Parcheggi ed esenzione dal contributo di costruzione: in Lombardia il regime di favore si estende anche agli “spazi di manovra”

In Lombardia, la L.R. n. 12/2005 prevede che “i parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito”(art. 69).

Si tratta di una previsione di notevole favore, anche rispetto alla normativa statale sui parcheggi, considerato che la legge Tognoli (n. 122/1989) all’art. 9 prevede la gratuità del titolo abilitativo solo per i posti auto pertinenziali.

In relazione alla normativa regionale appena segnalata, il TAR Lombardia ha affrontato una particolare questione: gli “spazi di manovra” funzionali ai parcheggi beneficiano del medesimo regime di gratuità o no?

La questione, apparentemente marginale, nel caso di specie assumeva una rilevanza economica non indifferente: tali aree, infatti, inserendosi in un intervento edilizio (alcune palazzine) di rilevanti dimensioni, ammontava ad oltre 1.000 mq. con un costo preteso dal Comune di oltre 100.000 euro.

Secondo il Comune, infatti, solo le superfici destinate ad area di sosta potevano beneficiare del regime di gratuità, ma non gli spazi funzionali alle medesime.

Il TAR Lombardia-Brescia, invece, con la sentenza 24.10.2017, n. 1274, ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione del Comune.

In particolare,  il Giudice Amministrativo lombardo, valorizzando la logica complessivamente di favore che la L.R. 12/2005 riserva ai parcheggi, è pervenuto alla conclusione per cui non è possibile, né legittimo, distinguere, ai fini dell’esenzione del contributo di costruzione, le superfici di sosta dalle aree a queste funzionali.

Ciò con l’unica precisazione che, ovviamente, trattandosi di norme di favore queste non possono essere oggetto di “abusi”, sicché occorrerà svolgere, caso per caso, una verifica di proporzionalità tra superfici “a parcheggio” ed aree a queste funzionali.

Nello specifico, “poiché i corselli e gli altri spazi di manovra, (…) sono funzionali e proporzionati alla distribuzione dei veicoli tra le varie autorimesse, tutta la relativa superficie (1.044,83 mq) deve essere qualificata come accessoria ai parcheggi, con la conseguente esclusione dalla base di calcolo del contributo di costruzione”, senza che a tale conclusione osti la circostanza del possibile uso promiscuo di tali aree (precisa il TAR, infatti che, la circostanza che neelle vicinanze delle autorimesse vi siano altri locali  – cantine, ripostigli, depositi, magazzini, centrali termiche – è del tutto ininfluente.