Sospensione licenza taxi: va motivata adeguatamente.

sospensione licenza taxi va motivata adeguatamenteIl titolare di una licenza taxi ricorre al TAR per l’annullamento della Determina di Giunta Comunale con la quale era irrogata una sanzione amministrativa consistente nella sospensione della licenza taxi per trenta giorni per ritenuta violazione dei doveri di cui artt. 1 e 3, comma 1, del “Codice di comportamento” degli esercenti l’attività di trasporto pubblico non di linea, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1406/1999 (Roma Capitale), in relazione ad un preteso ingiustificato “rifiuto corsa” nonostante egli, sia in sede di osservazioni scritte che di audizione innanzi alla competente Commissione di garanzia, avesse rappresentato che si fosse trattato “di una incolpevole temporanea impossibilità di esecuzione del servizio atteso un inaspettato sopraggiunto guasto tecnico all’autovettura che ne impediva la messa in moto”, come da allegate dichiarazioni testimoniali scritte rese dai due colleghi che, nell’occasione, gli avevano prestato soccorso.

In particolare, il ricorrente lamentava il difetto di motivazione e di istruttoria poiché l’Amministrazione si era limitata nella determinazione a richiamare genericamente, senza allegare alcunché, la presupposta “decisione assunta dalla Commissione di Garanzia”, nella quale decisione (come emerso solo a seguito di accesso agli atti) non erano indicate le più di due infrazioni commesse nell’arco di un biennio che avrebbero giustificato, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, anche la sospensione della licenza.

Il TAR accoglie il ricorso del tassista per difetto di motivazione del provvedimento poiché la Determinazione di irrogazione delle contestate sanzioni non riporta alcuna indicazione dei presupposti di fatto che ne abbiano giustificato l’emissione ma il solo riferimento agli estremi del presupposto parere vincolante espresso dalla Commissione di Garanzia, senza riportarne il contenuto, né allegarne il testo, e che anche tale parere (conosciuto dal ricorrente solo a seguito di relativo accesso) rechi un’inadeguata motivazione circa la valutazione di proporzionalità tra fatto contestato e sanzioni irrogate.

Il parere della Commissione, dopo aver richiamato le disposizioni del “Codice di comportamento” violate, si limita genericamente a riferire che “i fatti … non sono validamente contrastati dalle dichiarazioni del (…)” e che quest’ultimo sarebbe stato “già sanzionato per fatti analoghi” senza specificare quali siano le “ripetute trasgressioni nell’arco di un biennio” che legittimanola “sanzione della sospensione dal servizio”.

Ad avviso del Collegio, il richiamo stereotipato, attraverso il ricorso a mere clausole di stile, ai presupposti individuati dalla normativa di settore per l’adozione di un atto non è affatto idoneo ad integrare l’obbligo di motivazione prescritto in generale all’art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990, secondo cui “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Era, dunque, necessario che, il parere vincolante della competente Commissione di garanzia oltre a individuare le norme disciplinari avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni di fatto che ne giustificavano il contenuto, onde consentire, innanzi tutto al destinatario del provvedimento, la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha portato alla sanzione della licenza taxi.

La conclusione cui giunge il TAR trova conferma anche nel deposito documentale eseguito da Roma Capitale, in cui non si rinviene, tra l’altro, alcun riferimento a quali fossero le asserite precedenti “sanzioni per fatti analoghi” già applicate al ricorrente.

(TAR Lazio Roma, Sez. II, 8/5/2020, n. 4886)