Obbligo di indicare costi della manodopera e oneri di sicurezza nelle gare per la concessione di beni demaniali

Il TAR affronta nuovamente il tema della sussistenza, o meno, in una gara per l’affidamento di una concessione di un bene demaniale (uno stabilimento balneare di proprietà comunale), dell’obbligo di indicare costi della manodopera e oneri di sicurezza.

Nel caso in esame, la ricorrente impugna l’aggiudicazione evidenziando che la prima graduata non avrebbe indicato i suddetti costi in violazione dell’art. 95 del Codice.

Ad avviso del Collegio, nelle procedure aventi ad oggetto la concessione di un bene demaniale a uso balneare i partecipanti non sono tenuti a indicare tali voci e ciò in quanto, in base all’art. 4 del Codice, per l’affidamento di tali contratti non occorre il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 50/2016, essendo sufficiente il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.

Inoltre, continua il TAR, nessuna previsione della lex specialis ha stabilito l’onere di indicazione nelle offerte dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza né, tantomeno, ha correlato alla mancanza di detta specifica indicazione una ipotesi di esclusione, con conseguente inconfigurabilità dell’automatismo espulsivo preteso dalla ricorrente.

Merita di essere segnalato infine un ulteriore passaggio della decisione.

Secondo il TAR “Per le concessioni di beni pubblici demaniali, infatti, non trova applicazione la puntuale disciplina dettata dal d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. per le concessioni di servizi e lavori pubblici, con la conseguenza che deve escludersi l’operatività delle previsioni recate dall’art. 95 del d. lgs. sopra indicato, con l’ulteriore specificazione che anche la disciplina di cui agli artt. 164 ss. del d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. è destinata a trovare applicazione subordinatamente alla sussistenza di specifici presupposti e nei limiti della compatibilità (art. 164, comma 2).”

Tale passaggio, come già segnalato qui, risulta essere ancora oggi quello meno approfondito e più problematico giacché tra le norme richiamate per il tramite del rinvio ex art. 164 del Codice vi è anche l’art. 95 e, quindi, il suo comma 10, concernente, appunto costi della manodopera e oneri di sicurezza.

Staremo a vedere se in futuro si tornerà sul punto con maggiore chiarezza

(TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 14/09/2018, n. 9344)