Decreto Cura Italia: tutte le novità in materia di appalti e contratti pubblici.

decreto cura italia novità appalti e contratti pubbliciIl Decreto “cura Italia” è stato pubblicato ed è già in vigore (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020) e interviene anche i materia di appalti e contratti pubblici.

Vediamo in questo articolo le previsioni di maggior interesse per ciò che attiene agli appalti e contratti pubblici.

Art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)
Il Decreto cura Italia stanzia somme, tra le altre cose, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza, per il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate etc..

Fino al 31 dicembre 2020, i contratti pubblici di forniture, lavori e servizi relativi agli interventi suddetti possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)

Il Decreto cura Italia, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sino al 31 dicembre 2020, di acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa».

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)
Il Decreto cura Italia, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, autorizza la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati.

Fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’art. 163 del Codice dei contratti pubblici, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
Il Decreto cura Italia modifica l’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici: L’erogazione dell’anticipazione del prezzo è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
Il Decreto cura Italia interviene anche sulle donazioni dei privati. Sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (si intendono tali anche i termini di presentazione delle domande/offerte). La sospensione non si applica agli emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo.

Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)
Sono destinate risorse atte a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme nonché per la necessaria connettività di rete, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Le istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui sopra, anche in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.