La responsabilità nei cantieri edili per il contagio da Covid-19

lavori ediliIl contagio da Covid-19 nei cantieri edili, così come negli altri luoghi di lavoro, può essere assimilato ad un infortunio sul lavoro e può dar luogo a tutte le conseguenti responsabilità in capo al datore di lavoro e agli altri soggetti coinvolti come il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza.

Tutti questi soggetti sono pertanto tenuti a porre in essere tutte quelle misure e quelle cautele nei confronti dei lavoratori subordinati, volte ad evitare che questi ultimi possano subire tale contagio.  La mancata adozione di tali misure e tali cautele  può comportare non solo l’applicazione delle specifiche sanzioni amministrative di cui al D.lgs 81/2008, ma anche dar luogo alle più gravi responsabilità civili e penali, qualora venga effettivamente accertato che il lavoratore subordinato abbia contratto il Covid-19 nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Tali principi, che ricalcano quanto elaborato dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro (anche in relazione ai contagi da HIV), non devono allarmare: in nessun modo è prevista una responsabilità oggettiva e automatica del datore di lavoro solo per via del contagio del Covid-19 da parte del  lavoratore subordinato. Al contrario, questa responsabilità sussiste nel caso in cui venga effettivamente accertato che tale contagio sia avvenuto nei luoghi di lavoro e che il datore non abbia osservato e predisposto le adeguate misure per evitarlo: misure che – in relazione ai cantieri edili –  risiedono principalmente nel protocollo del 24.4.2020 sottoscritto  dal M.I.T. e dalle altre parti sociali.

Entrando nello specifico, le circolari Inail intervenute in questo periodo emergenziale hanno effettivamente chiarito come il contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro costituisca a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro, quantomeno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali erogate dall’Istituto.

Tuttavia, una tale previsione non implica un’automatica responsabilità civile e penale del datore di lavoro: questa responsabilità, lungi dall’avere carattere oggettivo, trova il suo fondamento nel dovere di protezione che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. e discende dal mancato adempimento dell’obbligo di adozione delle misure che, secondo la particolarità del caso, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.

Per l’effetto, nel caso in cui un lavoratore abbia contratto il Covid-19 nell’esecuzione della prestazione lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro sussiste nel caso di violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica. In altre parole la responsabilità emerge nel caso di omessa predisposizione di tutte quelle misure atte ad evitare tale contagio, come specificamente individuate dalla legge, dai protocolli nonché dalla tecnica e dall’esperienza.

Pertanto nell’ambito dei lavori edili, il datore di lavoro e gli altri soggetti incaricati come il direttore dei lavori e il CSE sono tenuti ad osservare le prescritte regole di sicurezza, sintetizzate nel protocollo del 24.4.2020, e vigilare affinchè esse siano scrupolosamente osservate dai lavoratori: ciò, non solo al fine di evitare la sospensione del cantiere e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 81/2008, ma anche al fine di veder escluse le proprie responsabilità civili e penali nel caso in cui uno dei lavoratori contragga il Covid-19 nell’esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Tali principi sono stati in tal senso chiariti proprio dall’ultima circolare dell’Inail n. 22 del 20.5.2020 che ha stabilito che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33”.

Emerge dunque evidente come la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un lavoratore subordinato contragga il Covid-19, lungi dall’avere carattere automatico, sia strettamente legata alla mancata osservanza delle regole di sicurezza previste dalla normativa e dai protocolli adottati.