Il “vuoto per pieno” per il trasporto scolastico nella legge di conversione del decreto Cura Italia
Dopo l’art. 48 del decreto Cura Italia, relativo ai servizi sociali nella fase di emergenza epidemiologica, che ha dato vita a molte discussioni circa il pagamento dei servizi non riconvertiti o riconvertiti solo in parte (ne abbiamo parlato qui), la legge di conversione dello stesso decreto sembra aver introdotto un vero e proprio obbligo di pagamento “vuoto per pieno” per il servizio di trasporto scolastico (l. 24 aprile 2020, n. 27).
In ragione della sospensione del servizio scolastico al fine di contrastare la diffusione del contagio, infatti, anche tutti i servizi a questo connessi sono stati inevitabilmente sospesi. Fra questi, l’assistenza agli alunni con disabilità, che, dapprima trascurata dal richiamato art. 48, ha visto un tentativo di disciplina nel nuovo art. 4-ter, introdotto nel d.l. n. 18/2020 in sede di conversione, che consente agli enti locali (“possono”), durante la sospensione del servizio scolastico, di fornire assistenza agli alunni con disabilità erogando prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione della didattica a distanza e alla realizzazione di attività ricreative individuali.
Con riferimento al servizio di trasporto scolastico, invece – che in effetti a ben vedere è di per sé difficilmente “riconvertibile” in attività a distanza o individuali – il nuovo art. 92 prevede un meccanismo completamente diverso, basato appunto sulla presa d’atto dell’impossibilità di erogare il servizio. La norma, infatti, che riguarda anche il trasporto pubblico locale e regionale, prevede che non possano essere applicate dai committenti, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.
Il divieto di decurtare il corrispettivo appena richiamato sembra proprio riferirsi a un meccanismo di c.d. “vuoto per pieno”, in base al quale il servizio viene retribuito anche se non vi sono passeggeri – visto che le scuole sono chiuse – e quindi non si effettuano le corse.
La ratio della norma, che va certamente ricondotta al sostegno economico al settore, è comprensibile ma lascia aperta la questione del sostegno ad altre categorie di operatori in posizioni analoghe, ferma restando la peculiarità dei servizi il cui andamento è strettamente collegato alla durata dell’anno scolastico.
La natura della misura è confermata, del resto, dal successivo co. 4-quater, ai sensi del quale la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE, che disciplina appunto la verifica preventiva della compatibilità con il mercato interno dei progetti diretti a istituire aiuti di Stato.
Decreto-legge 17/03/2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24/04/2020, n. 27