Si può rimettere all’affidatario l’individuazione di “partner commerciali” che svolgano parte del servizio?
Un bando di gara che rimette l’individuazione dei soggetti che devono concretamente svolgere la parte maggioritaria dal punto di vista economico dell’attività all’affidatario vìola i principi del Codice dei contratti pubblici e addirittura la stessa regola del necessario ricorso ad una gara.
È ciò che ha stabilito il TAR Lazio, annullando la gara indetta da Roma Capitale per l’affidamento del servizio di gestione e di organizzazione mediante una piattaforma aggregatrice web per la rimozione di veicoli. Nella procedura in questione, sostanzialmente, il soggetto affidatario, da individuare con la gara de qua, era quello che avrebbe dovuto gestire il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli attraverso una piattaforma web, mentre le ditte che avrebbero dovuto concretamente operare per porre in essere la rimozione, la custodia e la restituzione dei veicoli erano soggetti esterni, non individuati con la gara e qualificati come “partners commerciali” dell’affidatario. I soggetti in questione non sarebbero stati individuati neppure con successiva gara, ma scelti direttamente dall’affidatario del servizio attribuito. Tale assetto è stato ritenuto illegittimo dal TAR, in quanto appunto in violazione della regola dell’affidamento mediante gara delle commesse pubbliche.
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 29/10/2018, n. 10430