Difetto parziale di sottoscrizione: sì al soccorso istruttorio!
Con sentenza del 22 gennaio, il Tar Sardegna ha ritenuto che il difetto parziale di sottoscrizione possa essere sanato mediante soccorso istruttorio e, quindi, non costituisce causa di immediata esclusione del concorrente interessato.
Nel caso affrontato, il ricorrente, secondo classificato, impugna il provvedimento di aggiudicazione, ritenendo che l’impresa aggiudicataria dovesse essere esclusa dalla gara per avere presentato l’offerta tecnica e quella economica recanti la sottoscrizione di uno solo dei propri due amministratori.
Una siffatta carenza doveva determinare l’esclusione immediata del concorrente perché relativa ad un elemento dell’offerta non meramente formale ma essenziale e non sanabile mediante il soccorso istruttorio, che trova un ostacolo insuperabile nell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, ribadito peraltro dallo stesso disciplinare di gara.
Per il giudice amministrativo, invece, la fattispecie in esame non integra nessuna delle ipotesi in cui il soccorso istruttorio è vietato dalla legge, in particolare né quella dei “vizi dell’offerta”, essendo la stessa compiutamente formulata e sottoscritta da uno degli amministratori della società, il che è sufficiente a comprovarne la riconducibilità a quest’ultima, ma nemmeno l’ipotesi di vizi inficianti “l’individuazione del soggetto responsabile”, per la stessa ragione.
L’offerta recante la sottoscrizione di uno solo degli amministratori deve essere correttamente inquadrata non tra le ipotesi di omessa sottoscrizione in senso proprio, ma nella meno grave fattispecie di “non corretta spendita del potere rappresentativo”, che opera sul piano della efficacia e non su quello della validità.
Ne consegue che si è in presenza di mera incompletezza della sottoscrizione, la quale non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa, inducendo a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a determinare l’immediata ed automatica esclusione dalla procedura selettiva.