Le call “Innova per l’Italia” per tecnologie innovative per il contrasto al Coronavirus
“Innova per l’Italia” è un’iniziativa congiunta del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministro per lo Sviluppo Economico e il Ministro per l’Università e la Ricerca, insieme ad Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) e con il supporto tecnico di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Sul portale istituzionale, l’iniziativa viene descritta come un programma che invita aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti a “fornire un contributo” nei settori dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale.
Nell’ambito dell’iniziativa, al momento, sono state lanciate tre “call for action” e due “fast call”.
Le prime riguardano:
- il reperimento, l’innovazione o la riconversione industriale delle proprie tecnologie e processi, per accrescere la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e di respiratori per il trattamento delle sindromi respiratorie;
- il reperimento di kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19, quali tamponi ed altri strumenti per la diagnosi facilitata e veloce;
- la disponibilità di tecnologie e strumenti per il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Covid-19, quali ad esempio tecniche e algoritmi di analisi e intelligenza artificiale, robot e droni.
Le call for action si rivolgono tanto a chi dispone già delle tecnologie richieste, quanto a chi possa adattare in brevissimo tempo la propria produzione. I proponenti, comunque, devono essere aziende (startup, PMI, grandi imprese), enti e centri di ricerca, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni o istituti, con l’esclusione di singole persone o professionisti.
Si richiede che le proposte siano concrete e realizzabili in tempi compatibili con l’emergenza, “pur senza alcun impegno od obbligo”, che il proponente sia in grado di mettere a disposizione una componente significativa in termini di capacità produttiva in tempi brevi e che la descrizione dell’intervento non sia “redatta in tono promozionale”.
Le “fast call” lanciate finora, invece, avevano una scadenza a tre giorni e si rivolgevano solo a chi aveva già realizzato le soluzioni tecnologiche richieste: in particolare, app e soluzioni tecniche di teleassistenza per pazienti domestici (app, siti web e chatbot) e tecnologie e soluzioni per il tracciamento continuo, l’alerting e il controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio delle persone.
La natura delle call in questione non è del tutto chiara e la terminologia adoperata è – si presume volutamente – generica: si parla, infatti, di “proporre soluzioni innovative” e “aderire all’iniziativa”. L’unica fonte disponibile sono i siti istituzionali dei Ministeri e le Agenzie promotori e l’apposito portale gestito da Agid, dove non viene richiamata alcuna norma di legge che disciplini l’iniziativa.
In effetti, l’iniziativa non pare riconducibile né alle speciali procedure di acquisto di cui, ad esempio, all’art. 34, d.l. n. 9/2020, né agli incentivi di cui all’art. 5, d.l. n. 18/2020, gestiti da Invitalia su un autonomo portale.
Sembrerebbe, al momento, che le call non costituiscano vere e proprie procedure di acquisto, anche se l’utilizzo del termine “reperimento” potrebbe deporre in senso opposto. È comunque difficile inquadrarle, anche perché, con riferimento al loro esito, si afferma solo che le proposte verranno valutate dalla struttura del Commissario Straordinario, che “deciderà se attivarsi per i passi successivi”, mettendosi in contatto con i proponenti. Con riferimento all’oggetto, però, in parte le call si sovrappongono, sebbene con un’espressa preferenza per le soluzioni più innovative, alle procedure d’urgenza già bandite da Consip per l’acquisto di mascherine, tamponi e respiratori.
L’intenzione delle amministrazioni promotrice apparirebbe, al momento, quella di effettuare un’indagine o una consultazione di mercato, per poi affrontare successivamente la questione delle modalità di acquisto.
Chiamare a raccolta le energie provenienti dal mondo dell’innovazione per reperire idee e risorse per contrastare l’attuale emergenza sanitaria nel modo più efficiente possibile costituisce senza dubbio un’iniziativa opportuna e non è il caso, in una fase come questa, di puntualizzare sterilmente sulle modalità o di richiamare all’utilizzo di procedure meno snelle.
È comunque auspicabile che, sia pure in tempi rapidissimi e proprio nell’ottica di garantire una partecipazione il più ampia e qualificata possibile, vi sia sempre attenzione ad evitare formule troppo vaghe, che potrebbero dissuadere taluni operatori dal rispondere alle call. Al contempo, è importante tenere sempre a mente – anche per decidere consapevolmente di non farne uso – gli istituti che il Codice dei contratti pubblici mette a disposizione che potrebbero essere adoperati o adattati anche alle esigenze di fasi come questa, oltre che le varie procedure speciali e in deroga previste dalla decretazione d’urgenza delle ultime settimane.
Fra i primi, ad esempio, potrebbero rilevare le consultazioni preliminari di mercato di cui all’art. 66, con cui le amministrazioni possono sondare esperti e operatori prima di avviare una procedura di appalto, le varie ipotesi di partenariato, anche focalizzate sull’innovazione (art. 65), e di procedure d’urgenza (art. 63, co. 2, lett. c; art. 163). Sul punto si rinvia anche alla recente Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (2020/C 108 I/01), che fornisce utili indicazioni sugli strumenti disponibili.
Fra le seconde, con particolare riferimento all’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, l’art. 34, d.l. n. 9/2020, prevede l’acquisizione in deroga al Codice dei contratti pubblici da parte del Dipartimento della protezione civile e dei soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile. Si tratta di una disposizione che consente un ampio margine di azione e che sicuramente potrebbe assumere rilievo con riferimento agli acquisti dei beni oggetto delle call.