La palese sottostima del costo della manodopera: esclusione.

La S.A. procedeva all’indizione di una procedura negoziata ex art. 36 Codice avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto per la fornitura di reagenti per gli impianti di potabilizzazione degli acquedotti da essa gestiti, con metodo di aggiudicazione del minor prezzo.

La società seconda classificata impugna innanzi al TAR il provvedimento di aggiudicazione, lamentandone l’illegittimità per violazione degli artt. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) Codice, nonché il mancato rispetto dei minimi salariali retributivi.

In particolare, la ricorrente evidenzia che:

– la disciplina di gara imponeva ai partecipanti, a pena di esclusione e senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio, l’indicazione in offerta del costo della manodopera per l’esecuzione dell’appalto che consiste nella fornitura, nel trasporto e nel travaso presso gli impianti di potabilizzazione gestiti dalla S.A. di quattro diversi tipi di reagenti, nonché nel conferimento dell’eventuale materiale di risulta presso impianti e/o discariche autorizzate;

– in ragione della propria pregressa esperienza, essa indicava, quale costo della manodopera, l’ammontare di € 82.000 mentre l’aggiudicataria indicava una somma pari ad € 3.500, indicazione effettuata, a parere della ricorrente, a fronte di una palese sottostima del costo della manodopera;

– in conseguenza di tale sottostima la S.A. avrebbe dovuto dichiarare come anomala l’offerta dell’aggiudicataria, escludendola ex art. 95 c. 10 Codice.

Il Collegio accoglie la doglianza avanzata, affermando che l’art. 95 c. 10 Codice prescrive l’obbligo per il concorrente di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto, ai fini della verifica da parte della S.A. del rispetto dei minimi salariali.

I costi della manodopera costituiscono, dunque, elemento essenziale dell’offerta, in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori, sicché la mancata quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l’offerta, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Il Collegio conclude pertanto ritenendo che “L’indicazione di una parte soltanto dei costi della manodopera concretizza pertanto una violazione dell’obbligo, al pari della omissione totale del dato. Orbene, la mancata indicazione del costo della manodopera, concretizzando la violazione di un adempimento doveroso, determina l’esclusione dalla gara, anche ove la sanzione espulsiva non sia espressamente prevista dalla lex specialis di gara”.

(TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 6/11/2018, n. 2515)