La revisione dei prezzi negli appalti privati per lavori edilizi
In relazione agli appalti privati per lavori edilizi, il Codice Civile prevede espressamente che, qualora nell’esecuzione del contratto, si siano verificate circostanze imprevedibili che abbiano determinato un incremento dei costi o reso più difficoltosa l’opera, l’appaltatore o il committente possono richiedere la revisione dei prezzi o addirittura un equo compenso.
Si tratta di una norma di rilevante attualità, atteso che i provvedimenti adottati a livello Governativo per il contenimento dell’epidemia di CoronaVirus, ivi compresa la sospensione dei lavori, andranno sicuramente ad incidere sui costi e sulle modalità di esecuzione degli appalti privati per lavori edilizi, in misura tale da poter rendere necessaria e legittima la revisione dei prezzi.
In via generale, l’art. 1664 c.c. co. 1, consente di ottenere la revisione dei prezzi degli appalti privati qualora, “per effetto di circostanza imprevedibili” si siano verificati aumenti o diminuzione del costo dei “materiali” o della “mano d’opera”, che hanno determinato un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione può essere richiesta limitatemene alla differenza che eccede il decimo.
Tale norma recepisce i noti principi generali riguardanti i casi di forza maggiore e i loro effetti sui contratti e sulle relative obbligazioni, volti a vedere ripristinata una situazione di equilibrio nei rapporti fra le parti, compromessa da fatti imprevisti e imprevedibili.
L’ambito di applicazione di tale disposizione è assolutamente chiaro e può essere di utilità nella situazione attuale: è infatti evidente come l’epidemia di CoronaVirus e le successive misure di contenimento costituiscano “circostanze imprevedibili”, così come è altrettanto evidente che esse andranno a determinare un incremento del prezzo complessivo degli appalti. Rimane pertanto da accertare se tale circostanze incidano nella misura del decimo del prezzo complessivo, richiesto dalla norma per poter legittimare la revisione dei prezzi.
Il secondo comma dell’art. 1664 c.c. riguarda invece le difficoltà di esecuzione degli appalti che possano essere emerse nel corso dei lavori per “cause geologiche, idriche e simili”: in questo caso l’appaltatore ha diritto ad “un equo compenso”.
Tale previsione, stante il suo carattere speciale, appare inapplicabile ai fatti di attualità, ove le difficoltà nell’esecuzione degli appalti privati per lavori edilizi trova ragione nei provvedimenti speciali adottati a livello governativo: infatti, l’art. 1664 comma 2 c.c. non può trovare applicazione nelle diverse ipotesi in cui le difficoltà nell’esecuzione dei lavori “si verifichino per fatto del terzo o per factum principis” (Cass. Civ. sez. I, 16.1.1986, n.227)
Deve aggiungersi che la disciplina speciale di cui all’art. 1664 c.c. non esclude l’applicazione di quella generale del 1467 c.c che, per l’appunto, riguarda l’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive: tale norma dispone chiaramente che, quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve eseguirla può domandare la risoluzione del contratto. L’altra parte può evitare la risoluzione, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Tale norma ha sicuramente una portata più ampia dell’art. 1664 c.c., che invece riveste carattere speciale: in tal senso l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione determina, la risoluzione del contratto laddove vi sia, da un lato, lo squilibrio tra le prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto, e dall’altro la riconducibilità dell’eccessiva onerosità ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientrabili nella normale alea contrattuale.
Il carattere della straordinarietà è valutato in modo oggettivo, dovendosi qualificare in base alla frequenza dell’evento, alle dimensioni ed all’intensità, mentre il carattere dell’imprevedibilità ha natura soggettiva facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
Gli istituti ex art. 1664 e 1467 c.c. potranno sicuramente di grande utilità nella situazione attuale. Il ricorso agli stessi non potrà tuttavia avvenire in modo arbitrario: sarà necessario che le parti si confrontino e si rapportino nel rispetto dei principi di buona fede, rappresentando formalmente l’effettivo incremento inatteso dei costi per fatti sopravvenuti, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi e l’interesse a procedere in tal senso. Il tutto, senza adottare misure arbitrarie in “autotutela”, per non rischiare di porre in essere comportamenti illegittimi tali di compromettere i diritti riconosciuti dagli artt. 1664 e 1467 c.c..