Ricalcolo pensioni militari: altra conferma in Appello sul ricalcolo (art. 54)!
Nuova conferma sul ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 54 DPR n. 1092/1973.
La Corte dei Conti, III Sez. Giurisdizionale Appello, dà torto all’INPS affermando tra le altre cose che “dalla stessa lettera della norma si evince
a) che la frase “anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni” (art. 54, comma 1, dpr n. 1092/73) esprime una condizione di fatto che consiste nella cessazione del servizio con una anzianità compresa tra i 15 (minimo per la pensione) e i 20 anni di servizio (al momento della cessazione del servizio medesima),
b) che a tale condizione consegue l’applicazione della aliquota fissa del 44%,
c) che nel sistema dell’art. 54 l’aliquota del 44% risulta essere quella minima, prevista in misura fissa per la valutazione della anzianità di servizio inferiore ai 20 anni, e applicabile invece con le maggiorazioni di cui al comma 2, in ragione di ogni anno successivo al ventesimo, per chi è cessato con una anzianità superiore”.
La sentenza in commento va a consolidare senza dubbio l’orientamento che ha già avvalorato una interpretazione dell’art. 54 DPR n. 1092/1973 che noi di Legal Team proponiamo da anni con i nostri ricorsi.
E’ dunque arrivato il momento per tutti i militari che hanno subito una lesione del proprio diritti alla corretta determinazione della propria pensione a richiedere il ricalcolo della stessa e la restituzione dei soldi dovuti per gli anni trascorsi!
(Corte dei Conti, Sez. Giur. III Appello, 22/11/2019, n. 228)