Difformità da specifiche tecniche: offerta non idonea.
L’unica concorrente per il lotto riguardante “Combat T-Shirt”, della proceduta aperta indetta dal Ministero della Difesa per la conclusione di sette accordi quadro con un unico operatore economico per fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento e di attendamento, lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui l’offerta tecnica “non è stata ritenuta idonea” per difformità dalle specifiche tecniche.
Rammenta il Collegio:
a) ai sensi del disciplinare, l’offerta doveva essere composta dall’offerta tecnica espressamente costituita da una “parte documentale” e dalla “campionatura di gara”, con previsione – in relazione a ciascuna di esse – di specifiche modalità di presentazione;
b) secondo il disciplinare, la parte documentale era composta da (i) “relazione di offerta tecnica”, (ii) dichiarazione di “piena conformità alle Specifiche tecniche”, pena l’esclusione dalla procedura di gara, (iii) “Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici” e, ancora, da (iv) una “Dichiarazione di corrispondenza”, mentre per “l’offerta tecnica (parte campionatura di gara)” si prevedeva che i manufatti costituenti la stessa “saranno soggetti ad un preventivo giudizio di conformità organolettica da parte della commissione giudicatrice rispetto alle Specifiche Tecniche ed al Campione ufficiale di riferimento”;
c) l’allegato n. 5 al disciplinare di gara, riportante “Criteri di valutazione Offerta Tecnica”, imponeva, poi, l’obbligo di presentare, a pena di esclusione, un’offerta tecnica composta da (i) campionatura dei manufatti finiti e della materie prime/semilavorati/accessori, (ii) “dichiarazione di corrispondenza”, (iii) documenti attestanti la piena conformità delle caratteristiche tecniche alle S.T. di riferimento.
Secondo il TAR sussistono validi motivi per affermare che le specifiche tecniche e il campione ufficiale previsti nel disciplinare di gara non costituivano un semplice modello di riferimento, bensì rappresentavano il prodotto “minimo” richiesto dalla stazione appaltante, in nessun modo derogabile, pena l’inidoneità tecnica dell’offerta dell’operatore economico per mancata osservanza della caratteristiche minime indefettibili richieste e, dunque, l’esclusione del concorrente.
Quanto sopra trova riscontro proprio nelle previsioni del disciplinare di gara le quali si palesano chiare ed inequivoche nel configurare non solo le specifiche tecniche ma anche la “campionatura” come un modello di riferimento, il cui rispetto era espressamente imposto ai fini della stessa ammissione dell’offerta tecnica del concorrente.
A causa dell’accertamento della carenza dei requisiti minimi prescritti per l’offerta tecnica e, quindi, della sostanziale inadeguatezza di quest’ultima, l’esclusione della ricorrente si presenta come “atto dovuto” e, anzi, espressamente imposto dalla lex specialis di gara, indispensabile per l’Amministrazione per esprimere il proprio dissenso ad un prodotto non rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste; a carenze di tale genere, atte a rivelare l’inadeguatezza dell’offerta tecnica formulata non è possibile ovviare con il rimedio del c.d. soccorso istruttorio.
(TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 7/02/2019, n. 1554)