Ritardo del collaudo: appaltatore ha diritto alle rate di saldo?

La vicenda ha origine da un contratto del 1996 con il quale il Comune aveva affidato l’appalto dei lavori di rimboschimento, ove era previsto che l’impresa avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione delle opere fino al collaudo la cui visita avrebbe dovuto aver luogo non oltre il quinto mese dall’ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori aveva ritenuto, contrariamente alle norme del bando, che il Comune avrebbe pagato il corrispettivo solo a seguito dell’accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte dell’Ispettorato delle foreste.

L’appaltatore così agiva in giudizio lamentando di aver percepito solo un acconto e di essere creditore di una restante somma il cui pagamento era stato rifiutato dal Comune in quanto a seguito delle operazioni di verifica, l’Ispettorato aveva comunicato la non collaudabilità delle opere per un’elevata percentuale di piante non attecchite, con invito al reimpianto.

In primo grado, la domanda dell’impresa veniva rigettata poiché, ad avviso del Tribunale, pur in assenza di visita di collaudo formale, l’appaltatore era stato inadempiente, e così era da accogliersi l’eccezione ex art. 1460 c.c. proposta dal Comune.

Sentenza che veniva riformata in appello con condanna del Comune di Apricena al pagamento della somma richiesta dall’impresa. In particolare, secondo la Corte, era da ritenere inesistente, non provata e non opponibile all’appaltatore la verifica dell’Ispettorato delle foreste, di cui peraltro non era stato redatto verbale, verifica che non conteneva alcun collaudo ma solo un rinvio dello stesso collaudo alla stagione successiva; ne discendeva, pertanto, il rigetto dell’eccezione d’inadempimento del Comune. La Corte ha inoltre affermato che il decorso del termine previsto per l’ultimazione dei lavori fondava il diritto dell’imprenditore al pagamento del saldo.

Il Comune ricorre in Cassazione poiché i giudici di appello:

– avevano escluso che l’ente appaltante potesse eccepire l’inadempimento dell’impresa appaltatrice in mancanza del collaudo, senza applicare la regola generale secondo cui, allegato l’inadempimento, grava sul debitore dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione;

– affermato che, anche in assenza del collaudo, l’appaltatore aveva diritto di chiedere giudizialmente le rate di saldo, esigibili all’inutile decorso del termine per la collaudazione.

La Suprema Corte, nel condividere il giudzio della Corte di Appello, ribadisce che, in tema di collaudo delle opere pubbliche, la norma che prevede i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l’inerzia dell’ente committente, quest’ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che:

  • l’appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l’Amministrazione e che
  • dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito.

L’appaltatore dunque ben poteva richiedere il pagamento delle rate di saldo anche in mancanza del collaudo, una volta decorsi i termini di legge.

(Cass. civ., Sez. I, 29/01/2019, n. 2477)