del fatto lesivo, anche quando l’onerosità non sia immediatamente quantificabile ma risulti già oggettivamente percepibile secondo buona fede e ordinaria diligenza (Cass. 23.5.2011, n. 11310; Cass. civ. 25.1.2022, n. 2112). Il solo quantum può essere determinato in un momento successivo.
L’onere permane anche quando il registro di contabilità non sia momentaneamente disponibile: in tal caso, la riserva deve essere formulata in un documento equivalente (verbale di sospensione, SAL, ordine di servizio) e poi reiterata non appena possibile nel registro (Cass. 13.9.2010, n. 19499).
Riserve per lavori extra-contrattuali
Uno dei temi affrontati dalla pronuncia afferisce alle riserve apposte dall’appaltatore in merito al pagamento di lavori di scavo e movimentazione terra, asseritamente richiesti verbalmente dal RUP in vista di un futuro affidamento di lavori complementari, poi non avvenuto.
Sebbene la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) avesse accertato l’effettiva esecuzione delle opere, il Tribunale ha respinto la domanda, poiché agli atti mancava un ordine scritto e un contratto specifico. Le testimonianze rese nel corso del giudizio, inoltre, erano risultate contraddittorie e, soprattutto, il Direttore dei Lavori aveva negato di aver mai dato un ordine in tal senso, precisando che non rientrava nei suoi poteri autorizzare lavori estranei all’appalto.
Il Tribunale ha ribadito che per i lavori aggiuntivi è necessario un nuovo contratto scritto e la relativa delibera di spesa, essendo irrilevante una mera autorizzazione verbale. Per opere che alterano radicalmente l’oggetto del contratto poi, la regola è un nuovo atto negoziale in forma scritta.
A tal fine, il giudice ha richiamato un recente principio espresso della Cassazione (ord. 22528/2024), secondo cui “lavori addizionali effettuati dall’appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che”:
-
- I lavori siano oggetto di tempestiva riserva;
- siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo;
- siano riconosciuti come tali anche dall’Amministrazione;
- rientrino nei limiti di spesa approvati.
Tali condizioni non risultavano soddisfatte nel caso di specie, sicché il tribunale ha ritenuto infondata la riserva.
Riserve in materia di varianti
Altro tema affrontato dal Tribunale è l’accettazione delle varianti senza riserva.
Nel corso del giudizio, l’appaltatrice aveva rivendicato maggiori oneri derivanti da una variante. Senonché il Tribunale ha respinto interamente la pretesa, giacché nel corso del giudizio era stato prodotto un accordo sottoscritto dalle parti, nel quale si stabiliva espressamente che le modifiche concordate non avrebbero comportato oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. La firma di tale verbale da parte dell’impresa “senza alcuna riserva” è stata interpretata come un’accettazione delle condizioni, precludendo ogni successiva contestazione economica.
A ciò si è aggiunta un’ulteriore carenza formale: l’omessa produzione in giudizio della documentazione di spesa a supporto della quantificazione, che ha impedito al giudice qualsiasi valutazione nel merito dell’importo richiesto.
La forma scritta e l’onere probatorio in materia di riserve
Diverse altre riserve sono state respinte, totalmente o in parte, per vizi legati all’onere della prova e alla corretta formulazione.
Ad esempio, alcune riserve con cui si lamentava una sottostima delle lavorazioni eseguite, è stata dichiarata infondata per “carenza documentale”, non avendo l’impresa fornito elementi sufficienti per una corretta attribuzione delle voci contestate.
Altre, ad esempio sono state rigettate poiché le voci erano “formulate in maniera lacunosa e carente, con importi espressi a forfait e privi di rimando ai computi di gara o al prezzario regionale.
Questi esempi pratici confermano che la riserva non è un mero formalismo. Per l’appaltatore, l’onere della riserva si estende a tutte le pretese dell’appaltatore, incluse quelle di natura risarcitoria per andamento anomalo dell’appalto. Per essere valida, però, la riserva deve rispettare un rigido iter formale che ne condiziona l’esame nel merito, secondo una precisa gerarchia: ammissibilità, tempestività e, solo infine, fondatezza. Deve essere iscritta sul primo documento contabile utile successivo al verificarsi del fatto lesivo e deve essere specifica, motivata e quantificata, a pena di inammissibilità.
L’eccezione di tardività delle riserve e la decadenza processuale della P.A.
A dimostrazione di come il rispetto delle regole formali sia un principio che vale per tutte le parti in causa, la sentenza offre un esempio emblematico in tema di eccezioni processuali.
Il Comune convenuto aveva eccepito la tardività e l’inammissibilità delle riserve iscritte dall’appaltatore.
Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato di non poter esaminare tale eccezione: l’ente si era costituito in giudizio tardivamente, oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza fissato dall’art. 166 c.p.c. (rito ante Cartabia). Il giudice ha chiarito che l’eccezione di decadenza dell’appaltatore dal diritto di formulare riserve è un’eccezione in senso stretto, nella disponibilità esclusiva della parte, e non può essere rilevata d’ufficio (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011; Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 281 del 10 gennaio 2017; Cassazione civile, sentenza n. 7776/2022). La costituzione tardiva ha quindi determinato la decadenza della stazione appaltante dalla facoltà di proporre tale difesa.
Analogamente, il Tribunale ha rilevato che il Comune non ha eccepito il superamento del limite del 20% dell’importo contrattuale per le riserve, previsto dall’art. 240-bis d.lgs. 163/2006. Anche in questo caso, trattandosi di un’eccezione in senso stretto, la mancata proposizione nei termini ha impedito al giudice di rilevarla d’ufficio.
La sentenza in parola conferma dunque come nel contenzioso degli appalti pubblici, la padronanza delle regole formali e procedurali non è un aspetto secondario, ma un fattore strategico che può determinare l’esito del giudizio, tanto per l’impresa quanto per l’amministrazione.
Trib. Pesaro, 27.11.2025, n. 644
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