Documenti utili ai fini della tempestiva iscrizione delle riserve: precisazioni del MIT
Documenti utili ai fini della tempestiva iscrizione delle riserve: precisazioni del MIT
Con il parere n.4241 del 21 aprile 2026 il servizio di supporto giuridico del MIT ha fornito un supporto interpretativo dell’art. 7, c. 2, dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, chiarendo la modalità di iscrizione delle riserve al fine del rispetto del requisito della tempestività.
Tale parere fa luce su un punto tradizionalmente oggetto di discussione che ha visto diminuire i capisaldi interpretativi con il depauperamento della normativa in tema di riserve avuto con l’evoluzione normativa dal Regolamento n.2027/2010 ad oggi.
Il caso
Veniva sottoposto al servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un quesito relativo all’iscrizione delle riserve sui documenti “utili” precedenti all’emissione della contabilità ed in particolare di chiarire se:
“1. Tra tali atti siano compresi i verbali predisposti durante l’esecuzione dei lavori, la nota con cui l’impresa trasmette il cronoprogramma, o la nota ad hoc con cui la ditta esplicita le riserve; 2. In assenza dell’iscrizione delle riserve su uno degli atti idonei precedenti il registro di contabilità, le riserve iscritte sul registro debbano considerarsi intempestive (qualora, ovviamente, la percezione del danno sia precedente il registro di contabilità).”
Risposta:
In primo luogo, il Ministero ha inteso precisare che l’art. 7 co 2, dell’allegato II.14 del Dlgs 36/2023 non elenca tassativamente gli “atti idonei” per l’iscrizione delle riserve. Tuttavia, sebbene il registro di contabilità ne sia la “sede naturale”, dal tenore letterale della citata disposizione può evincersi che ogni atto attestante un’interazione tra le parti nella fase esecutiva si può in potenza ritenere idoneo ad accogliere le argomentazioni /contestazioni dell’Appaltatore, purché:
- sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione della DL/SA;
- sia formale, ossia faccia parte del flusso procedimentale dell’appalto;
- sia idoneo a rendere edotta tempestivamente la stazione appaltante della contestazione.
Se letta secondo tale prospettiva, la locuzione “primo atto dell’appalto idoneo a riceverle” si appresta a ricomprendere svariati documenti temporalmente antecedenti alla firma del registro di contabilità, tra cui verbali di cantiere (consegna lavori totale o parziale, sospensione e ripresa, nuovi prezzi, etc.) e gli ordini di servizio, in tutte le circostanze in cui l’impresa intenda contestare disposizioni della Direzione lavori che generino un “onere immediato”.
Come i succitati, anche le note ad hoc o di trasmissione del cronoprogramma, non sostituiscono l’obbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali ma assolvono solo al requisito di “tempestiva informazione” previsto dal c.1 dell’art. 7 in menzione.
In relazione al secondo profilo oggetto di domanda, ossia quello della tempestività, il MIT precisa ulteriormente che debba farsi riferimento al momento della percezione del danno quale ideale punto di discrimine per l’individuazione della tempestività della riserva e ciò in ossequio al principio di legge per cui le riserve devono essere iscritte “a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio” (art.7 c.2 All.II.14 D.Lgs. 36/2023).
Ne consegue che, qualora la percezione del danno sia antecedente alla predisposizione del registro di contabilità, l’impresa, per non decadere dal suo diritto a far valere la riserva, deve iscriverla sul primo atto idoneo che entra nella sua disponibilità antecedentemente al Registro di contabilità, non ritenendosi sufficiente l’iscrizione solo su quest’ultimo una volta presentato per la firma.
Conclusioni
Il Ministero ribadisce nuovamente un principio ormai radicato in tema di iscrizione delle riserve ossia la valenza dei documenti ulteriori rispetto al Registro di contabilità con riferimento alla funzione essenziale delle riserve di “assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti” (art. 7 c.1 All.II.14 D.Lgs 36/2023).
In astratto ogni documento che stabilisca una interazione tra le parti e notizi la S.A. sugli stati dell’appalto è idoneo a ricevere la riserva dovendosi fare riferimento al primo documento noto che venga messo nella disponibilità dell’appaltatore per la sottoscrizione allorquando lo stesso è a conoscenza di una circostanza potenzialmente pregiudizievole.
Per non decadere dal diritto di iscrizione di riserva lo tesso pertanto non dovrà attendere la prima sottoposizione del registro di contabilità ma dovrà esplicare la riserva già in occasione della firma di tali documenti.
Parere MIT n. 4241 del 21 aprile 2026
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