Linee guida ANAC sugli affidamenti di servizi sociali: arriva il parere del Consiglio di Stato
La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso il proprio parere sullo schema di Linee guida recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali dell’ANAC, posto in consultazione a maggio del 2019.
Il parere risulta particolarmente significativo nel contesto del dibattito che si è prodotto negli ultimi anni circa il rapporto fra il Codice dei contratti pubblici e il Codice del Terzo settore con riferimento agli affidamenti di servizi sociali.
Il Consiglio di Stato, innanzitutto, ha precisato che l’intervento delle linee guida non vincolanti dell’ANAC – che, per quanto non vincolanti sono particolarmente autorevoli e richiedono una motivazione da parte delle amministrazioni che decidano di discostarsene – sono ammissibili solo con riferimento alle disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o la loro esecuzione. Al di fuori di tale perimetro deve essere escluso il potere dell’ANAC di adottare linee guida, anche di tipo non vincolante.
Partendo da tale assunto, la Sezione ha chiesto all’ANAC di rivedere la bozza di linee guida con riferimento alle norme e agli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore, in quanto tali istituti “non possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida non vincolanti”.
Il parere in questione, pertanto, risulta significativo in primo luogo perché a questo punto le linee guida in questione non potranno essere adottate nella formulazione sottoposta a consultazione (e dovranno comunque attendere l’adozione del regolamento unico, cui lo stesso parere rinvia). Potrebbero insomma non essere mai adottate.
Ma la rilevanza del parere non è solo di carattere formale. La Sezione consultiva per gli atti normativi, infatti, sembra attestarsi su una posizione opposta a quella del parere n. 2052/2018 dello stesso Consiglio di Stato, che tanto scompiglio ha generato nel mondo del Terzo settore, mettendo in dubbio la legittimità di istituti esterni al Codice dei contratti pubblici ma molto diffusi, come la coprogettazione.
Affermando che gli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore non rientrano nel campo di operatività delle linee guida ANAC, infatti, il parere ne sottolinea di fatto l’estraneità alla disciplina dei contratti pubblici e, pertanto, l’autonomia dalla stessa.
Si aprono insomma nuovi spiragli per una ricostruzione che riconosca la peculiarità di tali istituti, prima fra tutti proprio la coprogettazione.