Affidamenti diretti: il prezzo più basso è sempre il più conveniente?
Una SA affida in via diretta un appalto di valore inferiore a 40.000 € concernente lavori di fornitura e installazione di una caldaia a servizio di una scuola. Un operatore economico, avendo ricevuto un invito dalla parte della SA aveva a tal fine depositato un preventivo.
Scoprendo in un successivo momento di non essere destinatario dell’affidamento e ritenendo lo stesso illegittimo, l’impresa ricorre al TAR lamentando che:
– il prezzo offerto dall’aggiudicatario era inferiore a quello presentato dalla stessa con preventivo;
– il frequente affidamento dei lavori straordinari allo stesso operatore economico era contrario al criterio della rotazione degli affidamenti diretti per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 €.
I giudici rilevano che:
- il comune non aveva avviato alcuna procedura negoziata, ma aveva inviato all’impresa una mera richiesta esplorativa di preventivo (come si desume anche dalla mancanza della pubblicazione da parte della SA dell’avviso dell’indizione di una procedura negoziata né di provvedimenti antecedenti alla determinazione con cui si procedeva all’affidamento in via diretta);
- l’affidamento non era affetto da illegittimità poiché l’offerta della affidataria era da ritenersi migliore.
Infatti questa, per far fronte ad un intervento urgente richiesto dalla SA, aveva apposto una caldaia provvisoria offrendo in seguito la caldaia definitiva senza l’addebito del costo pattuito per il macchinario temporaneo. Quindi, seppur la caldaia definitiva era di fatto offerta ad un prezzo minore dalla ricorrente, il costo complessivo degli interventi rendevano migliore l’offerta della controinteressata.
Il ricorso, dunque, veniva rigettato.