Riqualificazione e recupero delle strutture alberghiere

Il fatto: un’impresa, proprietaria di una residenza turistico-alberghiera, realizzata in zona di PRG a destinazione ricettiva, trasforma l’immobile in case per vacanze. Il Comune contesta l’abusivo mutamento di destinazione d’uso e la conseguente lottizzazione abusiva ex art. 44 DPR 380/01.

Per il Consiglio di Stato il provvedimento è legittimo: l’insediamento di case per vacanze è incompatibile con la destinazione ricettiva prevsita dal PRG. Infatti , tale attività è collocabile solo in zona residenziale.

Inoltre, simili limitazioni (superabili solo, ex ante, tramite variante urbanistica) non possono ritenersi illegittime e in contrasto con la tutela della proprietà privata di cui all’art. 42 della Costituzione.

A tal proposito, peraltro, la sentenza richiama anche l’art. 31 della l. n. 164/2014 (“Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri”): che, nel consentire espressamente la trasformazione degli alberghi in c.d. condhotel, prevede, comunque, che il passaggio alla destinazione residenziale impone la previa rimozione del vincolo di destinazione ricettiva.

(Cons. St., Sez. IV, 19/04/2017, n. 1827)