Soccorso istruttorio, mancato rispetto del termine ed invio a pec errata

Il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, in ragione dell’esigenza di certezza e celerità dell’istruttoria che caratterizzano il sub-procedimento in questione nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti pubblici. Infatti, l’esclusione del concorrente deve essere disposta quale conseguenza della sola inosservanza del termine di regolarizzazione, a prescindere dall’effettivo e sostanziale possesso dei requisiti in questione, di cui si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione.

Tali principi ormai consolidati sono stati recentemente confermati dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che ha sottolineato che, appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, è escluso che il possesso sostanziale dei requisiti e l’anteriorità rispetto al termine dei documenti dimostrativi dello stesso possano valere a impedire l’esclusione del concorrente inadempiente. Il Consiglio di Stato ha precisato, inoltre, che, nel caso di mancato rispetto del termine assegnato in sede di soccorso istruttorio, nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione è richiesta alla Stazione appaltante.07

Inoltre, nella medesima pronuncia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la circostanza che l’indirizzo pec indicato dalla Stazione appaltante nella richiesta della documentazione fosse diverso da quello originariamente riportato dal bando di gara fosse irrilevante e inidonea a scusare il ritardo del concorrente, in quanto, comunque, il concorrente aveva (tempestivamente) trasmesso la documentazione a tutt’altri indirizzi di posta elettronica in nessun modo riconducibili alla Stazione appaltante o somiglianti a quelli di quest’ultima, ivi incluso quello indicato nel bando di gara.

Cons. Stato, Sez. V, 29/05/2019, n. 3592