Subappalto non autorizzato: niente pagamento opere eseguite dal subappaltatore.
Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Bari concerneva la richiesta di pagamento avanzata da un subappaltatore all’impresa appaltatrice per aver eseguito delle opere in un appalto pubblico.
Tuttavia, l’Amministrazione era a conoscenza del subappalto tanto da tenere conto nei relativi pagamenti pregressi all’appaltatore delle opere eseguite dal subappaltatore.
Sennonchè mancava l’autorizzazione scritta da parte della P.A. al subappalto.
Il Tribunale, con la sentenza in calce, ha dichiarato nullo il contratto di subappalto ai sensi dell’art. 1418 c.c. poiché privo di autorizzazione e dunque per violazione di norma imperativa ossia dell’art. 21 L. 646/1982 cosi motivando:
“L’eccezione di nullità del contratto di subappalto di cui è causa per difetto dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante, è fondata e meritevole di accoglimento in quanto posto vieta all’appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l’esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l’autorizzazione della “autorità competente”. In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, in quanto, come già detto, contrastante con norma imperativa, è nullo ai sensi dell’art. 141.8 cod, civ. secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II Sent. 15.01.2014 n. 713; 18.02.2008, n. 3950 (rv. 601840) 18.11.1997, n. 11450; Cass. civ. Sez. I, Sent. 16.04,2015 n. 7752) seguita anche da questo Tribunale (cfr sentenza 30 marzo 2011 n. 1135). Nè la circostanza che sia stata data esecuzione ad un contratto nullo equivale o comunque può far ritenere che l’autorizzazione sia stata concessa. L’autorizzazione, infatti, quale tipico atto amministrativo, andava emessa in forma scritta previa informativa all’Amministrazione e verifica dei presupposti di legge non essendo consentita la sua sostituzione da comportamenti concludenti quali l’aver dato esecuzione al negozio tenendo conto del subappalto nei relativi pagamenti”.
Indi, il subappaltatore ha eseguito le opere e non ha ricevuto il relativo corrispettivo sebbene l’appaltatore avesse ricevuto il pagamento dalla P.A.
Tribunale Bari, sez. IV, 02/03/2017, n. 1124