Militari: il TAR annulla il provvedimento di trasferimento per difetto di motivazione.
Una recente pronuncia del TAR ha stabilito che il provvedimento di trasferimento del militare, anche quando riconducibile alla categoria degli ordini, richiede comunque una motivazione e, nell’ambito di questa, una ponderazione in concreto degli interessi incisi. Così si è pronunciato il TAR Lazio con sentenza del 26 giugno 2019 con la sentenza n. 8311 che ha disposto l’annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle capitanerie di Porto in ragione del riscontrato “deficit motivazionale”.
Nel caso di specie, un militare del Corpo delle Capitanerie di Porto era stato trasferito per esigenze di servizio dalla sede presso il Porto di Civitavecchia alla sede di Olbia con provvedimento d’autorità dell’Amministrazione.
Avverso tale provvedimento il militare aveva adito il TAR Lazio per richiederne l’annullamento. Questi infatti deduceva di essere genitore di una minore in affido condiviso con l’ex compagna ed affetta da disturbi emozionali, nonché di avere esigenza di assistere i propri genitori in precarie condizioni di salute. Il ricorrente lamentava quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 contestandone la carenza di motivazione.
Contrariamente, l’Amministrazione intimata aveva argomentato con le proprie difese che il provvedimento sarebbe fondato su oggettive ragioni di servizio insindacabili in giudizio. Deduceva inoltre l’Amministrazione che, trattandosi di un “ordine”, ancorché qualificabile come provvedimento amministrativo, non sarebbe soggetto ai principi e alle norme di cui alla legge 241/90.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di trasferimento.
Nel motivare la decisione, il TAR ha osservato in via preliminare che in linea di principio, non è revocabile in dubbio che la movimentazione del personale delle capitanerie e di porto sia soggetta principalmente alle esigenze di servizio ed alle valutazioni organizzative dei comandi militari competenti. Peraltro le esigenze personali dei militari soggetti al peculiare regime del relativo ordinamento sono recessive rispetto alle esigenze di servizio.
Tuttavia, il TAR ha rilevato che il trasferimento disposto con il provvedimento oggetto di gravame è scaturito in un contesto di esigenze personali e familiari del ricorrente ben evidenziate e di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque tener conto al fine di giungere ad un contemperamento delle proprie esigenze con quelle altrettanto rilevanti dell’istante.
In particolare, nel provvedimento oggetto del giudizio, le esigenze di servizio vengono individuate in termini generici e con formule di stile, apparendo così una giustificazione meramente formale della decisione di provvedere al trasferimento del ricorrente e risultando pertanto prive di alcuna considerazione di quanto dallo stesso rappresentato in ordine alle estreme difficoltà conseguenti al movimento disposto.
Disponendo l’annullamento della disposizione impugnata, il TAR ha quindi osservato che i provvedimenti di trasferimento, anche se riconducibili alla categoria degli ordini, richiedono comunque una motivazione e, nell’ambito di questa, una ponderazione in concreto degli interessi incisi dall’attività provvedimentale, nel contemperamento tra le specifiche esigenze personali e familiari dell’interessato con quelle di tutela del sereno svolgimento dell’attività dell’Amministrazione.
In mancanza di tali requisiti il provvedimento è pertanto illegittimo e come tale può esserne richiesto l’annullamento.