Eterogeneità dei servizi. Legittimo il ricorso all’affidamento diretto?
Oggetto del contenzioso in commento è una procedura di gara indetta ex art. 36 comma 2 lett. a), con la quale la P.A. intendeva selezionare un operatore economico che svolgesse servizi per un ammontare inferiore ad € 40.000.
La medesima P.A. precisava che il ricorso alla suddetta procedura semplificata era necessario per garantire la celerità di un servizio volto alla tutela dell’igiene pubblica, e che il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dal MEPA avrebbero reso gravosa la comparazione dei prezzi alla luce della eterogeneità dei servizi richiesti.
Sicché, la richiesta di offerta avanzata dalla S.A., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, era fatta pervenire a 4 imprese, delle quali soltanto due presentavano offerta.
A seguito dell’aggiudicazione, una impresa terza, non invitata a partecipare, ricorreva avverso detto provvedimento, censurandoil mancato invito a partecipare, pur essendo operatore con esperienza nel settore, nonché la mancata indizione di regolare gara, in ossequio ai principi di favorpartecipationis, trasparenza, libera concorrenza ed economicità.
Il TAR adito rigetta però il ricorso, sulla base dei seguenti principi:
- l’art 36 comma 2 lett. a) prevede la possibilità per le Amministrazioni di procedere, nel caso di appalti di importo inferiore ad € 40.000, ad affidamento diretto senza la comparazione di due o più offerte;
2. non v’è anomalia di affidare servizi eterogenei tra loro mediante un unico appalto, in quanto l’affidamento integrato di servizi riguarda una categoria aperta di servizi (c.d. multiservice) che possono, per economicità, essere affidati in blocco;
3. non v’è alcuna violazione nel mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip e MEPA, proprio in ragione della eterogeneità dei servizi richiesti.
In definitiva, il Collegio evidenzia che “l’affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Se così è, appare logico pensare che i principi in parola disciplinino l’affidamento e l’esecuzione in termini generali sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell’acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo.”