Il soccorso istruttorio c.d. “processuale”: presupposti e limiti
Il soccorso istruttorio c.d. “processuale”: presupposti e limiti
Il soccorso istruttorio e la sua funzione
Con la sentenza n. 21670 del 2 dicembre 2025, la Seconda Sezione del TAR Lazio torna a pronunciarsi in materia di soccorso istruttorio processuale.
In via generale, il soccorso istruttorio è quello strumento che permette all’operatore economico di sanare la propria posizione relativamente a irregolarità o omissioni documentali riguardanti la domanda di partecipazione ad una gara pubblica. Tale strumento impone alla stazione appaltante di avviare una sorta di “dialogo” con l’operatore prima di escluderlo per carenze documentali.
Di norma, poi, il soccorso istruttorio si qualifica come “procedimentale”, poché attivato dalla stazione appaltante durante la gara. Esiste però anche un soccorso istruttorio di tipo “processuale”, nel caso in cui venga ammesso dal giudice amministrativo nel corso di giudizio sotto forma di allegazione probatoria.
Nella sentenza in commento, il giudice ha ribadito le circostanze che legittimano il soccorso istruttorio processuale.
La vicenda
La vicenda trae origine da una procedura di affidamento di servizi, la quale era stata aggiudicata ad un RTI costituito tra due diverse Società.
La seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo – tra le altre cose – che l’RTI avrebbe dovuto essere escluso in quanto una delle partecipanti al raggruppamento non aveva dimostrato il possesso di un requisito di gara posto a pena di esclusione. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe violato l’art. 68, comma 11, primo periodo, d.lgs. 36/2023, il quale disciplina il c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti speciali per i partecipanti ad un RTI.
Il TAR ha respinto il ricorso, impiegando nel caso di specie proprio l’istituto del c.d. soccorso istruttorio “processuale”.
Cosa ha sancito la sentenza sul soccorso istruttorio processuale
Nel rigettare le censure proposte, il giudice amministrativo ha richiamato la giurisprudenza consolidata in tema di soccorso istruttorio (es., Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2025 n. 1425), ribadendo che non sussiste una violazione del principio della par condicio se il processo sopperisce a ciò che avrebbe dovuto accertare l’amministrazione durante il procedimento. In pratica, secondo il TAR, “la giurisprudenza amministrativa ammette il c.d. “soccorso istruttorio processuale” “quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento””.
D’altra parte, sempre secondo il TAR, il soccorso istruttorio processuale ha un ambito applicativo ristretto: esso non può infatti trovare applicazione con riferimento ai requisiti di tipo premiale, ossia, quelli che contribuiscono all’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica.
Quest’ultimo passaggio è fondamentale. Dalla pronuncia del giudice, il soccorso istruttorio si conferma uno strumento di natura pro-concorrenziale che ha come obiettivo evitare esclusioni indebite dalla procedura di gara e garantire la massima apertura e partecipazione degli operatori economici. Le sue disposizioni devono pertanto essere sempre lette alla luce dei principi di buona fede e legalità, per giungere ad una aggiudicazione tempestiva dell’offerta.
A questo punto, specificare che l’obbligo gravante nei confronti della pubblica amministrazione sussiste unicamente in relazione a requisiti partecipativi posti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara esplicita ulteriormente lo scopo ultimo della misura, da non intendersi come una mera sanatoria a favore dell’operatore economico rispetto ad inadempienze documentali in fase di gara.
Il soccorso istruttorio dev’essere attivato ogniqualvolta sussistano cause che possano indebitamente portare all’esclusione di un concorrente, e solamente in quest’ultimi casi, la mancata o lacunosa attivazione di soccorso procedimentale può legittimare l’attivazione del soccorso processuale
TAR Lazio, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. 21670
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